N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2001
Ordinanza emessa l'11 aprile 2001 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zanon Paola e Ministero del tesoro ed altro Pensioni - Dipendenti pubblici - Devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario - Conseguente sottrazione alla giurisdizione della Corte dei conti - Contrasto con l'art. 11, lettera g), della legge di delega n. 59/1997 che prevedeva il trasferimento dal giudice amministrativo al giudice ordinario solo dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti e non anche dei rapporti previdenziali - Eccesso di delega. - D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, modificato da d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. - Costituzione, art. 77.(GU n.26 del 4-7-2001 )
IL TRIBUNALE O s s e r v a La ricorrente, dipendente del Ministero delle finanze, ritenuto di avere maturato diritto al trattamento di pensione, in data 21 luglio 2000 rivolgeva istanza per essere collocata in quiescenza in base alla interpretazione da lei data alla normativa vigente o almeno di conoscere la normativa ostativa. Il Ministero con nota 18 settembre 2000 precisava che ai dipendenti pubblici il trattamento di pensione, spettava: "o al compimento di 40 anni di servizio, o al compimento di 60 anni di eta', o con la data del 1o gennaio 2008, continuando a lavorare, o ricorrendo a contribuzione volontaria, o esercitando la facolta' di rimanere senza lavoro e senza pensione" (cosi' in ricorso). Con ricorso depositato il 13 ottobre 2000 adiva questo tribunale citando in giudizio il Ministero del tesoro e INPDAP e formulando le seguenti conclusioni: "dichiarare la illegittimita' del rifiuto a liquidare alla ricorrente la pensione spettante ex prima parte del comma 23 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; dichiarare INPDAP tenuto e condannarlo a liquidare alla ricorrente la pensione spettante ex comma 23 della legge n. 335/1995; dichiarare l'INPDAP tenuto a corrispondere i ratei di pensione spettante sulla base della retribuzione in godimento e dei 30 anni di anzianita' di servizio, ovvero ex comma 27 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, gravando i ratei di rivalutazione e interessi; condannare l'INPDAP al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa". INPDAP si costituiva in giudizio e eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione della Corte dei Conti in quanto la causa aveva ad oggetto il trattamento pensionistico di un pubblico dipendente. In subordine sollevava questione di illegittimita' costituzionale, dell'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui non aveva previsto una clausola di salvaguardia della giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica, analoga a quella di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, come stabilito dall'art. 2, primo comma, lettera c) della legge delega n. 421/1992, per "violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega legislativa". Eccepiva in ulteriore subordine Iimprocedibilita' del ricorso e nel merito contestava la domanda. Il Ministero del tesoro si costituiva in giudizio e sollevava eccezione di improcedibilita' del ricorso per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito contestava la domanda. Veniva concesso alle parti termine per illustrare la questione di illegittimita' costituzionale. All'odierna udienza veniva emessa la seguente ordinanza. Preliminarmente deve rilevarsi che la questione sulla procedibilita' attiene momento successivo a quello relativo alla giurisdizione che pertanto deve essere affrontata preliminarmente. La questione appare invero non manifestamente infondata. La giurisdizione in materia di pensioni dei pubblici dipendenti e' affermata dall'art. 13 RD 12 luglio 1934, n. 1214, recante "approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", secondo cui la corte stessa "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato e dall'art. 62 del medesimo testo unico, secondo cui "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione della pensione a carico totale o parziale dello Stato e' ammesso il ricorso alla competente sezione della corte". Al riguardo e' stato sostenuto che l'espressione utilizzata dal legislatore "a carico" e l'ulteriore specificazione "parziale" non consentono di dubitare del riferimento della norma ad un criterio economico di onere della relativa spesa (cfr Cass. sez. un. 1o settembre 1999, n. 617/SU, in materia di pensioni del personale delle ferrovie dello Stato). Sempre secondo la tesi di cui sopra, la pensione, anche a seguito del trasferimento all'INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonche' delle alte categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 4, comma 4 e 5, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dovrebbe ritenersi tutt'ora a carico dello Stato. Infatti l'art. 2, comma 4, legge 8 agosto 1995, n. 335 (come modificato dall'art. 3, comma 215, legge 23 dicembre 1996, n. 662), l'art. 59, comma 34, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35 legge 23 dicembre 1998 n. 448, avrebbero stabilito, per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, un sostanzioso concorso finanziario dello Stato agli oneri della gestione separata istituita presso l'INPDAP. La tesi non e' pero' accettabile perche' proverebbe troppo: allora qualsiasi finanziamento anche futuro a favore dell'INPS, ad esempio, porterebbe a concludere che anche le pensioni da questo Ente erogate sono a carico dello Stato. Validi motivi, invece, portano a concludere per la giurisdizione del giudice ordinario (affermata tra l'altro da un precedente isolato, ma pur sempre autorevole, della Corte dei conti, sezione Puglia, che, in data 3 ottobre 2000, ha declinato la propria giurisdizione per la giurisdizione del giudice ordinario). La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica dei pubblici dipendenti era affermata dal t.u. del 1934 sul presupposto che la pensione fosse in tutto o in parte a carico dello Stato. Ma tale presupposto e' venuto meno a seguito della istituzione dell'INPDAP (legge n. 335/1995). Infatti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge la giurisdizione sulle controversie relative alle pensioni a favore dei dipendenti statali sembrava trovare suo unico fondamento nella lettera m) dell'art. 68 d.lgs. n. 29/1993. Ma l'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 ha modificato l'art. 68 togliendo la riserva a favore della Corte dei conti, sicche' e' venuto meno il fondamento normativo per attribuirle la giurisdizione in materia di pensione dei pubblici dipendenti. Il nuovo articolo 68 ha quindi trasferito la giurisdizione delle controversie in materia di pensioni dei pubblici dipendenti dalla giurisdizione della Corte dei conti a quella del giudice ordinario. Ma questo spostamento di giurisdizione e' in violazione della legge delega n. 59/1997. Per l'art. 11 lettera g) della citata legge delega, infatti, la delega riguardava solo il trasferimento dal giudice amministrativo a quello ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro senza alcuna indicazione per quanto riguarda le controversie previdenziali. L'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 viola quindi l'art. 11 della legge delega che non attribuiva al Governo alcun potere in tema di giurisdizione pensionistica dei pubblici dipendenti. Ma la violazione riguarda anche il complessivo spirito della legge delega che conferiva al legislatore delegato il compito di predisporre misure idonee ad evitare un eccessivo impatto del nuovo contenzioso sul giudice ordinario. E' evidente che il trasferimento della giurisdizione della Corte dei conti al giudice ordinario, senza alcuna misura di salvaguardia, porterebbe un sovraccarico di lavoro pressoche' mortale per uffici che devono scontare, da oltre quindici anni, un aumento di competenze senza alcun adeguamento degli organici, organici che solo da ultimo il legislatore ha ritenuto di rimpinguare (cfr art. 1 della legge n. 48/2001). Pertanto appare non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui, modificando l'art. 68, comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti alla giurisdizione del giudice ordinario sotto il duplice profilo sopra evidenziato. La questione e' poi rilevante ai fin del decidere perche' dalla sua soluzione discende, in ordine alla presente controversia, l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario o alla Corte dei conti.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 68 d.lgs. n. 29/1993 come modificato dal d.lgs. n. 80/1998 per violazione dell'art. 77 della Costituzione. Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Genova, addi' 11 aprile 2001 Il giudice: Ravera 01c0620