N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2001

Ordinanza   emessa  l'8 marzo  2001  dal  tribunale  di  Firenze  nel
procedimento penale a carico di LANDI Simone

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione
  al  reato  di  guida  sotto l'influenza dell'alcool - Disparita' di
  trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999,
  n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza dell'8 marzo 2001.
    Premesso che Simone Landi e' stato citato a giudizio anche per la
contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, cod. str.,

                            O s s e r v a

    L'art. 186  cod.  str.  e'  stato  escluso, al pari dell'articolo
successivo,  dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999,
n. 205, e d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore
appare  del  tutto  illogica,  a  fronte della depenalizzazione della
contravvenzione  di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str.
Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito
la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben piu' grave e
pericolosa  per  l'incolumita'  pubblica  di  quella  di  chi, avendo
dimostrato  di  essere  in grado di condurre un autoveicolo superando
l'esame  di  abilitazione,  viene  trovato in uno stato di momentanea
alterazione,  della  cui effettiva incidenza negativa sulla capacita'
di  guida  la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato
di presunta inabilita' ad una condotta che in generale ha mostrato di
saper  tenere.  E  tanto  piu'  la  scelta  appare  irrazionale se si
considera  che  la  sussistenza del reato conservato nell'ordinamento
viene  perlopiu'  affermata  -  nel diritto vivente - a seguito della
mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della
sostanza  vietata  nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione
del  codice  stradale,  prescindendo dall'accertamento dell'effettiva
alterazione  o  dell'effettivo  stato  di  ebbrezza. Coerenza avrebbe
quindi richiesto che - quantomeno nel caso in cui il conducente fosse
stato  titolare  di  patente  di  guida  -  i  reati indicati fossero
depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.
    Ad  avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione
contrasta  con  l'art. 3  Cost.,  in  quanto  crea  una irragionevole
disparita'  di  trattamento  fra  le condotte di chi guida un veicolo
senza  aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una
sanzione  amministrativa,  e  quella  di  chi,  avendo  conseguito la
patente  stessa,  guida un veicolo in istato di temporanea, presunta,
alterazione  dovuta  al  consumo di alcol o di sostanze stupefacenti.
Appare  quindi  doveroso sollevare la questione di costituzionalita',
giacche',  in  punto  di  rilevanza,  la  scelta legislativa ritenuta
irragionevole  dev'essere  applicata  in  questo  giudizio.  Infatti,
risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione,
che Landi era titolare di patente di guida al momento del fatto.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante
per   la   decisione   di   questo  processo,  solleva  questione  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25 giugno 1999,
n. 205,  19,  d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non
prevedono   la   depenalizzazione   del   reato   previsto  e  punito
dall'art. 186,   secondo   comma,   cod.   str.,   limitatamente   al
comportamento  di  chi  - conseguita la patente di guida - conduce un
veicolo in istato di alterazione dovuta all'uso di alcol.
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 8 marzo 2001.
                        Il giudice: Lamberti
01C0593