N. 498 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2000
Ordinanza emessa il 25 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso propostoda Tarenghi Pierangelo Riccardo contro ufficio II.DD. di Milano Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Equiparazione tra lavoro autonomo ed esercizio di impresa - Mancata discriminazione, nell'ambito del primo, fra attivita' produttive e attivita' di servizio - Aumento del carico fiscale gravante sul lavoro autonomo - Determinazione della base imponibile, ai fini dell'acconto, mediante decreto ministeriale - Contrasto con i principî di eguaglianza tributaria, di capacita' contributiva e di tutela del lavoro - Inosservanza delle finalita' stabilite dalla legge di delegazione - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. - Legge 23 dicembre 1966 [recte: 1996], n. 662, art. 3, commi 143 e 144; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e segg. - Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53 e 76.(GU n.26 del 4-7-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8705/99 spedito il 17 giugno 1999 avverso S/Rif. su I Rimb. n. 25/1/99 - IRAP, 98, contro Imposte Dirette di Milano I ufficio, proposto da Tarenghi Pierangelo Riccardo, residente a Milano in viale Caldara, 15. Rilevato che: con tempestivo ricorso Tarenghi Pierangelo Riccardo impugnava il silenzio-rifiuto frapposto dalla amministrazione finanziaria avverso l'istanza di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita con legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dallo stesso versato per l'anno 1999; il ricorrente, nei motivi di impugnazione, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144 della citata legge n. 662/1996 per contrasto con gli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost.; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, per le seguenti considerazioni. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 496/2001). 01C0602