N. 183 ORDINANZA 4 - 8 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Intervento  in  giudizio - Soggetto non costituito nel giudizio a quo
  (nella specie, Associazione della proprieta' edilizia di Perugia) -
  Inammissibilita'.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione
  di provvedimenti di rilascio degli immobili - Termine non inferiore
  a nove mesi - Esclusione della possibilita' che il giudice fissi un
  termine   di   minor  durata -  Lamentata  compressione,  priva  di
  giustificazione,  del  diritto  di  proprieta' del locatore nonche'
  disparita'  ditrattamento  delle  situazioni  del  locatore  e  del
  conduttore  - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.L.  25 febbraio  2000,  n. 32  (convertito  nella legge 20 aprile
  2000, n. 97), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 42, secondo comma.
(GU n.23 del 13-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  CarloMEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge   25 febbraio  2000,  n. 32  (Disposizioni  urgenti  in
materia   di   locazioni  per  fronteggiare  il  disagio  abitativo),
convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, promossi con tre ordinanze
emesse  il  2 agosto  2000  dal  tribunale  di Udine, rispettivamente
iscritte  al  n. 691,  692  e  693  del  registro  ordinanze  2000  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento della Associazione della proprieta'
edilizia di Perugia nonche' gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio di esecuzione di sfratto,
il  tribunale di Udine, con ordinanza del 2 agosto 2000, ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge   25 febbraio  2000,  n. 32  (Disposizioni  urgenti  in
materia   di   locazioni  per  fronteggiare  il  disagio  abitativo),
convertito  in  legge  20 aprile  2000,  n. 97,  in  riferimento agli
artt. 3  e  42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
detta  disposizione,  in riferimento all'art. 6, comma 5, della legge
9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo), prevede che il termine
dilatorio  dettato  da  quest'ultima  norma non possa comunque essere
inferiore  a  nove  mesi,  senza consentire al giudice di valutare la
sussistenza  di  situazioni  riguardanti  il  locatore  che valgano a
giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell'immobile di
minore durata;
        che, per il rimettente, la fissazione di un termine dilatorio
minimo per il differimento della data di rilascio rappresenterebbe un
elemento   di   rottura  rispetto  all'impostazione  di  fondo  della
disciplina delle locazioni;
        che   nella  materia  dell'esecuzione  del  provvedimento  di
rilascio,  ancora  ad avviso del rimettente, la disposizione generale
dell'art. 56  della  legge  27 luglio  1978,  n. 392,  non prevede un
termine di dilazione minimo, fissando solo dei termini massimi per il
rilascio dell'immobile;
        che  la disposizione sub iudice, invece, avrebbe capovolto il
principio  generale  di  cui  sopra affermando che, ove il conduttore
possieda  i  requisiti  o  versi  nelle condizioni di cui all'art. 6,
comma  5,  della  legge  n. 431  del  1998,  le esigenze del locatore
debbano necessariamente essere recessive;
        che   la   disposizione  censurata,  inoltre,  escludendo  un
qualsiasi  rilievo al diritto del locatore di disporre dell'immobile,
contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 323
del 1993) che ha ritenuto che "la necessita' come causa di cessazione
della  proroga  legale  ha  assunto  funzione  di  strumento  per  la
composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli
dei  conduttori,  altrimenti  prevalenti,  di fronte all'esigenza del
locatore-proprietario  di ottenere la disponibilita' dell'immobile in
caso di necessita'";
        che  sarebbe violato l'art. 42, secondo comma, Cost., perche'
la   disposizione  denunciata  comprimerebbe  ingiustificatamente  il
diritto  di  proprieta'  privata  riconosciuto  dalla legge, sotto il
profilo  della  facolta'  di  godimento  dell'immobile,  imponendo al
proprietario  un  vincolo  assoluto di indisponibilita' del bene, con
sacrificio  delle concomitanti esigenze di cui egli e' legittimamente
portatore;
        che  la  disposizione  censurata  contrasterebbe, infine, con
l'art. 3  Cost., in quanto creerebbe una disparita' di trattamento di
situazioni  rispetto alle quali al giudice dovrebbe essere consentito
un  "apprezzamento"  delle  rispettive  esigenze  del  locatore e del
conduttore, senza vincoli costituiti da termini minimi di dilazione;
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza
della  questione,  in quanto la compressione dei diritti del locatore
rientra  nel  quadro  della  c.d. "funzionalizzazione" del diritto di
proprieta', sicche' non vi sarebbe contrasto con il suddetto precetto
costituzionale;
        che  nel  presente  giudizio  ha chiesto di intervenire - non
essendo   costituita  nel  giudizio  a  quo  -  l'Associazione  della
proprieta'   edilizia   di   Perugia,   in  persona  del  suo  legale
rappresentante  pro  tempore  chiedendo  anzitutto  l'ammissione  del
proprio    intervento   e   concludendo,   nel   merito,   a   favore
dell'accoglimento della sollevata questione;
        che,  con altre due ordinanze del 2 agosto 2000 (r.o. nn. 692
e  693  del  2000),  lo  stesso  rimettente ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale identiche a quella di cui sopra;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto anche in
questi   giudizi   concludendo   per  l'infondatezza  delle  relative
questioni e riproponendo gli argomenti sopra svolti.
    Considerato  che  i  tre  giudizi,  aventi ad oggetto la medesima
disposizione, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
        che    preliminarmente   va   dichiarata   l'inammissibilita'
dell'intervento   dell'Associazione   della  proprieta'  edilizia  di
Perugia,  in conformita' al principio, piu' volte affermato da questa
Corte  della  necessaria  corrispondenza  tra  le  parti del giudizio
incidentale  di  costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio
principale (ordinanza n. 289 del 1999);
        che,  dopo  la  proposizione  della questione di legittimita'
costituzionale  e'  sopravvenuta  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2001), in vigore dal 1o gennaio 2001,
la  quale  - con l'art. 80, comma 22 - ha sospeso, fino alla scadenza
del  termine  di  cui  al  comma 21 (centottanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge), le procedure esecutive di sfratto
iniziate  contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 20;
        che,  tuttavia, e' pregiudiziale a qualsiasi altro profilo la
verifica  della  rilevanza  della  presente questione di legittimita'
costituzionale;
        che  le  ordinanze  di  rimessione, infatti, non appaiono sul
punto  adeguatamente  motivate, poiche' esse si limitano ad affermare
apoditticamente   la   rilevanza   della  questione  di  legittimita'
costituzionale,  non  precisando  in  alcun  modo  gli  elementi  che
consentono  di  ricondurre  la  fattispecie sotto la disciplina della
disposizione   denunciata   (tra   cui  la  posizione  rivestita  dal
conduttore  rispetto  alle  categorie  tutelate dall'art. 6, comma 5,
della legge n. 431 del 1998);
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni
per  fronteggiare il disagioabitativo), convertito in legge 20 aprile
2000,  n. 97,  sollevate,  in  riferimento agli artt. 3 e 42, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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