N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 maggio 2001

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  31  maggio  2001  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Referendum  - Regione Veneto - Deliberazione del consiglio regionale,
  riapprovata  in data 2 maggio 2001, recante: "Referendum consultivo
  in   merito   alla   presentazione   di   una   proposta  di  legge
  costituzionale  per  il  trasferimento  alla  Regione  Veneto delle
  funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale ed
  istruzione,  polizia locale" - Ricorso del Presidente del Consiglio
  dei  ministri - Dedotta lesione della sfera di competenza statale -
  Contrasto  con  i  principia  di  autonomia  degli enti locali e di
  spettanza   alla   Camera  della  funzione  legislativa  a  livello
  nazionale  -  Violazione  della procedura prevista per la revisione
  costituzionale  - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa
  regionale  -  Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn.
  470/1992 e 496/2000.
- Deliberazione del consiglio regionale veneto 2 maggio 2001.
- Costituzione,  artt. 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 (cosi' come
  modificato  dalla  legge  costituzionale  n. 1/1999) e 138; Statuto
  Regione Veneto, art. 47.
(GU n.31 del 8-8-2001 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
deliberazione  del  Consiglio dei ministri (doc. 4) - rappresentato e
difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato, domiciliataria per
legge,  nei  confronti  della  Regione  Veneto,  e  per  essa del suo
Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge (ri)approvata dal consiglio
regionale  del  Veneto  in  data  2  maggio  2001 recante "Referendum
consultivo  in  merito  alla  presentazione  di una proposta di legge
costituzionale  per  il  trasferimento  alla Regione del Veneto delle
funzioni  statali  in materia di sanita', formazione professionale ed
istruzione, polizia locale".

                           P r e m e s s a

    Il  consiglio  regionale  della  Regione Veneto, nella seduta del
giorno  12 ottobre 2000, ha approvato un progetto di legge relativo a
referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di
legge  costituzionale  per  il  trasferimento alla Regione del Veneto
delle   funzioni   statali   in   materia   di   sanita',  formazione
professionale  e istruzione, polizia locale" (doc. 1). Nel suo art. 1
("oggetto  del  referendum")  e'  previsto  che "e' promosso, a norma
dell'art. 47   dello  Statuto,  referendum  consultivo  di  carattere
regionale  in merito alla presentazione ai sensi dell'art. 121 Cost.,
di  una  proposta  di  legge costituzionale per il trasferimento alla
Regione  Veneto,  delle  funzioni  statali  in  materia  di  sanita',
formazione   professionale   e   istruzione,   polizia  locale".  Nel
successivo  art. 2  ("procedimento"),  al  comma  l,  e' precisato il
quesito  referendario  nei  seguenti  termini  "Siete favorevoli alla
presentazione   da   parte   del   consiglio   regionale,   ai  sensi
dell'art. 121   della   Costituzione,   di   una  proposta  di  legge
costituzionale  che  preveda,  nel  quadro  dell'unita' nazionale, il
trasferimento  alla Regione del Veneto delle funzioni statali e delle
conseguenti  necessarie  risorse  finanziarie  in materia di sanita',
polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di
organizzazione  scolastica, offerta di programmi educativi e gestione
di   istituti  scolastici?"Da  ultimo,  l'art. 3  contiene  la  norma
finanziaria di copertura della prevista spesa.
    Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo
esame, al consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera 3
novembre  2000  del  Consiglio dei ministri), come da comunicazione 4
novembre   2000,  n. 200/8271  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri (doc. 2), per le ragioni ivi esposte.
    Ma il consiglio regionale del Veneto, con delibera adottata nella
seduta  del  2  maggio 2001, comunicata al Commissario del Governo in
data  7  maggio  2001  e  pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  il  successivo  giorno  8  maggio  2001,  ha  (ri)approvato
(doc. 3)  la  stessa  legge  apportando  marginali  e non sostanziali
modifiche  al  testo  del  comma  2  del  suo  art. 2  (solamente con
aggiornamento  al  31  agosto  2001  del termine di presentazione dei
progetti  di  legge  attuativi  ivi  previsti) ed al suo art. 3 ( con
adeguamento della previsione di spesa).
