N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2001

Ordinanza emessa il 10 aprile 2001 dal giudice di pace di Mesagne nel
procedimento civile tra Presicce Ivano e prefetto di Brindisi

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione   -   Competenza   per  valore  -  Ipotesi  in  cui  al
  trasgressore con piu' azioni od omissioni della stessa o di diverse
  disposizioni  di  legge  venga  irrogata  una  sanzione  pecuniaria
  complessiva  superiore  a lire trenta milioni - Mancata devoluzione
  alla   competenza  del  Tribunale  in  composizione  monocratica  -
  Diversita'  di disciplina rispetto a situazioni affini - Violazione
  del  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  - Eccesso di delega in
  rapporto  ai  limiti  alla  competenza del giudice di pace previsti
  dall'art. 2, legge n. 205/1999.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.
(GU n.26 del 4-7-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza in relazione all'art. 23 legge 11
febbraio 1953 n. 87;
    Nel  giudizio  iscritto  al n. 9/2001 R.G. e promosso da Presicce
Ivano, elettivamente domiciliato in Mesagne alla Corte Trieste n. 15,
presso  lo  studio dell'avv. Fernando Crastolla, che lo rappresenta e
difende; attore;
    Contro   prefetto  di  Brindisi,  costituitosi  in  giudizio  con
comparsa  di risposta a firma del V. prefetto aggiunto, depositata in
cancelleria il 9 marzo 2001.
    Premesso  che  con ricorso, depositato in cancelleria l'8 gennaio
2001,  Presicce Ivano si opponeva all'ordinanza - ingiunzione n. 4856
del  6  dicembre  2000,  con  la  quale  il  prefetto di Brindisi gli
ordinava  il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L.
68.110.000,  comprensiva  delle  spese  di  notifica  e alla sanzione
accessoria  del  divieto di emettere assegni bancari o postali per 60
mesi;  e cio' per le reiterate violazioni di cui all'art. 1 e 2 legge
n. 386/1990,  come  modificati  dagli artt. 28 e 29 d.lgs. 507/1999 e
tenuto  conto dell'art. 8-bis legge n. 689/1981 come modificata dallo
art. 94 stesso decreto 507);
    In  relazione a cio' e in via preliminare, il Presicce chiedeva a
questo  giudice  l'emissione  di un'ordinanza per sollevare presso la
Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 22-bis,  comma  2,  legge  24  novembre  1981  n. 689, come
modificata   dall'art. 98   d.lgs.   30  dicembre  1999  n. 507,  per
violazione  degli  artt. 3,  24  e  76  Cost.  nella parte in cui non
devolve  alla  cognizione del tribunale, in composizione monocratica,
l'ipotesi  in  cui  il trasgressore con piu' azioni (come nel caso di
specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge,
venga  condannato  a  pagare  una  sanzione  pecuniaria  complessiva,
superiore a lire trenta milioni
    A  tal proposito, il ricorrente rilevava che l'art. 22-bis, sopra
ricordato,  stabilisce che, di regola, la competenza per i giudizi di
opposizione  ex  art. 22  legge  689/1981  spetta al giudice di Pace,
salvo  alcune  materie  tassativamente  previste (la cognizione delle
quali spetta al tribunale, in composizione monocratica) in ragione di
rilevanti  interessi collettivi coinvolti (art. 22-bis, comma 2 legge
689  cit.),  ovvero  in  relazione all'ammontare pecuniario di alcune
sanzioni  (art. 22-bis,  comma 3, lettere a, e b, legge n. 689 cit.),
oltre   al   caso   relativo  alla  natura  della  sanzione  irrogata
(art. 22-bis, comma 3, lettera c, legge n. 689 cit.);
    Tra  queste  ultime,  quindi,  non  e' stata prevista l'anzidetta
fattispecie,  analoga  al caso in esame e cioe' della reiterazione di
emissione di assegni bancari in violazione degli artt. 28 e 29 d.lgs.
507 sopra citato);
    Concludeva,  pertanto,  che  la  mancata previsione dell'ipotesi,
come sopra prospettata tra i casi di devoluzione della competenza del
tribunale,  necessita  del vaglio garantista della Corte delle leggi,
alla   stregua   dell'art. 3   Cost.,  rispetto  alla  disciplina  di
situazioni affini in modo diverso (non solo con riguardo alle ipotesi
contemplate  dallo  stesso  art. 22-bis,  comma  3 legge 689 cit., ma
anche  rispetto  ad  altri  casi  visti dall'ordinamento: cfr art. 7,
comma 2 c.p.c.) dell'art. 24 Cost. con riferiniento alla tutela delle
situazioni   soggettive   comportanti   particolari   difficolta'  di
accertamento, anche in relazione alla notevole entita' della sanzione
irrogata  e,  infine,  alla  luce  del  disposto  dell'art. 76 Cost.,
rispetto  alla  violazione  dei criteri indicati dall'art. 2 legge 25
giugno 1999 n. 205 (legge delega);
    Il  9  marzo  2001  si  costituiva  in cancelleria il prefetto di
Brindisi,  con  comparsa  di  risposta,  sottoscritta dal V. prefetto
aggiunto,   il  quale,  sul  punto,  concordava  con  la  censura  di
incostituzionalita'  avanzata dal ricorrente, almeno sotto il profilo
relativo  agli  artt.  3  e  24  Cost.,  mentre non sembrava violato,
secondo l'anzidetta autorita', l'art. 76 Cost., avendo l'art. 2 della
legge  n. 205/1999 un contenuto molto generico: si parla infatti solo
di  "notevole entita' della sanzione" senza l'indicazione dei criteri
per l'individuazione della "notevole entita'".
                              P. Q. M.
    Ritenendo  questo  giudice  la  rilevanza, ai fini della presente
controversia,  e  la  non  manifesta  infondatezza della questione di
legittimita'   costituzionale   sollevata,   da   Presicce   Ivano  e
riguardante  1'art. 2-bis,  legge  689/1981 citato, in relazione agli
artt. 3,  24  e 76 della Costituzione, violati per i motivi di cui in
premessa;
    Dispone  la sospensione del presente giudizio e dell'esecutivita'
della ordinanza ingiunzione citata;
    Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla Corte
costituzionale,  disponendo, altresi, che la presente ordiranza venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata
al Presidente del Consiglio, nonche' alle parti in causa.
        Mesagne, addi' 10 aprile 2001
                     Il giudice di pace: Otranto
01c0610