N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2001

Ordinanza  emessa  l'11  aprile  2001  dal  tribunale  di  Genova nel
procedimento  civile  vertente tra Zanon Paola e Ministero del tesoro
ed altro

Pensioni   -   Dipendenti   pubblici  -  Devoluzione  delle  relative
  controversie  al  giudice  ordinario - Conseguente sottrazione alla
  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  - Contrasto con l'art. 11,
  lettera  g),  della  legge  di  delega  n. 59/1997 che prevedeva il
  trasferimento  dal giudice amministrativo al giudice ordinario solo
  dei  rapporti  di  lavoro  dei  pubblici dipendenti e non anche dei
  rapporti previdenziali - Eccesso di delega.
- D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n. 29, art. 68, modificato da d.lgs. 31
  marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, art. 77.
(GU n.26 del 4-7-2001 )
                            IL TRIBUNALE


                            O s s e r v a

    La  ricorrente,  dipendente del Ministero delle finanze, ritenuto
di  avere  maturato  diritto  al  trattamento di pensione, in data 21
luglio  2000  rivolgeva istanza per essere collocata in quiescenza in
base alla interpretazione da lei data alla normativa vigente o almeno
di conoscere la normativa ostativa.
    Il  Ministero  con  nota  18  settembre  2000  precisava  che  ai
dipendenti  pubblici  il  trattamento  di  pensione,  spettava: "o al
compimento  di  40  anni  di  servizio, o al compimento di 60 anni di
eta',  o  con la data del 1o gennaio 2008,  continuando a lavorare, o
ricorrendo  a  contribuzione volontaria, o esercitando la facolta' di
rimanere senza lavoro e senza pensione" (cosi' in ricorso).
    Con  ricorso depositato il 13 ottobre 2000 adiva questo tribunale
citando  in giudizio il Ministero del tesoro e INPDAP e formulando le
seguenti conclusioni:
        "dichiarare  la  illegittimita'  del rifiuto a liquidare alla
ricorrente  la  pensione  spettante  ex  prima  parte  del  comma  23
dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
        dichiarare  INPDAP  tenuto  e  condannarlo  a  liquidare alla
ricorrente la pensione spettante ex comma 23 della legge n. 335/1995;
        dichiarare   l'INPDAP  tenuto  a  corrispondere  i  ratei  di
pensione  spettante  sulla base della retribuzione in godimento e dei
30  anni  di  anzianita'  di servizio, ovvero ex comma 27 dell'art. 1
della   legge  n. 335/1995,  gravando  i  ratei  di  rivalutazione  e
interessi;
      condannare  l'INPDAP  al  pagamento  delle  spese,  diritti  ed
onorari di causa".
    INPDAP  si  costituiva  in  giudizio  e  eccepiva  il  difetto di
giurisdizione  del  giudice  ordinario  a  favore della giurisdizione
della  Corte  dei  Conti  in  quanto  la  causa  aveva  ad oggetto il
trattamento pensionistico di un pubblico dipendente.
    In    subordine    sollevava    questione    di    illegittimita'
costituzionale, dell'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui
non  aveva  previsto una clausola di salvaguardia della giurisdizione
della  Corte  dei Conti in materia pensionistica, analoga a quella di
cui  all'art. 68  del  d.lgs. n. 29/1993, come stabilito dall'art. 2,
primo   comma,   lettera  c)  della  legge  delega  n. 421/1992,  per
"violazione  dell'art. 76  della  Costituzione  per eccesso di delega
legislativa".
    Eccepiva  in  ulteriore subordine Iimprocedibilita' del ricorso e
nel merito contestava la domanda.
    Il  Ministero  del  tesoro  si costituiva in giudizio e sollevava
eccezione  di  improcedibilita'  del  ricorso  per  non  essere stato
esperito  il  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione e nel merito
contestava la domanda.
    Veniva concesso alle parti termine per illustrare la questione di
illegittimita'  costituzionale.  All'odierna udienza veniva emessa la
seguente ordinanza.
    Preliminarmente   deve   rilevarsi   che   la   questione   sulla
procedibilita'  attiene  momento  successivo  a  quello relativo alla
giurisdizione che pertanto deve essere affrontata preliminarmente.
    La questione appare invero non manifestamente infondata.
    La  giurisdizione  in materia di pensioni dei pubblici dipendenti
e'  affermata  dall'art. 13  RD  12  luglio  1934,  n. 1214,  recante
"approvazione  del  testo  unico  delle leggi sulla Corte dei conti",
secondo  cui  la  corte  stessa  "giudica  sui  ricorsi in materia di
pensione  in tutto o in parte a carico dello Stato e dall'art. 62 del
medesimo  testo unico, secondo cui "contro i provvedimenti definitivi
di liquidazione della pensione a carico totale o parziale dello Stato
e' ammesso il ricorso alla competente sezione della corte".
    Al  riguardo  e' stato sostenuto che l'espressione utilizzata dal
legislatore  "a  carico"  e l'ulteriore specificazione "parziale" non
consentono  di  dubitare  del  riferimento della norma ad un criterio
economico  di  onere  della  relativa  spesa  (cfr  Cass. sez. un. 1o
