N. 484 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2001

Ordinanza  emessa  il  4  aprile  2001  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  regione  Sicilia sull'appello proposto da De
Cola   Bruno   in   proprio   e  quale  capogruppo  dell'Associazione
professionale  De  Cola  e  associati contro Azienda unita' sanitaria
locale n. 7 di Ragusa ed altri.

Consiglio  di  giustizia  amministrativa (per la Regione siciliana) -
  Composizione in sede giurisdizionale - Ipotesi di impossibilita' di
  formazione  del  collegio  per  astensione  o altri impedimenti dei
  membri  regionali  - Possibilita' di sostituzione con esperti della
  sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti
  per  la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale - Mancata
  previsione  -  Violazione del principio di uguaglianza, del diritto
  di azione nonche' del principio di tutela giurisdizionale.
- D.Lgs.  6  maggio 1948, n. 654, art. 2 (come sostituito dall'art. 2
  del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
  IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

    Ha  pronunciato  il  seguente  decreto  sul  ricorso  n. 821/2000
proposto  da: De Cola Bruno, in proprio e quale capogruppo del gruppo
di  progettazione  composto dall'Associazione professionale De Cola e
associati,  composta  dai  sigg. De Cola Giuseppe, De Cola Bruno e De
Cola  Sergio,  nonche'  dei  sigg.  Cicero  Giuseppe, Zanni Luciano e
Parenti  Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta con
domicilio  eletto  in Palermo, via Villermosa n. 18, presso lo studio
dell'avv. Andrea Piazza;
    Contro  l'Azienda  unita'  sanitaria  locale  n. 7  di Ragusa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv.  Franco  Vindigni  con  domicilio  eletto  in  Palermo, via
Notarbartolo  n. 20,  presso lo studio dell'avv. Pietro Trotta; e nei
confronti di Fulci Cesare, quale capogruppo del corrispondente gruppo
di  progettazione,  rappresentato  e difeso dall'avv. Diego Ziino con
domicilio  eletto  in  Palermo,  via  Francesco Paolo Di Blasi n. 16,
presso  lo studio dello stesso; di Carnemolla Luigi, quale capogruppo
del corrispondente gruppo di progettazione;
    Per  l'annullamento  della ordinanza del Tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  sezione  staccata  di  Catania  (Sez.  II)
n. 1131/2000  relativa  al  ricorso  n. 1544/00  del  9  maggio  2000
riguardante:  appalto  concorso  per  l'affidamento  progettazione ed
elaborazione  dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale Busacca di
Scicli;
    Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;
    Vista  l'istanza  di  provvedimento  cautelare d'urgenza ai sensi
dell'art. 3    della    legge   n. 205/2000   e   le   eccezioni   di
incostituzionalita' ivi sollevate;
    Viste   le   memorie   depositate   dall'Amministrazione   e  dai
controinteressati  con  cui  chiedono  il  rigetto  del provvedimento
cautelare  provvisorio  e  la  declaratoria di manifesta infondatezza
delle eccezioni di costituzionalita';
    Ritenuto  che  l'adozione  del  provvedimento cautelare d'urgenza
presuppone  l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed
irreparabili  tale  da  non  consentire neppure di attendere il tempo
intercorrente  tra  il  deposito  del  ricorso  e  la prima camera di
consiglio utile che nella specie e' calendarizzata per il prossimo 11
aprile 2001;
    Ritenuto   tuttavia  che  la  ratio  del  procedimento  cautelare
d'urgenza  ai  sensi  dell'art. 21, nono comma, della legge 1034/1971
come introdotto dall'art. 3 della 1egge n. 205/2000 presuppone che il
processo confluisca quanto prima nel suo alveo ordinario, dal momento
che il decreto di urgenza e' efficace soltanto sino alla prima camera
di  consiglio  utile  in  cui  il  collegio si pronuncia sull'istanza
cautelare;
        che  nella  specie  tale  camera di consiglio non puo' essere
utilmente  fissata  atteso  che  sulla  vertenza  in  oggetto si sono
ripetutamente  astenuti alla camera di consiglio del 14 giugno 2000 e
20  settembre  2000 due componenti di questo consiglio nominati dalla
regione Siciliana;
        che  ai sensi della tassativa disposizione di cui all'art. 2,
sesto  comma,  del  decreto  legislativo  6 maggio 1948, n. 654, come
sostituito  dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile  1978,  n. 204,  questo  consiglio,  in  sede giurisdizionale,
pronuncia con l'intervento di due giuristi nominati dalla Regione;
        che  attualmente  e'  scoperto  uno dei quattro posti ad essi
riservati per cui, come dianzi rilevato, attesa la cennata astensione
degli  altri due componenti e' impossibile formare il collegio per la
presente vertenza fino al momento non precisato e non precisabile, in
cui il competente organo regionale ai sensi del citato art. 2, ottavo
comma, provvedera' a designare il membro venuto meno;
        che   pertanto  non  potendosi  costituire  il  collegio  che
dovrebbe  decidere  sulla  misura cautelare ordinaria, non e' neppure
possibile  decidere  in  merito  alla  richiesta  di misura cautelare
