N. 191 SENTENZA 6 - 14 giugno 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento civile per le
  opinioni   espresse   da   un   parlamentare   -  Deliberazione  di
  insindacabilita'   della  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per
  conflitto   di  attribuzione  del  Tribunale  civile  di  Savona  -
  Ammissibilita',  nella  fase  delibativa  -  Deposito  tardivo  del
  ricorso - Perentorieta' del termine previsto - Improcedibilita' del
  conflitto.
- Deliberazione del Senato della Repubblica 21 aprile 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, quarto comma.
(GU n.24 del 20-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  del  Senato  della Repubblica del
21 aprile   1999,   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dal  sen. Roberto  Avogadro nei confronti del dott. Alberto
Landolfi,  promosso  con  ricorso  del tribunale civile di Savona, in
composizione monocratica, notificato il 19 giugno 2000, depositato in
cancelleria   il   11 luglio   2000   ed   iscritto   al   n. 33  del
registroconflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Il tribunale civile di Savona, in composizione monocratica,
con   atto   in   data  19 novembre  1999,  haproposto  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti del Senato della Repubblica in relazione
alla  delibera  in data 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea - in
parziale  difformita'  dalle  proposte  della Giunta delle elezioni e
delle  immunita' parlamentari - ha dichiarato che le affermazioni per
le  quali il senatore Avogadro e' stato chiamato a rispondere in sede
civile  concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    I  fatti  per  i  quali si procede civilmente innanzi al predetto
tribunale riguardano alcune affermazioni del senatore Avogadro che il
dott.  Alberto  Landolfi,  titolare,  tra  il  1996  e il 1997, delle
attivita'  di  indagine  che  vedevano  coinvolte  persone  vicine al
partito  della  Lega  Nord,  ritiene diffamatorie. Tali dichiarazioni
erano  contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa"
del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai - Interpellanza di
Avogadro";  in  un  comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato
"Elezioni  padane di domenica 26 ottobre", nonche' nella "Nota per le
redazioni",  integrativa di tale comunicato stampa. Mentre l'articolo
pubblicato  sul  quotidiano "La Stampa" si limitava a riferire di una
interrogazione  parlamentare  presentata  dal  senatore  Avogadro  in
merito al sabotaggio ad un ripetitore Rai e a riprodurne parzialmente
il  contenuto,  in  tutti  gli  altri interventi l'anzidetto senatore
poneva   l'accento   sul   carattere   strumentale  della  iniziativa
giudiziaria, con la quale il dott. Landolfi avrebbe inteso colpire la
Lega  "per acquisire meriti nei ministeri romani" e concludeva, nella
nota  per  le  redazioni, rivolgendo alla stampa l'invito a corredare
l'articolo da pubblicare di "una foto del procuratore che risulta non
sopportare  articoli  in  cui si parla di sue iniziative corredate da
altre foto".
    La Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, con atto
comunicato  alla  Presidenza  il  13 aprile  1999,  aveva considerato
applicabile  la  garanzia  della insindacabilita' di cui all'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione, alle sole affermazioni riprodotte
nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa". L'Assemblea, con
deliberazione  del  21 aprile  1999,  riteneva invece coperte da tale
garanzia  anche  le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del
23 ottobre  1997  e  nella  relativa  nota  per  le  redazioni.  Tale
delibera,  secondo  la  prospettazione  del  ricorrente,  non darebbe
adeguata  motivazione  delle  ragioni che hanno indotto l'Assemblea a
disattendere  la  proposta  della Giunta delle elezioni e inoltre non
fornirebbe  alcun  elemento  utile  a  dimostrare  l'esistenza  di un
collegamento  funzionale  tra le affermazioni rese dal parlamentare e
l'esercizio   del   mandato   rappresentativo,   con   cio'   ledendo
attribuzioni  costituzionalmente  spettanti all'autorita' giudiziaria
ricorrente.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Senato della Repubblica, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
    La  difesa  del  Senato  ha rilevato come nella motivazione della
delibera  impugnata  si  faccia  riferimento  alla circostanza che il
senatore Avogadro, con le dichiarazioni diffuse nel comunicato stampa
e nella nota per le redazioni, abbia replicato a indagini giudiziarie
che  il dott. Landolfi stava svolgendo sull'attivita' della Lega Nord
tra  il  1996  e  il 1997. Correttamente, dunque, l'Assemblea avrebbe
considerato  tali  dichiarazioni  quali  espressioni non gia' di mera
critica  politica,  ma  di una attivita' propria del parlamentare, in
difesa  del  movimento  politico  di  appartenenza.  Ne  risulterebbe
conseguentemente  comprovata,  ad  avviso della difesa del Senato, la
sussistenza  di un collegamento funzionale tra le opinioni espresse e
l'esercizio delle funzioni di parlamentare.