settembre 1999, n. 617/SU, in materia di pensioni del personale delle
ferrovie dello Stato).
    Sempre secondo la tesi di cui sopra, la pensione, anche a seguito
del   trasferimento   all'INPDAP  dei  trattamenti  pensionistici  ai
dipendenti  dello  Stato, nonche' delle alte categorie di personale i
cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 2, comma 1, legge 8 agosto
1995,  n. 335  e  dell'art. 4,  comma  4  e 5, d.lgs. 30 giugno 1994,
n. 479, dovrebbe ritenersi tutt'ora a carico dello Stato.
    Infatti  l'art. 2,  comma  4,  legge  8 agosto 1995, n. 335 (come
modificato  dall'art. 3,  comma 215, legge 23 dicembre 1996, n. 662),
l'art. 59, comma 34, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35 legge
23  dicembre  1998  n. 448,  avrebbero  stabilito,  per i trattamenti
pensionistici  dei  dipendenti  dello  Stato, un sostanzioso concorso
finanziario  dello Stato agli oneri della gestione separata istituita
presso l'INPDAP.
    La  tesi  non  e'  pero'  accettabile  perche' proverebbe troppo:
allora  qualsiasi  finanziamento  anche futuro a favore dell'INPS, ad
esempio, porterebbe a concludere che anche le pensioni da questo Ente
erogate sono a carico dello Stato.
    Validi  motivi, invece, portano a concludere per la giurisdizione
del  giudice  ordinario  (affermata  tra  l'altro  da  un  precedente
isolato,  ma  pur  sempre  autorevole, della Corte dei conti, sezione
Puglia,  che,  in  data   3 ottobre 2000,  ha  declinato  la  propria
giurisdizione per la giurisdizione del giudice ordinario).
    La  giurisdizione  della Corte dei conti in materia pensionistica
dei   pubblici  dipendenti  era  affermata  dal  t.u.  del  1934  sul
presupposto  che la pensione fosse in tutto o in parte a carico dello
Stato.
    Ma  tale  presupposto  e' venuto meno a seguito della istituzione
dell'INPDAP  (legge n. 335/1995). Infatti dopo l'entrata in vigore di
quest'ultima  legge la giurisdizione sulle controversie relative alle
pensioni  a  favore dei dipendenti statali sembrava trovare suo unico
fondamento nella lettera m) dell'art. 68 d.lgs. n. 29/1993.
    Ma  l'art.  29  del  d.lgs.  n. 80/1998  ha  modificato l'art. 68
togliendo  la  riserva  a  favore  della  Corte dei conti, sicche' e'
venuto  meno il fondamento normativo per attribuirle la giurisdizione
in materia di pensione dei pubblici dipendenti.
    Il  nuovo articolo 68 ha quindi trasferito la giurisdizione delle
controversie  in  materia  di  pensioni dei pubblici dipendenti dalla
giurisdizione della Corte dei conti a quella del giudice ordinario.
    Ma  questo  spostamento  di  giurisdizione e' in violazione della
legge delega n. 59/1997.
    Per  l'art.  11 lettera g) della citata legge delega, infatti, la
delega  riguardava solo il trasferimento dal giudice amministrativo a
quello  ordinario  della  giurisdizione  sui rapporti di lavoro senza
alcuna indicazione per quanto riguarda le controversie previdenziali.
L'art. 29  del  d.lgs.  n. 80/1998 viola quindi l'art. 11 della legge
delega  che  non  attribuiva  al  Governo  alcun  potere  in  tema di
giurisdizione pensionistica dei pubblici dipendenti.
    Ma  la  violazione  riguarda  anche  il complessivo spirito della
legge  delega  che  conferiva  al  legislatore delegato il compito di
predisporre  misure  idonee ad evitare un eccessivo impatto del nuovo
contenzioso  sul  giudice ordinario. E' evidente che il trasferimento
della giurisdizione della Corte dei conti al giudice ordinario, senza
alcuna  misura  di salvaguardia, porterebbe un sovraccarico di lavoro
pressoche'  mortale per uffici che devono scontare, da oltre quindici
anni,   un  aumento  di  competenze  senza  alcun  adeguamento  degli
organici,  organici  che solo da ultimo il legislatore ha ritenuto di
rimpinguare (cfr art. 1 della legge n. 48/2001).
    Pertanto  appare  non  manifestamente  infondata,  per violazione
dell'art. 77  della  Costituzione,  la  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui,
modificando  l'art. 68,  comma  1, lettera m) del d.lgs. n. 29/1993 e
successive modificazioni, devolve la giurisdizione delle controversie
in  materia  pensionistica dei pubblici dipendenti alla giurisdizione
del giudice ordinario sotto il duplice profilo sopra evidenziato.
    La  questione  e' poi rilevante ai fin del decidere perche' dalla
sua   soluzione  discende,  in  ordine  alla  presente  controversia,
l'attribuzione  della giurisdizione al giudice ordinario o alla Corte
dei conti.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  68  d.lgs. n. 29/1993 come
modificato  dal  d.lgs.  n. 80/1998 per violazione dell'art. 77 della
Costituzione.
    Dispone  la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui
e'  stata  data  lettura in udienza, sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e comunicato al Presidente della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
        Genova, addi' 11 aprile 2001
                         Il giudice: Ravera
01c0620