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della
suindicata   delibera   legislativa  riapprovata,  il  Governo  della
Repubblica, come in epigrafe rappresentata e difesa e giusta delibera
del Consiglio dei ministri che si produce sub 4), propone il presente
ricorso  ai  sensi  dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e
dell'art. 31 della legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti

                             M o t i v i

    1. - Oggetto  della  presente impugnazione e' la sovraspecificata
delibera  legislativa del consiglio regionale del Veneto, riapprovata
a  maggioranza  assoluta  a  seguito  di rinvio governativo, e con la
quale  e'  stato  indetto  referendum  consultivo  della  popolazione
residente nella stessa regione in ordine alla presentazione, da parte
del  medesimo  consiglio,  di  una  proposta  di  legge  di revisione
costituzionale  per  il  trasferimento  delle  funzioni statali nelle
materie  ivi  indicate.  Come  si  legge  nella relazione della prima
commissione  consiliare  ricordata  nelle  premesse  della delibera 2
maggio  2001,  "...  ci  apprestiamo  a  riapprovare questa legge ben
consapevoli  che nel frattempo il Parlamento ha approvato la modifica
del  tit. V  della  Costituzione  che diventera' anch'esso oggetto di
referendum  consultivo  ai sensi dell'art. 138 della Costituzione. La
Regione  Veneto,  invece,  con  questa  legge  vuole  essere soggetto
partecipe del processo di riforma federale mediante un coinvolgimento
della  sua  popolazione gia' all'origine dell'iniziativa legislativa,
in   modo  tale  da  non  confermare  scelte  discrezionali  affidate
all'esclusiva  competenza  degli  organi  centrali dello Stato ... La
popolazione  veneta  con il proprio voto si esprimerebbe invece sulla
proposta  di  legge  costituzionale della Regione Veneto gia' nel suo
nascere,  per  dare  maggiore  forza dal punto di vista politico alla
modifica dei rapporti tra Stato e regione ...".
    2.   -   Cio'   precisato,   pare   evidente   la  illegittimita'
costituzionale  della  impugnata delibera legislativa - per contrasto
con  i  principi  espressi  dagli  articoli 5, 70, 71, 121, 123, mod.
dalla   legge   della   Costituzione  n. 1  del  1999,  in  relazione
all'art. 47  dello  St.  Veneto, e 138 Cost. - in quanto essa prevede
che  la  "popolazione  veneta"  e  cioe' il popolo di quella Regione,
nella  sua  limitata  dimensione di corpo elettorale regionale, venga
chiamato  a  pronunciarsi,  sia  pure  nella  forma partecipativa del
referendum  consultivo,  in  relazione  ad iniziativa legislativa del
Consiglio    intesa    ad    innovare   all'ordinamento   a   livello
costituzionale.
