N. 484 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2001
Ordinanza emessa il 4 aprile 2001 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sull'appello proposto da De Cola Bruno in proprio e quale capogruppo dell'Associazione professionale De Cola e associati contro Azienda unita' sanitaria locale n. 7 di Ragusa ed altri. Consiglio di giustizia amministrativa (per la Regione siciliana) - Composizione in sede giurisdizionale - Ipotesi di impossibilita' di formazione del collegio per astensione o altri impedimenti dei membri regionali - Possibilita' di sostituzione con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti per la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione nonche' del principio di tutela giurisdizionale. - D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 2 (come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204). - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.25 del 27-6-2001 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ha pronunciato il seguente decreto sul ricorso n. 821/2000 proposto da: De Cola Bruno, in proprio e quale capogruppo del gruppo di progettazione composto dall'Associazione professionale De Cola e associati, composta dai sigg. De Cola Giuseppe, De Cola Bruno e De Cola Sergio, nonche' dei sigg. Cicero Giuseppe, Zanni Luciano e Parenti Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta con domicilio eletto in Palermo, via Villermosa n. 18, presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza; Contro l'Azienda unita' sanitaria locale n. 7 di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Vindigni con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 20, presso lo studio dell'avv. Pietro Trotta; e nei confronti di Fulci Cesare, quale capogruppo del corrispondente gruppo di progettazione, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Ziino con domicilio eletto in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi n. 16, presso lo studio dello stesso; di Carnemolla Luigi, quale capogruppo del corrispondente gruppo di progettazione; Per l'annullamento della ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sezione staccata di Catania (Sez. II) n. 1131/2000 relativa al ricorso n. 1544/00 del 9 maggio 2000 riguardante: appalto concorso per l'affidamento progettazione ed elaborazione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale Busacca di Scicli; Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello; Vista l'istanza di provvedimento cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 205/2000 e le eccezioni di incostituzionalita' ivi sollevate; Viste le memorie depositate dall'Amministrazione e dai controinteressati con cui chiedono il rigetto del provvedimento cautelare provvisorio e la declaratoria di manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalita'; Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella specie e' calendarizzata per il prossimo 11 aprile 2001; Ritenuto tuttavia che la ratio del procedimento cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 21, nono comma, della legge 1034/1971 come introdotto dall'art. 3 della 1egge n. 205/2000 presuppone che il processo confluisca quanto prima nel suo alveo ordinario, dal momento che il decreto di urgenza e' efficace soltanto sino alla prima camera di consiglio utile in cui il collegio si pronuncia sull'istanza cautelare; che nella specie tale camera di consiglio non puo' essere utilmente fissata atteso che sulla vertenza in oggetto si sono ripetutamente astenuti alla camera di consiglio del 14 giugno 2000 e 20 settembre 2000 due componenti di questo consiglio nominati dalla regione Siciliana; che ai sensi della tassativa disposizione di cui all'art. 2, sesto comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204, questo consiglio, in sede giurisdizionale, pronuncia con l'intervento di due giuristi nominati dalla Regione; che attualmente e' scoperto uno dei quattro posti ad essi riservati per cui, come dianzi rilevato, attesa la cennata astensione degli altri due componenti e' impossibile formare il collegio per la presente vertenza fino al momento non precisato e non precisabile, in cui il competente organo regionale ai sensi del citato art. 2, ottavo comma, provvedera' a designare il membro venuto meno; che pertanto non potendosi costituire il collegio che dovrebbe decidere sulla misura cautelare ordinaria, non e' neppure possibile decidere in merito alla richiesta di misura cautelare provvisoria poiche' essa, in questo caso, verrebbe ad acquistare efficacia indeterminata nel tempo in contrasto con la lettera e lo spirito del citato art. 21, nono comma, legge n. 1034/1971; che tale impossibilita' di formazione del collegio comporta per il ricorrente la impossibilita', per un tempo non determinato o determinabile, di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi legittimi; che tale impossibilita', contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione e dai resistenti, non e' riconducibile soltanto a circostanze di mero fatto (peraltro, sotto nessun profilo imputabili al ricorrente) poiche' queste si sono verificate e possono comunque verificarsi per effetto di una specifica previsione normativa non sufficientemente completa ed adeguata; Ritenuto che l'art. 2, sesto comma, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, non consente una interpretazione difforme dal suo tenore letterale e quindi una interpretazione adeguatrice (v. da ultimo Corte costituzionale ord. 14 luglio 2000 n. 289); che i principi di costituzionalita' che si assumono violati sono riconducibili agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, i quali rappresentano cardine irrinunciabile dell'ordinamento giuridico; che la questione non appare manifestamente infondata in assenza di un ragionevole fondamento della disparita' di trattamento rispetto al diritto di difesa in cui verrebbe a trovarsi il cittadino di fronte alla inerzia degli organi tenuti a provvedere alla designazione dei membri del collegio giudicante ed in assenza altresi' di adeguati strumenti alternativi, ovvero di interventi con poteri sostitutivi; che nel processo amministrativo ordinario gli strumenti alternativi sono previsti (v. art. 47-50, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ed art. 25, legge 27 aprile 1982, n. 186, applicabile quest'ultimo anche alle ipotesi di astensione e ricusazione) per cui risulta maggiormente avvalorata la denunciata violazione dei parametri costituzionali sopraindicati; che peraltro, come gia' osservato, attesa la impossibilita' di una interpretazione adeguatrice in via analogica, il denunciato contrasto appare superabile soltanto per effetto di una pronuncia additiva del giudice delle leggi; che la questione appare rilevante nel processo in esame e cio' sia ai fini della pronuncia cautelare d'urgenza, quanto alla prosecuzione del giudizio nella fase cautelare ordinaria poiche', a causa della ricordata astensione e della insufficienza dei membri disponibili, non e' possibile formare il collegio ostandovi il tenore letterale del citato art. 2, d.lgs. n. 654/1948 della cui costituzionalita' si dubita; che il giudice monocratico puo' sollevare questioni di costituzionalita' in via incidentale con riferimento a questioni riguardanti disposizioni che lo stesso giudice deve applicare per la adozione di provvedimenti di sua competenza (Corte cost. 16 gennaio 1998 n. 111); che la pronuncia additiva sufficiente ad eliminare i dubbi di costituzionalita' ed al tempo stesso in linea con le prerogative regionali potrebbe consistere nella previsione della possibilita' di comporre il collegio di questo consiglio in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensioni o altri impedimenti dei giuristi regionali) con componenti della sezione consultiva nominati dalla Regione ex art. 2, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 654/1948 purche' in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la nomina dei membri della sezione giurisdizionale; che la ulteriore eccezione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente in relazione ad una supposta assenza di garanzia di imparzialita' e terzieta' dei componenti di questo consiglio nominati dalla regione Siciliana appare comunque non rilevante ai fini della fase monocratica del presente giudizio;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata (ne' superabile in via interpretativa) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilita' di comporre il collegio del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale; Sospende di pronunciare sulla richiesta di misura cautelare provvisoria e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Palermo, addi' 4 aprile 2001 Il presidente: Pupillo 01C0578