N. 510 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  23  marzo  2001  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di Roma sul ricorso propostoda ENEL S.p.a. contro comune
di Valmontone

Tributi  locali  -  Tassa  per l'occupazione degli spazi e delle aree
  pubbliche  dei  comuni  e  delle  province  (TOSAP)  -  Criteri  di
  determinazione  della  tassa per l'occupazione del sottosuolo e del
  soprassuolo  stradale con cavi, condutture e simili - Contrasto con
  i criteri stabiliti dalla legge delega n. 421/1992.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47, commi 1 e 2.
- Costituzione,  art. 76, primo comma, in relazione all'art. 4, comma
  4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(GU n.26 del 4-7-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 10801/1998
depositato  il 27 marzo 1998 avverso avv. di accert. n. 8571 - TOSAP.
94,  contro  comune  di  Valmontone,  proposto  da: ENEL Societa' per
azioni  sede  secondaria  di Roma, residente a Roma in largo Lamberto
Loria  3,  difeso da: Dott.ssa Cilurzo Stefania, residente a Roma, in
largo Lamberti Loria 3.
    Con  ricorso 27 marzo 1998 l'ENEL S.p.a. ha impugnato l'avviso di
accertamento  n. 8571  del  comune  di  Valmontone  notificato  il 13
gennaio 1998 per omesso versamento della TOSAP per l'anno 1994.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 509/2001).
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