N. 178 ORDINANZA 23 - 31 maggio 2001

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Procedimento  penale  a  carico  di  un parlamentare -
  Assenza  del  parlamentare  dalle udienze penali,giustificata dalla
  sua  partecipazione  ai  lavori  parlamentari  -  Dichiarazione  di
  contumacia emessa con ordinanza dalla Corte d'assise di primo grado
  di Reggio Calabria - Ricorso della Camera dei deputati perconflitto
  tra  poteri  dello  Stato  -  Allegata  lesione dell'indipendenza e
  dell'autonomia    della   Camera,   concompromissione   della   sua
  funzionalita'  nonche'  lamentata  coartazione del libero esercizio
  del    mandato    parlamentare   -   Delibazione   preliminare   di
  ammissibilita' del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e
  oggettivo   -   Ammissibilita'  del  conflitto  -  Comunicazione  e
  notificazioni conseguenti.
- Ordinanza della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria 16
  novembre 1998.
- Costituzione,  artt.  3,  64,  67, 68, 72, 73, 79, 83, 90, 3 e 138;
  legge  cost.  11  marzo 1953, n. 1, art. 12; leggecost. 22 novembre
  1967,  n. 2,  art.  3;  legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9,
  comma  3, e 10, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme
  integrative  per  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
  26.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilita' del
  ricorso  della  Camera  dei  deputati - Notificazione del ricorso e
  dell'   ordinanza   di  ammissibilita'  anche  all'altro  ramo  del
  Parlamento (non ricorrente).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma.
(GU n.22 del 6-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo
grado  di  Reggio  Calabria  il  16 novembre 1998, in un procedimento
penale  a  caricodell'on. Amedeo  Gennaro  Matacena,  con la quale e'
stata   dichiarata  la  contumacia  dell'imputato,  non  considerando
impedimento  assoluto  il diritto-dovere del deputato di assolvere il
mandato  parlamentare  attraverso  lapartecipazione  a  votazioni  in
Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato
il   14   dicembre   2000,   ed   iscritto  al  n. 174  del  registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto che con ricorso depositato il 14 dicembre 2000 la Camera
dei  deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato  nei  confronti  della Corte di assise di primo grado di Reggio
Calabria, chiedendo alla Corte:
        a) di  dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che
non   costituisce   impedimento  assoluto  della  partecipazione  del
deputato  alle  udienze  penali,  eppercio'  causa di giustificazione
della   sua  assenza,  il  diritto-dovere  di  assolvere  il  mandato
parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;
        b) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 16 novembre 1998,
con  cui  lo stesso giudice aveva rigettato la richiesta della difesa
dell'on. Amedeo    Gennaro   Matacena   di   giustificare   l'assenza
dell'imputato  all'udienza  in  ragione dell'impedimento parlamentare
(attestato   da   un  telegramma  del  Presidente  della  Camera  dei
deputati),   disponendo   procedersi   e  dichiarando  la  contumacia
dell'imputato;
        che - riferisce la ricorrente - la menzionata ordinanza della
Corte  d'assise  motiva  il  rigetto  dell'istanza  sul  rilievo  che
l'on. Matacena  aveva  giustificato  la propria assenza "adducendo la
concomitanza  di  lavori  parlamentari", ma non aveva specificato "se
partecipera'  a  detti  lavori  o  se  la  sua presenza per eventuali
votazioni  o  interpellazioni  prenotate  sia  oggi indispensabile in
Parlamento";
        che   la   Camera   dei   deputati  rileva  come  il  mancato
riconoscimento   giudiziale  dell'assoluto  impedimento  a  comparire
all'udienza   penale   del   deputato   impegnato  in  una  votazione
assembleare  - costringendoquest'ultimo all'alternativa tra esercizio
del   "diritto   fondamentalissimo"  alla  difesa  ed  esercizio  del
diritto-dovere   del   voto,   non   delegabile   e   da  esercitarsi
personalmente  -  ne  ostacola  la  partecipazione  alla  votazione e
quindi:  a) comprime  l'indipendenza  e  l'autonomia della Camera (in
violazione  degli  artt. 64,  68  e 72 della Costituzione); b) pone a
rischio la funzionalita' dell'assemblea, compromettendo la formazione
dei  quorum strutturali e funzionali richiesti per la validita' delle
deliberazioni  (con  violazione  dell'art. 64, terzo comma, Cost., in
riferimento  agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo
comma,  83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma,
Cost.,  e  agli  artt. 12  della  legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1,  3  della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, comma
3,  e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1);
c)  coarta  (ab extrinseco) la liberta' dell'espletamento del mandato
parlamentare  (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica
integralmente,  nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale
-   cosi'   violando   l'art. 3   Cost.   -,  quelli  dell'autonomia,
indipendenza e funzionalita' delle istituzioni parlamentari, rispetto
a   quellodell'efficienza   del   processo,   senza   consentire   di
raggiungere,  attraverso  il bilanciamento delle contrapposteesigenze
ed  il  rispetto  del  principio di leale collaborazione tra i poteri
dello Stato, un punto di equilibrio (resopossibile dal non quotidiano
espletamento  delle  votazioni)  idoneo  a  garantire la certezza del
diritto,  escludendo  la  mera  discrezionalita'  del  giudice  nella
valutazione   dell'impedimento   a   comparire   del   deputato   per
impegniparlamentari.
    Considerato  che  la  Corte  e'  chiamata a decidere in camera di
consiglio  e  senza  contraddittorio,  ai  sensidell'art. 37, terzo e
quarto  comma,  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia
ammissibile,  sotto  il  profilo  dell'esistenza  della materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
        che  sussistono  i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti
dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilita' di
un  conflitto  tra  poteri  dello  Stato (vedi, in analogo conflitto,
ordinanza  n. 102  del  2000),  restando  impregiudicata  - atteso il
carattere  meramente  delibatorio  della  presente  pronuncia  - ogni
ulterioredecisione anche in punto d'ammissibilita';
        che,  infatti,  sotto  l'aspetto  soggettivo,  la  Camera dei
deputati  e'  legittimata  a  sollevare  conflitti diattribuzione tra
poteri   dello   Stato,   quale   organo   competente   a  dichiarare
definitivamente la volonta' del potere cui appartiene;
        che,  del  pari,  la  Corte  di  assise  di  primo  grado  e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui
appartiene,   nell'ambito  delle  funzioni  giurisdizionali  da  esso
esercitate,  in  conformita'  del  principio, piu' volte affermato da
questa  Corte,  secondo  il  quale  i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo  le  loro  funzioni  in  posizione  di  piena indipendenza,
costituzionalmente  garantita,  sono  legittimati  ad essere parti in
conflitti costituzionali di attribuzione;
        che,  sotto  l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente
prospetta  la  lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantite   alla   Camera   dei   deputati,   per   via  del  mancato
riconoscimento  giudiziale  del  legittimo  impedimento  a  comparire
all'udienza   penale   di  un  parlamentare  impegnato  in  votazioni
assembleari;
        che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto
e  le  norme  costituzionali  che regolano la materia, come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
        che  e'  opportuno  disporre,  ai  sensi dell'art. 37, quarto
comma,  della  citata  legge  n. 87 del 1953 - comeritenuto da questa
Corte   in   un  caso  analogo  (ordinanza  n. 102  del  2000)  -  la
notificazione anche al Senato della Repubblica.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei
deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio
Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
        b) che,  a  cura  della  ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati  alla  Corte di assise di primo grado di
Reggio Calabria, nonche' al Senato della Repubblica, entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine  di  venti  giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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