    3. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con  ordinanza  n. 141  dell'11-16 maggio  2000.  A  seguito  di tale
pronuncia  il ricorrente ha notificato al Senato della Repubblica, in
data  19 giugno  2000,  il ricorso e l'ordinanza che lo ha dichiarato
ammissibile.   Entrambi   gli   atti,   con  la  prova  dell'avvenuta
notificazione,  sono  stati  depositati  presso  la cancelleria della
Corte costituzionale in data 11 luglio 2000.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato,
proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione monocratica,
investe la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea
del  Senato  -  in  parziale  difformita' dalle proposte della Giunta
delle  elezioni e delle immunita' parlamentari - ha dichiarato che le
affermazioni  per  le  quali il senatore Avogadro e' stato chiamato a
rispondere  in  un  procedimento  civile concernono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, insindacabili ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Il  tribunale ricorrente, concordando con le valutazioni espresse
dalla  Giunta  delle  elezioni, ritiene che possano essere ricondotte
all'esercizio delle funzioni di parlamentare le sole affermazioni del
senatore  Avogadro  contenute nell'articolo pubblicato sul quotidiano
"La  Stampa"  del  28 novembre  1996,  con il titolo "Attentato Rai -
Interpellanza  di  Avogadro",  non anche quelle diffuse attraverso il
comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato "Elezioni padane di
domenica 26 ottobre" e la relativa "Nota per le redazioni".
    2.  -  Il ricorso, unitamente alla ordinanza n. 141 del 2000, con
cui  questa  Corte  ha  dichiarato ammissibile il conflitto, e' stato
notificato al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data
19 giugno  2000; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita
notificazione,  sono  stati  depositati nella cancelleria della Corte
costituzionale in data 11 luglio 2000, e cioe' quando erano trascorsi
ventidue giorni dalla data della notificazione.
    3. - Il ricorso e' improcedibile.
    Il  giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
si  articola  in  due  distinte  fasi,  che  devono essere avviate ad
iniziativa  della  parte  interessata.  Quando  la  prima fase si sia
conclusa   con  la  delibazione  sommaria  sulla  ammissibilita'  del
conflitto,  e'  necessario  che  il ricorrente notifichi il ricorso e
l'ordinanza che lo dichiara ammissibile agli organi interessati e che
depositi  gli  atti  notificati presso la cancelleria della Corte nel
termine  di  venti  giorni  dall'ultima notificazione, come prescrive
l'art. 26,  comma  3,  delle  norme integrative per i giudizi davanti
alla  Corte  costituzionale.  Questa Corte ha ripetutamente affermato
che  il  predetto  deposito  costituisce  un  adempimento  necessario
perche'  si  apra  ritualmente  la  seconda  fase  del  giudizio  sul
conflitto,  e  che il prescritto termine di venti giorni ha carattere
perentorio,  in  quanto  da  esso  decorrono  gli  ulteriori  termini
stabiliti  per  la  prosecuzione  del  giudizio  dall'art. 26,  comma
quarto,  delle richiamate norme integrative (v. sentenze n. 35, n. 50
e n. 203 del 1999; n. 274 e n. 342 del 1998; e n. 449 del 1997).
    Non  essendo  stato  rispettato  il  termine  perentorio  per  il
deposito  del ricorso, non e' possibile procedere alla ulteriore fase
del giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il  conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione
monocratica,  nei  confronti  del  Senato  della  Repubblica,  con il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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