N. 496 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2000
Ordinanza emessa il 25 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso propostoda Palmieri Nicola contro D.R.E. Lombardia - sez. di Milano Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Equiparazione tra lavoro autonomo ed esercizio di impresa - Mancata discriminazione, nell'ambito del primo, fra attivita' produttive e attivita' di servizio - Aumento del carico fiscale gravante sul lavoro autonomo - Determinazione della base imponibile, ai fini dell'acconto, mediante decreto ministeriale - Contrasto con i principî di eguaglianza tributaria, di capacita' contributiva e di tutela del lavoro - Inosservanza delle finalita' stabilite dalla legge di delegazione - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. - Legge 23 dicembre 1966 [recte: 1996], n. 662, art. 3, commi 143 e 144; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e segg. - Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53 e 76.(GU n.26 del 4-7-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8664/99 spedito il 16 giugno 1999 avverso S/RIF su I. rimb. n. 19/1/96 - IRAP, 1998, contro D.R.E. Lombardia (sez. Milano), proposto da: Palmieri Nicola, residente a Milano in via Astesani n. 43. Rilevato che con tempestivo ricorso Palmieri Nicola impugnava il silenzio-rifiuto frapposto dalla amministrazione finanziaria avverso l'istanza di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita con legge 23 dicembre 1996 n. 662 - dallo stesso versato per l'anno 1998; Il ricorrente, nei motivi di impugnazione, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 143 e 144 della citata legge n. 662/1996 per contrasto con gli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost.; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, per le seguenti considerazioni. L'imposta in questione - destinata a prendere il posto di una serie di prelievi anteriormente vigenti, quali l'ILOR, la c. d. "tassa salute", l'imposta patrimoniale, e tutti gli altri menzionati nel comma 143 dell'art. 3 citato - ha carattere reale e presuppone l'esercizio di un'attivita' organizzata per la produzione di beni e servizi, con previsione di una base imponibile ricavata dalla combinazione dei diversi fattori di produzione indicati alla lettera c) del comma 144 del medesimo art. 3. L'IRAP inoltre, stabilisce una pari aliquota per imprese e lavoratori autonomi, non consente la deducibilita' dalla base imponibile del costo del lavoro subordinato, ne' e' essa stessa deducibile dal reddito soggetto ad IRPEF. Da tali premesse discende che un'imposta quale quella in questione realizza una sostanziale equiparazione fra l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo (senza peraltro operare in tale ambito alcuna distinzione fra attivita' produttive ed attivita' di servizio, per le quali ultime - si pensi ai professionisti - la struttura organizzativa non costituisce elemento preponderante su quello personale), e l'esercizio di impresa, di fatto violando il principio di eguaglianza tributaria posto dagli artt. 3 e 53 Cost. secondo il quale a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e viceversa (cfr la nota sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale in materia di ILOR). La circostanza inoltre che l'IRAP colpisca la parte di valore aggiunto del reddito del contribuente rappresentato dai singoli fattori produttivi (lavoro, capitale, gestione organizzativa) senza alcun riferimento sostanziale al risultato economico dell'attivita' svolta - e quindi prescindendo del tutto dalla possibilita' che il contribuente, pur disponendo di una organizzazione tassabile, non produca ricchezza - si traduce in una "oggettivizzazione" del prelievo fiscale che esula dalla capacita' contributiva effettiva e penalizza nella sostanza l'attivita' lavorativa autonoma, in contrasto con il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni sancito dall'art. 35 della Costituzione. La circostanza inoltre che con l'IRAP il carico tributario gravante sui soggetti produttori di redditi di lavoro autonomo - esonerati, ad esempio, dall'assolvimento dell'imposta patrimoniale come dell'ILOR abolite dalla normativa di cui all'art. 3 comma 143 in esame - risulti notevolmente aumentato rispetto a quello in precedenza esistente comporta che il decreto legislativo di attuazione dell'imposta contrasti significativamente con la finalita' "... di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo ..." stabilita dalla legge delega, cosi' violando il disposto dell'art. 76 Cost., mentre la circostanza che l'ammontare dell'acconto IRAP da versare dipenda dal limite di incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (cfr art. 45 comma 3 d.lgs. n. 446/1997), comporta che un atto amministrativo quale un decreto ministeriale fissi la base imponibile di un prelievo fiscale e cio' costituisce una violazione del principio costituzionale di cui all'art. 23 Cost. secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta se non in base ad una legge. Ravvisata pertanto per tutte le ragioni esposte la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale di cui sopra.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 143 e comma 144 della legge 23 dicembre 1966 n. 662 e per l'effetto degli artt. 1 e segg. del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per contrasto con gli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione della imposta regionale sulle attivita' produttive rispettivamente equiparando l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo con l'esercizio di attivita' di impresa, aumentando il carico fiscale gravante sul lavoro autonomo e determinando la base imponibile con il ricorso ad un decreto ministeriale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ordinando le notificazioni e comunicazioni di rito. Milano, addi' 25 luglio 2000 Il Presidente relatore: Centurelli 01c0600