    Al   proposito   appare   sufficiente   richiamare   l'autorevole
insegnamento  di  codesta  ecc.ma  Corte  espresso  -  al riguardo di
analoghe  iniziative  referendarie della stessa Regione Veneto - gia'
nella  sent.  n. 470  del  1992 e nella recentissima sent. n. 496 del
2000.  In particolare in quest'ultima pronuncia sono affermate le due
fondamentali  proposizioni,  la  prima  delle quali e' quella che "il
popolo  in sede referendaria non e' designato dalla Costituzione come
il  propulsore  della  innovazione  costituzionale"  e  la seconda e'
quella  che  "l'intervento del popolo non e' a schema libero, perche'
l'espressione  della sua volonta' deve avvenire secondo forme tipiche
ed  all'interno  di  un  procedimento  che,  grazie  ai  tempi,  alle
modalita'  ed  alle  fasi  in  cui  e'  articolato,  carica la scelta
politica  del  massimo  di  razionalita'  di  cui,  per parte sua, e'
capace,  e  tende  a  ridurre il rischio che tale scelta sia legata a
situazioni  contingenti".  Su  tali  premesse, e' agevole concludere,
(anche)  con riferimento alla delibera legislativa qui impugnata, che
la  stessa  "per  il ruolo che pretende di assegnare alla popolazione
regionale  in un procedimento che ha come suo oggetto e come suo fine
politico  immanente  il  mutamento  dell'ordinamento  costituzionale,
incrina  le  linee  portanti  del  disegno costituzionale, proprio in
relazione   ai   rapporti   tra   l'istituto   del  referendum  e  la
Costituzione", essendo lo stesso popolo evocato nella sua parzialita'
di  frazione  autonoma  del  territorio  nazionale,  "quasi che nella
nostra  Costituzione,  ai fini della revisione, non esistesse un solo
popolo  che da' forma all'unita' politica della Nazione, e vi fossero
invece  piu'  popoli". Tanto piu' e' costituzionalmente inammissibile
la  evocazione della popolazione veneta ad esprimersi sul prospettato
quesito  oggetto  dell'indetto  referendum  consultivo  - il quale ha
valenza ed efficacia di vincolo politico sul consiglio regionale, cui
unicamente  compete ex art. 121 della Costituzione l'iniziativa della
proposta  di  legge  costituzionale,  ed  e'  tale  in  ogni  caso da
orientare  le  successive  fasi  di  formazione  della legge statale,
"condizionando"   le  relative  scelte  discrezionali  da  parte  del
Parlamento  nazionale ed "aggravando" il relativo procedimento con un
non previsto e quindi non consentito "intervento" atipico - in quanto
e'  evidente che la stessa popolazione potrebbe venir chiamata ad una
doppia  pronuncia  sul  medesimo quesito, la prima in fase consultiva
come  parte scorporata dal tutto ed una seconda volta successivamente
in  fase  di  decisione  costituzionale  siccome frazione dell'intero
corpo  elettorale  nazionale  (e  tale rilievo appare particolarmente
calzante   avendo   riguardo   al   pur   ricordato  testo  di  legge
costituzionale  recante modifiche al tit. V della parte seconda della
Costituzione,  gia'  approvato,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
12 marzo  2001,  n. 59,  e ancora non promulgato perche' sottoposto a
referendum confermativo ex art. 138 Cost.).
    3. - Le  considerazioni  di  cui  sopra appaiono decisive ai fini
della sollecitata declaratoria di illegittimita' costituzionale della
delibera   legislativa  qui  impugnata.  La  quale  e'  da  ritenere,
peraltro,   illegittima   -   in   relazione   all'art. 123  Cost.,in
riferimento all'art. 47 Statuto Veneto (e alla l.r. n 1/1973) - anche
sotto altro e subordinato profilo.
    Non  pare  dubbio  che  il  quesito  oggetto del referendum anche
consultivo   deve   essere  formulato  in  modo  chiaro,  preciso  ed
inequivoco,  in  modo  tale  che  possa  adempiere  alla sua funzione
propria di strumento di "genuina" manifestazione della sovranita' del
popolo  che  deve  essere  chiamato  percio'  ad esprimersi con piena
consapevolezza  sul  medesimo.  La  delibera legislativa in esame, al
contrario   -  nel  riferirsi  genericamente  (art. 2,  comma  l)  al
"trasferimento  alla Regione del Veneto delle funzioni statali ... in
materia  di  sanita',  polizia  locale,  formazione professionale, di
competenze  in  materia  di  organizzazione  scolastica,  offerta  di
programmi  educativi  e  gestione di istituti scolastici" - racchiude
una  fonnulazione  del  quesito  referendario  del  tutto generica ed
equivoca,  sia  perche'  non precisa a quali funzioni - legislative o
