N. 502 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2001
Ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza sul ricorso propostoda Savitour di Antonio e Vito Scazzariello S.n.c. contro Agenzia Entrate Ufficio di Potenza Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Trattamento di fine rapporto - Obbligo a carico degli imprenditori di versamento al fisco del 5,89 per cento dell'ammontare complessivo degli accantonamenti di detto trattamento, a titolo di acconto delle imposte dovute dai dipendenti sul T.F.R. - Incidenza sui principî di uguaglianza e di capacita' contributiva. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 211; d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.26 del 4-7-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 79/1999 depositato il 4 gennaio 1999 avverso S/RIF su I.RIMB - IRPEF, contro Agenzia Entrate Ufficio di Potenza, proposta da: Savitour di Antonio e Vito Scazzariello S.n.c., residente a Campomaggiore (Potenza), in c.da Serra zona P.I.P., difeso da: Spirito dott. Carlo, residente a Potenza in piazzale Rizzo n. 12. La societa' Savitour di Antonio e Vito Scazzariello S.n.c. nella persona del legale rappresentante Scazzariello Vito, in data 18 dicembre 1997 ha proposto ricorso contro il silenzio/rifiuto della Direzione regionale delle entrate della Regione Basilicata di Potenza, alla richiesta di rimborso dei versamenti in anticipo di ritenute effettuate, quale sostituto di imposta sugli accantonamenti per il T.F.R. dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 211, legge n. 662/1996 e art. 2, comma 1, del d.l. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, per l'importo complessivo di L. 4.130.000 (L. 2.065.000 il 31 luglio 1997 e L. 2.065.000 il 28 novembre 1997) attinenti all'anno 1996/97, sostenendo la illegittimita' costituzionale di dette norme. La Societa', rappresentante e difesa dal dott. Carlo Spirito, ritiene che la trattenuta debba essere effettuata dal sostituto all'atto del pagamento dei corrispettivi, e che il versamento delle stesse deve avvenire in data successiva a quella in cui sono state operate le ritenute, cosi' come previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, e degli artt. 3, comma 1, n. 1 e art. 8, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, senza che sul sostituto gravino oneri di carattere finanziario. Osserva ancora la ricorrente che da questi principia generali si discostano i versamenti solo per alcune operazioni finanziarie, come ad esempio quelle contemplate dall'art. 8, primo comma, n. 4 e dell'art. 3, secondo comma, lett. e) e art. 8, primo comma, lett .3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nelle quali non puo' rientrare l'anticipazione dei versamenti di ritenute in argomento collegate al T.F.R. La ricorrente sostiene che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 211, legge n. 662/1996 e art. 2, comma 1, del d.l. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997 che hanno messo a carico del datore di lavoro l'obbligo di versare al fisco il 5,89% dell'ammontare complessivo degli accantonamenti del T.F.R., sono in contrasto ai principia fissati dall'art. 3 e 53 della Costituzione e, pertanto, incostituzionali, perche' violano il principio di uguaglianza tributaria e quello della partecipazione alle spese pubbliche secondo la capacita' contributiva, supponendo un reddito conseguito, reale e non virtuale. Il rilievo merita attenzione, data la natura specifica della controversia di importanza generale che, il Collegio condivide. Tanto perche' l'obbligo del versamento in anticipo sulle ritenute di acconto del T.F.R., non si concilia con quanto disposto dall'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, cioe' al reddito tassabile, necessario per la legittimazione della imposizione fiscale determinata dalla capacita' contributiva, trattandosi di un prelievo coatto di ricchezza. Pertanto, premesso che sotto l'aspetto contabile l'istituzione del fondo T.F.R., costituisce un accantonamento a fronte di un onere futuro, iscritto nel passivo del bilancio e che come tale non puo' essere considerato autonomamente come manifestazione di capacita' contributiva, il Collegio osserva che l'acconto delle ritenute versate costituisce, per il datore di lavoro, la corresponsione anticipata di parte dell'indennita' di fine rapporto, che non rispetta la condizione essenziale della cessazione del rapporto di lavoro. L'acconto d'imposta dovuta dal lavoratore, essendo prelevata dall'accantonamento, viene corrisposta dall'imprenditore che paga col proprio denaro l'imposta altrui, con conseguenze negative sul proprio patrimonio. Sulla base di tali premesse, la eccepita incostituzionalita' delle norme impugnate, assume massima importanza, considerato che gli artt. 3 e 53 della Costituzione dettano i principia di uguaglianza dei cittadini per cui ciascuno deve pagare le proprio imposte e non quelle altrui, e ciascuno partecipa alle spese pubbliche secondo la propria capacita' contributiva, supponendo un reddito conseguito, reale e non virtuale. Tali principia non sembra che siano stati rispettati dall'art. 3, comma 211, legge n. 662/1996 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, in quanto il sostituto d'imposta versa l'anticipo delle ritenute fiscali non con denaro del lavoratore, ma con disponibilita' finanziarie proprie, considerato che il T.F.R. viene corrisposto con la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso specifico, non si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, cioe' il reddito tassabile necessario per la legittimazione dell'imposizione fiscale, determinata dalla capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, in quanto l'accantonamento al fondo T.F.R. non puo' costituire reddito di lavoro dipendente, mentre nel caso in questione le ritenute ed il versamento avvengono prima della maturazione dell'indennita' di fine rapporto, a prescindere dal conseguimento del reddito e quindi della capacita' contributiva. In conclusione, la sollevata eccezione di incostituzionalita' rilevate ai fini della decisione di merito, appare al Collegio non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' giudichi sulla legittimita' costituzionale proposta; Ordina che a cura della segreteria della commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina alla segreteria di comunicare il presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Potenza, addi' 13 febbraio 2001 Il Presidente: Borraccia Il relatore: Girardi 01C0606