N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  4  dicembre  2000  dal  tribunale di Lucca nel
procedimento penale a carico di Mari Emiliano ed altri

Stampa  -  Reati  connessi  a  mezzo  della  stampa - Pubblicazioni a
  contenuto  impressionante  o raccapricciante - Parametro del comune
  sentimento   della   morale   quale   requisito  della  condotta  -
  Genericita' e indeterminatezza della norma incriminatrice - Lesione
  del  principio  di  tassativita' e determinatezza delle fattispecie
  penali - Limitazione della liberta' di stampa.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15.
- Costituzione, art. 21, comma sesto, e art. 25, comma secondo.
(GU n.27 del 11-7-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Ritenuto  in  fatto ed in diritto che in data 19 febbraio 1998 in
Lucca  venivano  rinvenuti  affissi  in  piu' luoghi alcuni manifesti
raffiguranti  alcuni  un  feto umano ricoperto di sostanza ematica ed
altri  la  testa  di  un feto sorretto da una pinza chirurgica; che a
seguito di indagini di polizia giudiziaria si riteneva che gli autori
dell'affissione  fossero  identificabili  negli  odierni imputati che
venivano  quindi  rinviati  a giudizio per rispondere tra l'altro del
reato  previsto  dall'art.  15  legge  8  febbraio 1948 n. 47; che al
pubblico dibattimento il difensore di uno degli imputati ha sollevato
eccezione    di    illegittimita'    costituzionale    della    norma
incriminatrice;   che  ad  avviso  di  questo  giudice  la  sollevata
questione  di  illegittimita'  costituzionale della norma suddetta e'
rilevante ai fini del decidere e non appare manifestamente infondata;
che  la  Corte  di  cassazione  con ordinanza del 17 febbraio 1999 ha
ritenuto  non  manifestamente  infondata  la stessa questione, che la
censura   di   incostituzionalita'  si  fonda  sulla  genericita'  ed
indeterminatezza  della  norma  incriminatrice  nella parte in cui fa
riferimento   al   criterio   del  possibile  turbamento  del  comune
sentimento  della  morale ovvero del possibile turbamento dell'ordine
familiare come requisiti determinanti della condotta incriminata, che
in  effetti  e' innegabile la genericita' del riferimento alla morale
comune  il cui turbamento assume rilievo penale quando venga causato,
come nel caso in esame da fotografie impressionanti o raccapriccianti
genericita'   che   verosimilmente   viola   il  principio  stabilito
dell'art. 25   secondo   comma   della   Costituzione  posto  che  la
formulazione  della  norma indeterminata ed indefinibile non consente
di individuare l'oggettivita' del bene giuridico tutelato dalla norma
stessa.   A   riguardo   e'  significativa  l'assenza  di  un  sicuro
insegnamento  giurisprudenziale  che  permetta  di porre rimedio alla
genericita',  della  definizione della condotta incriminata contenuta
nella  norma  mediante  una  delimitazione  in via interpretativa dei
contorni  del reato che e ravvisabile inoltre da parte della norma in
questione  la  violazione dell'art. 21 sesto comma della Costituzione
che  vieta la pubblicazione a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni  contrarie  al  buon  costume posto che la legge sulla
stampa  di  cui  si  tratta  vietando le pubblicazioni contrarie alla
morale  comune  oltrepassa  i  limiti  stabiliti  dalla  Costituzione
rendendo   la   zona  dell'illecito  piu'  ampia  rispetto  a  quella
delimitata  dalla  norma  costituzionale  non essendovi dubbio che il
concetto  di  morale  comune  appare  piu'  esteso di quello del buon
costume.
                              P. Q. M.
    Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della
legge  47/1948  sollevata  dalla  difesa, visto l'art. 23 della legge
Costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  per quanto riguarda il delitto
contestato sub a) della rubrica;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  la  notifica  della presente ordinanza al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  la  comunicazioni della stessa a cura
della  cancelleria  ai  presidenti  delle  due Camere del Parlamento;
dispone  altresi'  che  costituito  separato fascicolo processuale il
processo  prosegua  per  il  reato di cui al capo b) della rubrica ed
all'uopo  rinvia  all'udienza  del  14  maggio 2001 ore 9 e seguenti,
mandando alle parti per la citazione dei testi da loro indicati.
        Lucca, addi' 4 dicembre 2000
                          Il giudice: Gini
01c0628