N. 193 ORDINANZA 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Contribuzione  figurativa  - Periodi di
  astensione  obbligatoria  dal  lavoro  per  maternita' (artt. 4 e 5
  della   legge   30   dicembre   1971,   n. 1204)  -  Riconoscimento
  dell'accredito  figurativo,  con riferimento a periodi anteriori al
  1o  gennaio  1994,  sul  presupposto dell'avvenuta eliminazione del
  requisito  temporale  gia'  previsto  nel  d.lgs. n. 503 del 1992 -
  Prospettato  eccesso di delega - Sopravvenute modifiche normative -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.
- Costituzione, art. 77.
(GU n.24 del 20-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI,Annibale MARINI, Franco BILE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, del
decreto  legislativo  16 settembre  1996,  n. 564  (Attuazione  della
delega  conferita  dall'art. 1,  comma 39, della legge 8 agosto 1995,
n. 335,  in  materia  di  contribuzione  figurativa  e  di  copertura
assicurativa  per periodi non coperti da contribuzione), promosso con
ordinanza  emessa  il  7 luglio  1999  dal  tribunale  di Firenze nel
procedimento  civile vertente tra Madiai Franca e l'INPS, iscritta al
n. 640  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  l'atto  di costituzione di Madiai Franca nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa
da Madiai Franca contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il  tribunale  di  Firenze  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale   dell'art. 2,   comma   4,  del  decreto  legislativo
16 settembre   1996,   n. 564   (Attuazione  della  delega  conferita
dall'art. 1,  comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di  contribuzione  figurativa e di copertura assicurativa per periodi
non  coperti  da  contribuzione),  in  riferimento  all'art. 77 della
Costituzione;
        che  nel  giudizio a quo la Madiai ha proposto appello contro
la   sentenza   di   primo  grado  che  ha  escluso  il  suo  diritto
all'accredito  di  contributi  figurativi per i periodi di maternita'
intercorrenti  dal  19 giugno  al  19 novembre 1967 e dal 4 aprile al
4 settembre 1971;
        che   in   base  alla  norma  impugnata  e'  consentito  alla
lavoratrice  madre  di  ottenere  il  riconoscimento  della  predetta
contribuzione,  in relazione ai periodi di astensione obbligatoria di
cui  agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche se
la  maternita'  si  e' verificata "al di fuori del rapporto di lavoro
(...),  a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della
domanda,  almeno  cinque anni di contribuzione versata in costanza di
rapporto di lavoro";
        che,  contrariamente all'assunto della ricorrente, il pretore
di  Firenze  e'  pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la
norma in esame non possa far considerare superato il limite temporale
gia'  fissato  dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503,  in base al quale tanto la contribuzione figurativa quanto il
riscatto  dei  periodi di astensione (obbligatoria e facoltativa) per
maternita'  sono  subordinati  al  fatto  che  l'evento  protetto  si
collochi in una data successiva al 1o gennaio 1994;
        che  il  pretore  di  Firenze  ha  ritenuto che la norma oggi
impugnata   non   potesse   avere  efficacia  di  abrogazione  tacita
dell'art. 14 citato, sicche' la domanda della Madiai, riguardando due
periodi  di  tempo ampiamente precedenti rispetto al 1o gennaio 1994,
doveva comunque essere respinta;
        che  il  tribunale  rimettente, invece, prende le mosse da un
diverso   presupposto   interpretativo,   gia'  fatto  proprio  dalla
ricorrente  nell'atto  di appello, secondo cui l'art. 2, comma 4, del
d.lgs.  n. 564  del 1996, nonostante la mancanza di un'esplicitazione
in  tal  senso,  avrebbe  eliminato  il  requisito  temporale  di cui
all'art. 14  del  d.lgs.  n. 503  del 1992, con la conseguenza che le
domande   finalizzate  al  riconoscimento  dell'accredito  figurativo
dovrebbero essere accolte anche nel caso della ricorrente;
        che  tuttavia  e'  proprio  l'adozione  di  siffatta  opzione
interpretativa  a rendere non manifestamente infondata la prospettata
questione  di legittimita' costituzionale, poiche' l'eliminazione del
citato  limite  di  tempo  renderebbe  evidente  che  il  legislatore
delegato  ha  travalicato  i  limiti  a  lui  posti  dalla  legge  di
delegazione;
        che  l'art. 1,  comma  39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
infatti, nel fissare la delega che ha poi dato luogo al d.lgs. n. 564
del  1996, nulla dice circa il limite temporale per il riconoscimento
dell'accredito figurativo per maternita', il che palesa la violazione
dell'art. 77  Cost.,  sembrando  al  giudice a quo che al legislatore
delegato  non possa essere consentito "stabilire una disciplina cosi'
marcatamente  diversa  da  quella  precedente  e su di un punto cosi'
concretamente  determinante  e  gravido di conseguenze, anche di tipo
finanziario";
        che  si  e'  costituita  nel presente giudizio Madiai Franca,
chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile
oppure infondata;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocaturagenerale   dello   Stato,
sollecitando  una  declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza
della questione.
    Considerato  che,  successivamente alla discussione avvenuta alla
pubblica  udienza  del 6 marzo 2001, e' stato promulgato e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della  legge  8 marzo  2000,  n. 53),  entrato  in  vigore  il giorno
successivo a quello della pubblicazione;
        che  detto  decreto  legislativo  ha sostanzialmente recepito
(art. 25)  il  testo  dei  commi  1,  4  e  6 dell'art. 2 del decreto
legislativo  16 settembre  1996, n. 564, che e' stato contestualmente
abrogato (art. 86);
        che  il menzionato art. 86 ha pure provveduto all'abrogazione
dei commi 1 e 3 dell'art. 14 del decretolegislativo 30 dicembre 1992,
n. 503,  dal  quale  il tribunale di Firenze ricavava l'esistenza del
termine   che   la   norma   denunciata   avrebbe,   a   suo  avviso,
illegittimamente abrogato;
        che  alla  luce  di  siffatte  modifiche normative, pertanto,
appare opportuno restituire gli atti al giudice rimettente, affinche'
provveda   a  valutare  la  permanente  rilevanza  della  prospettata
questione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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