N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2001
Ordinanza emessa il 23 marzo 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso propostoda ENEL S.p.a. contro comune di Valmontone Tributi locali - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP) - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Contrasto con i criteri stabiliti dalla legge delega n. 421/1992. - D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76, primo comma, in relazione all'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.(GU n.26 del 4-7-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 10802/1998 depositato il 27 marzo 1998 avverso avv. di accert. n. 18571 - TOSAP. 95, contro comune di Valmontone, proposto da: ENEL S.p.a. sede secondaria di Roma, residente a Roma in largo Lamberto Loria 3, difeso da: Dott.ssa Cilurzo Stefania, residente a Roma, in largo Lamberti Loria 3. Con ricorso 27 marzo 1998 l'ENEL S.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 18571 del comune di Valmontone notificato il 13 gennaio 1998 per omesso versamento della TOSAP per l'anno 1995. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 509/2001). 01c0618