amministrative  -  si riferirebbe il trasferimento, sia perche' manca
di ogni puntuale riferimento al presupposto vigente sistema normativo
alla  modifica del quale dovrebbe essere rivolta la proposta di legge
costituzionale,   e   sulla   quale   pur   si   intende  sollecitare
l'espressione   della   volonta'   della   popolazione   veneta.   In
particolare,   con   il   quesito   cosi'   come  formulato,  non  e'
ragionevolmente  consentito  a  ciascun  cittadino  (residente  nella
Regione)  di  tener  conto  e  di  valutare l'impatto, anche rispetto
all'assetto  di  cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione vigenti,
dell'ulteriore   decentramento  di  funzioni  attuato  con  la  legge
n. 59/1997  e  con i relativi decreti legislativi (in particolare con
il d.lgs n. 112/1998 e succ. mod.), sia con il trasferimento di nuove
funzioni   amministrative   alle   Regioni   nelle   materie  di  cui
all'art. 117 Cost., sia con la delega alle Regioni stesse di funzioni
in altre materie, sia con l'attribuzione di funzioni agli enti locali
(cfr.   sent.   n. 408/1998):   di  modo  che  non  appare  possibile
configurare  una  genuina e consapevole manifestazione della volonta'
popolare  in  ordine  ad una ipotizzata normativa di revisione se non
sia  chiaro  e  precisato  il  quadro  normativo vigente che dovrebbe
essere  oggetto  di  (proposta  di)  modifica.  A  maggior ragione il
quesito  formulato  appare equivoco ed impreciso nella parte in cui -
in  apparente  contrapposizione  alle  materie in precedenza indicate
(sanita', polizia locale, formazione professionale) - ha riguardo poi
al   trasferimento   di   imprecisate   "competenze"  in  materia  di
organizzazione  scolastica, offerta di programmi educativi e gestione
di istituti scolastici.
    D'altronde  e'  la  stessa delibera legislativa qui impugnata che
sembra  rendersi  conto  della  "non  autosufficienza"  (nel senso di
imprecisione,  genericita'  ed  equivocita)  del  pur  gia' formulato
quesito  referendario, quando essa al comma 2 dell'art. 2, condiziona
l'indizione   del   referendum  alla  futura  scelta,  da  parte  del
Consiglio,  di una proposta di legge (tra quelle da presentarsi entro
il 30 agosto 2001) "attuativa del dispositivo(?) referendario".
    Un'ultima considerazione conclusiva si impone: la legge regionale
deliberatamente (come si desume dalla ricordata relazione della prima
Commissione  consiliare)  ignora il gia' approvato e pubblicato testo
di  legge  costituzionale  contenente modifiche al tit. V della parte
seconda  della  Costituzione:  ma e' di tutta evidenza che, una volta
che  la  medesima  legge  -  all'esito  del referendum popolare - sia
promulgata,  l'indetto  referendum  consultivo  regionale  diverrebbe
comunque  del  tutto impraticabile, sia in funzione del nuovo assetto
costituzionale  di  riparto della potesta' legislativa (art. 117), di
attribuzione  delle  funzioni amministrative (art. 118) e di prevista
attribuzione  alle  Regioni  con legge ordinaria di ulteriori forme e
condizioni  particolari di autonomia (art. 116, comma 3), sia perche'
verrebbe  comunque  profondamente  mutato il quadro costituzionale di
riferimento   della   prevista   proposta   regionale   di  revisione
costituzionale,   anche   nelle   materie   indicate  nella  delibera
legislativa in contestazione.
                              P. Q. M.
    Si  chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del
presente  ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale
della  legge  riapprovata  dal  consiglio  regionale  del  Veneto con
delibera  2  maggio 2001, relativa a "referendum consultivo in merito
alla  presentazione  di  una  proposta di legge costituzionale per il
trasferimento  alla  Regione  del  Veneto  delle  funzioni statali in
materia  di  sanita', formazione professionale e istruzione e polizia
locale".
    Si produrranno i seguenti documenti:
        1)  legge  regionale  approvata  dal  consiglio regionale del
Veneto nella seduta del 12 ottobre 2000;
        2)  comunicazione  4  novembre  2000, n. 200/8271, Presidenza
Consiglio  dei ministri (rinvio a nuovo esame del consiglio regionale
Veneto);
        3)  legge  regionale  riapprovata dal consiglio regionale del
Veneto nella seduta del 2 maggio 2001;
        4)estratto verbale Consiglio dei ministri 17 maggio 2001.
          Roma, addi' 18 maggio 2001
               Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'
01C0614