N. 183 ORDINANZA 4 - 8 giugno 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Soggetto non costituito nel giudizio a quo (nella specie, Associazione della proprieta' edilizia di Perugia) - Inammissibilita'. Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili - Termine non inferiore a nove mesi - Esclusione della possibilita' che il giudice fissi un termine di minor durata - Lamentata compressione, priva di giustificazione, del diritto di proprieta' del locatore nonche' disparita' ditrattamento delle situazioni del locatore e del conduttore - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.L. 25 febbraio 2000, n. 32 (convertito nella legge 20 aprile 2000, n. 97), art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 42, secondo comma.(GU n.23 del 13-6-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, promossi con tre ordinanze emesse il 2 agosto 2000 dal tribunale di Udine, rispettivamente iscritte al n. 691, 692 e 693 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento della Associazione della proprieta' edilizia di Perugia nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un giudizio di esecuzione di sfratto, il tribunale di Udine, con ordinanza del 2 agosto 2000, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione, in riferimento all'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevede che il termine dilatorio dettato da quest'ultima norma non possa comunque essere inferiore a nove mesi, senza consentire al giudice di valutare la sussistenza di situazioni riguardanti il locatore che valgano a giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell'immobile di minore durata; che, per il rimettente, la fissazione di un termine dilatorio minimo per il differimento della data di rilascio rappresenterebbe un elemento di rottura rispetto all'impostazione di fondo della disciplina delle locazioni; che nella materia dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, ancora ad avviso del rimettente, la disposizione generale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non prevede un termine di dilazione minimo, fissando solo dei termini massimi per il rilascio dell'immobile; che la disposizione sub iudice, invece, avrebbe capovolto il principio generale di cui sopra affermando che, ove il conduttore possieda i requisiti o versi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, le esigenze del locatore debbano necessariamente essere recessive; che la disposizione censurata, inoltre, escludendo un qualsiasi rilievo al diritto del locatore di disporre dell'immobile, contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 323 del 1993) che ha ritenuto che "la necessita' come causa di cessazione della proroga legale ha assunto funzione di strumento per la composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile in caso di necessita'"; che sarebbe violato l'art. 42, secondo comma, Cost., perche' la disposizione denunciata comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di proprieta' privata riconosciuto dalla legge, sotto il profilo della facolta' di godimento dell'immobile, imponendo al proprietario un vincolo assoluto di indisponibilita' del bene, con sacrificio delle concomitanti esigenze di cui egli e' legittimamente portatore; che la disposizione censurata contrasterebbe, infine, con l'art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparita' di trattamento di situazioni rispetto alle quali al giudice dovrebbe essere consentito un "apprezzamento" delle rispettive esigenze del locatore e del conduttore, senza vincoli costituiti da termini minimi di dilazione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, in quanto la compressione dei diritti del locatore rientra nel quadro della c.d. "funzionalizzazione" del diritto di proprieta', sicche' non vi sarebbe contrasto con il suddetto precetto costituzionale; che nel presente giudizio ha chiesto di intervenire - non essendo costituita nel giudizio a quo - l'Associazione della proprieta' edilizia di Perugia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore chiedendo anzitutto l'ammissione del proprio intervento e concludendo, nel merito, a favore dell'accoglimento della sollevata questione; che, con altre due ordinanze del 2 agosto 2000 (r.o. nn. 692 e 693 del 2000), lo stesso rimettente ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale identiche a quella di cui sopra; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto anche in questi giudizi concludendo per l'infondatezza delle relative questioni e riproponendo gli argomenti sopra svolti. Considerato che i tre giudizi, aventi ad oggetto la medesima disposizione, vanno riuniti per essere unitariamente decisi; che preliminarmente va dichiarata l'inammissibilita' dell'intervento dell'Associazione della proprieta' edilizia di Perugia, in conformita' al principio, piu' volte affermato da questa Corte della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio principale (ordinanza n. 289 del 1999); che, dopo la proposizione della questione di legittimita' costituzionale e' sopravvenuta la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), in vigore dal 1o gennaio 2001, la quale - con l'art. 80, comma 22 - ha sospeso, fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20; che, tuttavia, e' pregiudiziale a qualsiasi altro profilo la verifica della rilevanza della presente questione di legittimita' costituzionale; che le ordinanze di rimessione, infatti, non appaiono sul punto adeguatamente motivate, poiche' esse si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, non precisando in alcun modo gli elementi che consentono di ricondurre la fattispecie sotto la disciplina della disposizione denunciata (tra cui la posizione rivestita dal conduttore rispetto alle categorie tutelate dall'art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998); che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagioabitativo), convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0634