N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2001
Ordinanza emessa il 10 aprile 2001 dal giudice di pace di Mesagne nel procedimento civile tra Presicce Ivano e prefetto di Brindisi Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Competenza per valore - Ipotesi in cui al trasgressore con piu' azioni od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge venga irrogata una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni - Mancata devoluzione alla competenza del Tribunale in composizione monocratica - Diversita' di disciplina rispetto a situazioni affini - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Eccesso di delega in rapporto ai limiti alla competenza del giudice di pace previsti dall'art. 2, legge n. 205/1999. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis. - Costituzione, artt. 3, 24 e 76.(GU n.26 del 4-7-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza in relazione all'art. 23 legge 11 febbraio 1953 n. 87; Nel giudizio iscritto al n. 9/2001 R.G. e promosso da Presicce Ivano, elettivamente domiciliato in Mesagne alla Corte Trieste n. 15, presso lo studio dell'avv. Fernando Crastolla, che lo rappresenta e difende; attore; Contro prefetto di Brindisi, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta a firma del V. prefetto aggiunto, depositata in cancelleria il 9 marzo 2001. Premesso che con ricorso, depositato in cancelleria l'8 gennaio 2001, Presicce Ivano si opponeva all'ordinanza - ingiunzione n. 4856 del 6 dicembre 2000, con la quale il prefetto di Brindisi gli ordinava il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 68.110.000, comprensiva delle spese di notifica e alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali per 60 mesi; e cio' per le reiterate violazioni di cui all'art. 1 e 2 legge n. 386/1990, come modificati dagli artt. 28 e 29 d.lgs. 507/1999 e tenuto conto dell'art. 8-bis legge n. 689/1981 come modificata dallo art. 94 stesso decreto 507); In relazione a cio' e in via preliminare, il Presicce chiedeva a questo giudice l'emissione di un'ordinanza per sollevare presso la Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22-bis, comma 2, legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificata dall'art. 98 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost. nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con piu' azioni (come nel caso di specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva, superiore a lire trenta milioni A tal proposito, il ricorrente rilevava che l'art. 22-bis, sopra ricordato, stabilisce che, di regola, la competenza per i giudizi di opposizione ex art. 22 legge 689/1981 spetta al giudice di Pace, salvo alcune materie tassativamente previste (la cognizione delle quali spetta al tribunale, in composizione monocratica) in ragione di rilevanti interessi collettivi coinvolti (art. 22-bis, comma 2 legge 689 cit.), ovvero in relazione all'ammontare pecuniario di alcune sanzioni (art. 22-bis, comma 3, lettere a, e b, legge n. 689 cit.), oltre al caso relativo alla natura della sanzione irrogata (art. 22-bis, comma 3, lettera c, legge n. 689 cit.); Tra queste ultime, quindi, non e' stata prevista l'anzidetta fattispecie, analoga al caso in esame e cioe' della reiterazione di emissione di assegni bancari in violazione degli artt. 28 e 29 d.lgs. 507 sopra citato); Concludeva, pertanto, che la mancata previsione dell'ipotesi, come sopra prospettata tra i casi di devoluzione della competenza del tribunale, necessita del vaglio garantista della Corte delle leggi, alla stregua dell'art. 3 Cost., rispetto alla disciplina di situazioni affini in modo diverso (non solo con riguardo alle ipotesi contemplate dallo stesso art. 22-bis, comma 3 legge 689 cit., ma anche rispetto ad altri casi visti dall'ordinamento: cfr art. 7, comma 2 c.p.c.) dell'art. 24 Cost. con riferiniento alla tutela delle situazioni soggettive comportanti particolari difficolta' di accertamento, anche in relazione alla notevole entita' della sanzione irrogata e, infine, alla luce del disposto dell'art. 76 Cost., rispetto alla violazione dei criteri indicati dall'art. 2 legge 25 giugno 1999 n. 205 (legge delega); Il 9 marzo 2001 si costituiva in cancelleria il prefetto di Brindisi, con comparsa di risposta, sottoscritta dal V. prefetto aggiunto, il quale, sul punto, concordava con la censura di incostituzionalita' avanzata dal ricorrente, almeno sotto il profilo relativo agli artt. 3 e 24 Cost., mentre non sembrava violato, secondo l'anzidetta autorita', l'art. 76 Cost., avendo l'art. 2 della legge n. 205/1999 un contenuto molto generico: si parla infatti solo di "notevole entita' della sanzione" senza l'indicazione dei criteri per l'individuazione della "notevole entita'".
P. Q. M. Ritenendo questo giudice la rilevanza, ai fini della presente controversia, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, da Presicce Ivano e riguardante 1'art. 2-bis, legge 689/1981 citato, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, violati per i motivi di cui in premessa; Dispone la sospensione del presente giudizio e dell'esecutivita' della ordinanza ingiunzione citata; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, disponendo, altresi, che la presente ordiranza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio, nonche' alle parti in causa. Mesagne, addi' 10 aprile 2001 Il giudice di pace: Otranto 01c0610