N. 177 ORDINANZA 23 - 31 maggio 2001

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  civile  per
  risarcimento  danni  a carico di un parlamentare - Deliberazione di
  insindacabilita' della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte
  di  appello  di  Roma  per  conflitto  di attribuzione tra poteri -
  Asserita  menomazione  della  sfera  di attribuzioni dell'autorita'
  giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso
  -  Sussistenza  dei requisiti soggettivo e oggettivo Ammissibilita'
  del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26.
(GU n.22 del 6-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera dei deputati del 17
novembre  1999 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio  Sgarbi  neiconfronti  del  dott.  Antonio Tricoli,
promosso  dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28
novembre  2000  ed  iscritto  al  n. 172  del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  20  ottobre  2000,  la Corte
d'appello  di  Roma  - investita di un giudizio di risarcimento danni
promosso  nei  confronti  del  deputato Vittorio Sgarbi, in relazione
alle  frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione
televisiva,   ritenute   diffamatorie   dall'attore  -  ha  sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  in  relazione  alla deliberazione con la quale
l'Assemblea,  nella  seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i
fatti  per  i  quali  e'  in  corso il procedimento civile concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che  il  giudice  ricorrente  ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'   riguarderebbe   dichiarazioni  per  le  quali  non
sussisterebbe  il  necessario  nesso  con  la funzione parlamentare e
menomerebbe,   pertanto,  la  sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del procedimento.
    Considerato  che,  in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare  esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistono  i  requisiti
soggettivo  e  oggettivo  di  un conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato,  impregiudicata  ogni  definitiva  decisione,  anche in
ordine all'ammissibilita';
        che,  quanto  al  requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Roma  e'  legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e'
investita,  la  volonta'  del potere cui appartiene, in ragione della
posizione  di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale
i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare in viadefinitiva la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  sotto  il  profilo  oggettivo,  sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da
parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
        che,  potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello
"le  ragioni di conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la
materia",  come  richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i
giudizi  avanti  la  Corte  costituzionale, la stessa appare idonea a
promuovere il presente giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla Corte
d'appello  di  Roma  nei  confronti  della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
        b) che,  a  cura  della  ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione,  per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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