provvisoria  poiche'  essa,  in  questo  caso, verrebbe ad acquistare
efficacia  indeterminata  nel  tempo in contrasto con la lettera e lo
spirito del citato art. 21, nono comma, legge n. 1034/1971;
        che  tale  impossibilita' di formazione del collegio comporta
per  il  ricorrente la impossibilita', per un tempo non determinato o
determinabile,  di  tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti
ed interessi legittimi;
        che  tale  impossibilita',  contrariamente a quanto sostenuto
dall'Amministrazione  e dai resistenti, non e' riconducibile soltanto
a   circostanze   di  mero  fatto  (peraltro,  sotto  nessun  profilo
imputabili al ricorrente) poiche' queste si sono verificate e possono
comunque   verificarsi   per  effetto  di  una  specifica  previsione
normativa non sufficientemente completa ed adeguata;
    Ritenuto  che  l'art. 2,  sesto  comma, del d.lgs. 6 maggio 1948,
n. 654,  non  consente  una  interpretazione  difforme dal suo tenore
letterale  e  quindi  una  interpretazione  adeguatrice (v. da ultimo
Corte costituzionale ord. 14 luglio 2000 n. 289);
        che  i  principi di costituzionalita' che si assumono violati
sono  riconducibili  agli  articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, i
quali    rappresentano    cardine   irrinunciabile   dell'ordinamento
giuridico;
        che  la  questione  non  appare  manifestamente  infondata in
assenza  di un ragionevole fondamento della disparita' di trattamento
rispetto al diritto di difesa in cui verrebbe a trovarsi il cittadino
di  fronte  alla  inerzia  degli  organi  tenuti  a  provvedere  alla
designazione  dei  membri  del  collegio  giudicante  ed  in  assenza
altresi'  di adeguati strumenti alternativi, ovvero di interventi con
poteri sostitutivi;
        che  nel  processo  amministrativo  ordinario  gli  strumenti
alternativi  sono  previsti  (v.  art. 47-50,  r.d.  17 agosto  1907,
n. 642,  ed  art. 25,  legge  27  aprile  1982,  n. 186,  applicabile
quest'ultimo  anche alle ipotesi di astensione e ricusazione) per cui
risulta   maggiormente   avvalorata   la  denunciata  violazione  dei
parametri costituzionali sopraindicati;
        che  peraltro,  come gia' osservato, attesa la impossibilita'
di  una  interpretazione  adeguatrice in via analogica, il denunciato
contrasto  appare  superabile  soltanto  per effetto di una pronuncia
additiva del giudice delle leggi;
        che  la  questione  appare  rilevante nel processo in esame e
cio'  sia  ai  fini  della pronuncia cautelare d'urgenza, quanto alla
prosecuzione  del  giudizio nella fase cautelare ordinaria poiche', a
causa  della  ricordata  astensione  e della insufficienza dei membri
disponibili, non e' possibile formare il collegio ostandovi il tenore
letterale   del   citato   art.   2,  d.lgs.  n. 654/1948  della  cui
costituzionalita' si dubita;
        che  il  giudice  monocratico  puo'  sollevare  questioni  di
costituzionalita'  in  via  incidentale  con  riferimento a questioni
riguardanti  disposizioni che lo stesso giudice deve applicare per la
adozione  di  provvedimenti di sua competenza (Corte cost. 16 gennaio
1998 n. 111);
        che la pronuncia additiva sufficiente ad eliminare i dubbi di
costituzionalita'  ed  al  tempo  stesso  in linea con le prerogative
regionali  potrebbe consistere nella previsione della possibilita' di
comporre  il collegio di questo consiglio in sede giurisdizionale (in
ipotesi di astensioni o altri impedimenti dei giuristi regionali) con
componenti della sezione consultiva nominati dalla Regione ex art. 2,
comma  2,  lettera c), del d.lgs. n. 654/1948 purche' in possesso dei
medesimi  requisiti  richiesti per la nomina dei membri della sezione
giurisdizionale;
        che la ulteriore eccezione di costituzionalita' sollevata dal
ricorrente  in  relazione  ad  una  supposta  assenza  di garanzia di
imparzialita' e terzieta' dei componenti di questo consiglio nominati
dalla  regione  Siciliana appare comunque non rilevante ai fini della
fase monocratica del presente giudizio;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata (ne' superabile
in  via  interpretativa)  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2  del  d.lgs.  6  maggio  1948,  n. 654,  come  sostituito
dall'art. 2  del  d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, per contrasto con gli
artt.  3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
che,  in  caso d'impossibilita' di comporre il collegio del consiglio
di   giustizia  amministrativa  per  la  regione  Siciliana  in  sede
giurisdizionale  (in  ipotesi  di astensione od altri impedimenti dei
membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione
consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti
per la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale;
    Sospende  di  pronunciare  sulla  richiesta  di  misura cautelare
provvisoria e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
        Palermo, addi' 4 aprile 2001
                       Il presidente: Pupillo
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