N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2001
Ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di LANDI Simone Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente. - Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19. - Costituzione, art. 3.(GU n.25 del 27-6-2001 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza dell'8 marzo 2001. Premesso che Simone Landi e' stato citato a giudizio anche per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, cod. str., O s s e r v a L'art. 186 cod. str. e' stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilita' ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere. E tanto piu' la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiu' affermata - nel diritto vivente - a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva alterazione o dell'effettivo stato di ebbrezza. Coerenza avrebbe quindi richiesto che - quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida - i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente. Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto crea una irragionevole disparita' di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalita', giacche', in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione, che Landi era titolare di patente di guida al momento del fatto.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25 giugno 1999, n. 205, 19, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, cod. str., limitatamente al comportamento di chi - conseguita la patente di guida - conduce un veicolo in istato di alterazione dovuta all'uso di alcol. Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 8 marzo 2001. Il giudice: Lamberti 01C0593