N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2001

Ordinanza  emessa  il  30 aprile 2001 dal tribunale di Ancona sezione
distaccata   di   Fabriano   nel  procedimento  civile  vertente  tra
Martinotti Dante e I.N.P.S.

Esecuzione  forzata  -  Pignorabilita' di stipendi e salari fino alla
  concorrenza   di   un   quinto   -  Determinazione  della  porzione
  pignorabile,  da  parte del giudice, mediante la comparazione delle
  esigenze  del creditore e del debitore, con particolare riferimento
  al  diritto  costituzionalmente  garantito,  alla  salute - Mancata
  previsione  -  Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alle
  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn. 20 e 38/1970, 102/1974,
  209/1975, 434/1997 e alle ord. nn. 12/1977 e 305/1998.
- Codice di procedura civile, artt. 545.
- Costituzione, art. 32.
(GU n.27 del 11-7-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli atti del procedimento n. 5185/00 avente ad oggetto
l'opposizione  all'esecuzione,  nonche'  gli  atti  del  procedimento
n. 5002/2000 R.es.;
    Premesso  che  l'I.N.P.S. promuoveva azione esecutiva a carico di
Martinotti   Dante;   che   il   terzo   datore  di  lavoro,  rendeva
dichiarazione  positiva  essendo il Martinotti suo dipendente con uno
stipendio  di  circa L. 2.000.000 mensili; che il predetto Martinotti
promuoveva  opposizione all'esecuzione ed in sede di prima udienza di
comparizione  nel predetto procedimento, dopo aver ottenuto da questo
giudice  la  sospensione  dell'esecuzione, e specificamente domandava
che,  in  forza  delle  sue  precarie condizioni di salute, oltre che
economiche,  la somma da trattenersi mensilmente in soddisfazione del
credito  azionato  fosse  limitata  a L. 100.000, ad una misura cioe'
inferiore  al  quinto  di  legge;  che  l'I.N.P.S.  si  opponeva alla
predetta richiesta;
    Considerato  che  la Corte costituzionale in piu' occasioni si e'
venuta  ad  occupare della supposta incostituzionalita' dell'art. 545
c.p.c.  (sentenze  nn. 20 e 38 del 1970 ; n. 102 del 1974; n. 209 del
1975  ;  ord. n. 12 del 1977 ; sentenza n. 434 del 1997 ; ord. n. 305
del  1998)  dichiarando  infondate  o manifestamente inammissibili le
questioni  relative  alle  censure  mosse  all'art. 545 c.p.c., nella
misura  in cui lo stesso, permettendo il prelievo del quinto, viene a
gravare su stipendi o salari bassi, riducendo il livello di possibile
soddisfazione  dei  bisogni  essenziali  del  debitore  e  della  sua
famiglia;
        che le questioni di cui sopra sono state poste in riferimento
agli   artt. 2,3,24,31,36   ma  non  risulta  siano  state  poste  in
riferimento  all'art. 32,  primo  comma,  Cost.,  il  quale tutela il
diritto alla salute come diritto fondamentale;
        che  il  Martinotti  versa  in precarie situazioni di salute,
come   da   lui  certificato  e  peraltro  non  contestato  dall'INPS
procedente  e tale situazione, vista anche la consistenza del salario
che  residuerebbe  dopo  il  prelievo  di  1/5 dello stesso, potrebbe
aggravarsi  in  relazione  alle  esigenze  quotidiane  di  un  malato
poiche',  se  e'  vero che l'assistenza sanitaria gli viene per legge
assicurata,  la  scarsita'  dei  suoi  introiti lo costringerebbero a
ridurre  alcune sue essenziali esigenze non coperte dal S.S.N. ovvero
a   cercare  altre  fonti  di  reddito  con  un  surplus  di  logorio
psico-fisico,  con  indirette  ma  ovvie conseguenze sul suo stato di
salute;
        che, viceversa, aderendo alla richiesta del Martinotti non si
avrebbero  tali  negative  conseguenze  ma  a  cio'  osta il disposto
normativo  che  non  affida  alla  discrezionalita'  del  giudice  la
fissazione  del prelievo sullo stipendio o salario ma ne predetermina
l'importo nella misura di 1/5;
        che  pertanto  la questione e' rilevante e non manifestamente
infondata.
                              P. Q. M.
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 545 c.p.c., nella
parte in cui predetermina la pignorabilita' dello stipendio o salario
nella  misura  di  un  quinto e non ne affida, invece, l'importo alla
discrezionalita'  del giudice, tenendo conto della comparazione delle
esigenze  di  debitore  e  creditore,  con particolare riferimento al
diritto,  costituzionalmente  garantito,  alla  salute,  in relazione
all'art. 32 Costituzionale;
    Dispone  la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale.
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti,
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e comunicata ai
presidenti delle Camere.
        Fabriano, addi' 30 aprile 2001.
                        Il giudice: Marziali
01C0623