N. 498 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2000

Ordinanza   emessa   il   25   luglio   2000  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  18  maggio  2001)  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Milano  sul  ricorso  propostoda Tarenghi Pierangelo
Riccardo contro ufficio II.DD. di Milano

Imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione e
  disciplina  -  Equiparazione  tra  lavoro  autonomo ed esercizio di
  impresa  -  Mancata  discriminazione,  nell'ambito  del  primo, fra
  attivita'  produttive  e attivita' di servizio - Aumento del carico
  fiscale  gravante  sul  lavoro autonomo - Determinazione della base
  imponibile,  ai  fini dell'acconto, mediante decreto ministeriale -
  Contrasto  con  i  principî di eguaglianza tributaria, di capacita'
  contributiva  e di tutela del lavoro - Inosservanza delle finalita'
  stabilite  dalla legge di delegazione - Violazione della riserva di
  legge in materia di prestazioni patrimoniali.
- Legge  23  dicembre 1966 [recte: 1996], n. 662, art. 3, commi 143 e
  144; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e segg.
- Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53 e 76.
(GU n.26 del 4-7-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8705/99 spedito il
17  giugno  1999  avverso  S/Rif.  su  I Rimb. n. 25/1/99 - IRAP, 98,
contro  Imposte  Dirette  di  Milano  I ufficio, proposto da Tarenghi
Pierangelo Riccardo, residente a Milano in viale Caldara, 15.
    Rilevato che:
        con tempestivo ricorso Tarenghi Pierangelo Riccardo impugnava
il   silenzio-rifiuto  frapposto  dalla  amministrazione  finanziaria
avverso  l'istanza  di rimborso dell'acconto IRAP - imposta istituita
con  legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dallo stesso versato per l'anno
1999;
        il   ricorrente,   nei   motivi  di  impugnazione,  sollevava
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144
della citata legge n. 662/1996 per contrasto con gli artt. 3, 23, 35,
53 e 76 Cost.;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata, per le
seguenti considerazioni.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 496/2001).
01C0602