N. 177 ORDINANZA 23 - 31 maggio 2001
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri - Asserita menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti. - Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999. - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.(GU n.22 del 6-6-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi neiconfronti del dott. Antonio Tricoli, promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28 novembre 2000 ed iscritto al n. 172 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con ordinanza del 20 ottobre 2000, la Corte d'appello di Roma - investita di un giudizio di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, in relazione alle frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, ritenute diffamatorie dall'attore - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilita' riguarderebbe dichiarazioni per le quali non sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, pertanto, la sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita del procedimento. Considerato che, in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in ordine all'ammissibilita'; che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Roma e' legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investita, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in viadefinitiva la volonta' del potere che rappresenta; che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati; che, potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello "le ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, la stessa appare idonea a promuovere il presente giudizio.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0591