N. 491 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2001

Ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dalla Corte di assise di appello
di Lecce nel procedimento penale a carico di Donatiello Giovanni

Processo penale - Giudizio abbreviato - Procedimenti per reati puniti
  con  la  pena  dell'ergastolo  -  Possibilita'  per  l'imputato  di
  chiedere, in grado di appello, che il giudizio venga immediatamente
  definito,  anche  quando la rinnovazione del dibattimento sia stata
  disposta   su  richiesta  del  pubblico  ministero  -  Lesione  del
  principio di parita' delle parti.
- D.L.  7  aprile  2000,  n. 82,  convertito  in legge 5 giugno 2000,
  n. 144, art. 4-ter, commi 2 e 3, lett. b).
- Costituzione, art. 111, secondo comma.
(GU n.26 del 4-7-2001 )
                    LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

    Nel  processo a carico di Attanasi Umberto ed altri, ha emesso la
seguente ordinanza all'udienza del 27 febbraio 2001.
    Decidendo  sull'istanza  avanzata  nel corso dell'udienza odierna
dall'imputato Donatiello Giovanni ai sensi dell'art. 4-ter, commi 2 e
3, del decreto-legge n. 82/2000, convertito, con modificazioni, nella
legge   n. 144/2000,  rileva:  Donatiello  Giovanni,  condannato  con
sentenza  della  Corte  di  assise di Brindisi in data 22 luglio 1998
alla  pena  dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre per una
serie  di  omicidi  ed altri reati minori, sopravvenuta nel corso del
giudizio  di  appello  la legge innanzi indicata (che consente, anche
per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, la possibilita', prima
non  ammessa,  di essere giudicato con giudizio abbreviato, alla sola
condizione  che,  nel  caso di processo gia' in grado di appello, sia
stata disposta la rinnovazione del dibattimento e la relativa istanza
sia  stata  proposta nella prima udienza utile successiva all'entrata
in  vigore  della legge), all'udienza odierna, nella quale si sarebbe
dovuto  dar  corso  all'assunzione  di  una prova nuova richiesta dal
procuratore generale, ha avanzato istanza in tal senso.
    L'istanza  e'  tempestivamente  proposta  ed  in  presenza  delle
condizioni   di  legge  (si  tratta  di  reati  puniti  con  la  pena
dell'ergastolo  in  relazione ai quali la possibilita' di chiedere il
giudizio  abbreviato e' stata introdotta col citato decreto-legge; e'
stata  disposta  la  rinnovazione  del  dibattimento; la richiesta e'
stata  avanzata nell'udienza immediatamente successiva all'ammissione
delle  nuove prove che coincide con la prima udienza utile successiva
all'entrata in vigore della legge); l'istanza dunque e' ammissibile.
    Rileva tuttavia la Corte che, nel caso in esame, essendo stata la
rinnovazione  del  dibattimento  disposta a richiesta del procuratore
generale,  l'accoglimento  dell'istanza  dell'imputato  impedisce  di
fatto  l'assunzione  di  una prova richiesta dalla controparte: tanto
comporta  un uso improprio di un istituto di pacifica natura premiale
(il  giudizio  abbreviato),  che,  in  quanto tale, implicherebbe una
rinuncia   da   parte   dell'imputato  all'esercizio  delle  facolta'
processuali  che  gli  competono  nel  dibattimento e al contrario si
risolve  in  concreto  in un vantaggio per lui, impedendo, come si e'
rilevato, l'esercizio di un potere della controparte.
    Questa  aberrante  conseguenza,  non  prevista  dalla  legge  nel
momento  in  cui  ha posto, come unica condizione per la formulazione
dell'istanza  nel  giudizio  di  appello,  che  sia stata disposta la
rinnovazione  del  dibattimento,  senza  distinguere  da  quale parte
processuale  la  richiesta di rinnovazione sia stata avanzata, altera
profondamente l'equilibrio processuale fra le parti e la posizione di
parita' prevista dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.
    Per  gli  anzidetti  motivi  deve  essere  sollevata eccezione di
incostituzionalita'  della norma in esame nella parte in cui consente
all'imputato  di  chiedere  in grado di appello che il giudizio venga
immediatamente  definito,  ai  fini  previsti dall'art. 442, comma 2,
c.p.p.,  anche  quando  la  rinnovazione  del  dibattimento sia stata
richiesta dal procuratore generale.
    La questione e' rilevante in questo processo poiche', ove dovesse
risultare  fondata,  l'istanza  del  Donatiello  non  potrebbe essere
accolta, atteso che la nuova prova richiesta dal procuratore generale
ed   ammessa   dalla   Corte   -   che  verrebbe  di  fatto  impedita
dall'accoglimento  dell'istanza  da lui proposta - riguarda anche, se
non  per  la  massima  parte,  la  posizione  del Donatiello, sicche'
l'utilizzazione  di  detta  prova  nei  suoi riguardi e' direttamente
dipendente dall'accoglimento oppure non della sua istanza.
    Il  processo  conseguentemente  deve  essere sospeso nei riguardi
dell'imputato  Donatiello,  la  cui  posizione va separata, in attesa
della decisione della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  eccezione  di legittimita' costituzionale, in
riferimento  all'art.  111,  comma  2  della  Costituzione, dell'art.
4-ter,  commi  2  e  3,  lettera  b),  del  decreto-legge n. 82/2000,
convertito,  con modificazioni, nella legge n.  144/2000, nella parte
in  cui,  verificandosi  le  condizioni  previste dalla stessa norma,
consente  all'imputato  di  chiedere, ai fini previsti dall'art. 442,
comma  2,  c.p.p., che il giudizio sia immediatamente definito, anche
quando  la  rinnovazione  del  dibattimento  sia  stata  disposta  su
richiesta del pubblico ministero;
    Ordina  la  separazione  del  processo  che  riguarda  Donatiello
Giovanni, mediante formazione di un autonomo fascicolo processuale, e
la  sospensione  di  detto  processo  fino alla decisione della Corte
costituzionale, cui dispone rimettersi gli atti, previe, a cura della
cancelleria, le comunicazioni e le notificazioni di rito.
        Lecce, addi' 27 febbraio 2001.
                        Il Presidente: Buffa
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