N. 178 ORDINANZA 23 - 31 maggio 2001
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Assenza del parlamentare dalle udienze penali,giustificata dalla sua partecipazione ai lavori parlamentari - Dichiarazione di contumacia emessa con ordinanza dalla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria - Ricorso della Camera dei deputati perconflitto tra poteri dello Stato - Allegata lesione dell'indipendenza e dell'autonomia della Camera, concompromissione della sua funzionalita' nonche' lamentata coartazione del libero esercizio del mandato parlamentare - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazioni conseguenti. - Ordinanza della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria 16 novembre 1998. - Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68, 72, 73, 79, 83, 90, 3 e 138; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; leggecost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilita' del ricorso della Camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell' ordinanza di ammissibilita' anche all'altro ramo del Parlamento (non ricorrente). - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma.(GU n.22 del 6-6-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria il 16 novembre 1998, in un procedimento penale a caricodell'on. Amedeo Gennaro Matacena, con la quale e' stata dichiarata la contumacia dell'imputato, non considerando impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso lapartecipazione a votazioni in Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato il 14 dicembre 2000, ed iscritto al n. 174 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che con ricorso depositato il 14 dicembre 2000 la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, chiedendo alla Corte: a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che non costituisce impedimento assoluto della partecipazione del deputato alle udienze penali, eppercio' causa di giustificazione della sua assenza, il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea; b) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 16 novembre 1998, con cui lo stesso giudice aveva rigettato la richiesta della difesa dell'on. Amedeo Gennaro Matacena di giustificare l'assenza dell'imputato all'udienza in ragione dell'impedimento parlamentare (attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei deputati), disponendo procedersi e dichiarando la contumacia dell'imputato; che - riferisce la ricorrente - la menzionata ordinanza della Corte d'assise motiva il rigetto dell'istanza sul rilievo che l'on. Matacena aveva giustificato la propria assenza "adducendo la concomitanza di lavori parlamentari", ma non aveva specificato "se partecipera' a detti lavori o se la sua presenza per eventuali votazioni o interpellazioni prenotate sia oggi indispensabile in Parlamento"; che la Camera dei deputati rileva come il mancato riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione assembleare - costringendoquest'ultimo all'alternativa tra esercizio del "diritto fondamentalissimo" alla difesa ed esercizio del diritto-dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi personalmente - ne ostacola la partecipazione alla votazione e quindi: a) comprime l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a rischio la funzionalita' dell'assemblea, compromettendo la formazione dei quorum strutturali e funzionali richiesti per la validita' delle deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma, Cost., e agli artt. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1); c) coarta (ab extrinseco) la liberta' dell'espletamento del mandato parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale - cosi' violando l'art. 3 Cost. -, quelli dell'autonomia, indipendenza e funzionalita' delle istituzioni parlamentari, rispetto a quellodell'efficienza del processo, senza consentire di raggiungere, attraverso il bilanciamento delle contrapposteesigenze ed il rispetto del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, un punto di equilibrio (resopossibile dal non quotidiano espletamento delle votazioni) idoneo a garantire la certezza del diritto, escludendo la mera discrezionalita' del giudice nella valutazione dell'impedimento a comparire del deputato per impegniparlamentari. Considerato che la Corte e' chiamata a decidere in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensidell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza; che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilita' di un conflitto tra poteri dello Stato (vedi, in analogo conflitto, ordinanza n. 102 del 2000), restando impregiudicata - atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia - ogni ulterioredecisione anche in punto d'ammissibilita'; che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati e' legittimata a sollevare conflitti diattribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene; che, del pari, la Corte di assise di primo grado e' legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' del principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione; che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari; che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che e' opportuno disporre, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della citata legge n. 87 del 1953 - comeritenuto da questa Corte in un caso analogo (ordinanza n. 102 del 2000) - la notificazione anche al Senato della Repubblica.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, nonche' al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0592