N. 556 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2001

Ordinanza  emessa  il  24  aprile 2001 dal g.i.p. del tribunale per i
minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico di T. G.

Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Provvedimenti  - Possibilita' per il giudice diemettere sentenza di
  non  luogo  a  procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc.
  pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del
  fatto,   anche   in   mancanza   di   consenso  dell'imputato,  nel
  preminenteinteresse del minore - Mancata previsione - Contrasto con
  le  norme  di  diritto  internazionale  in  materia  Violazione del
  principio di indipendenza del giudice.
- D.P.R.   22  settembre  1999,  n. 448,  art.  32,  come  modificato
  dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 10 e 104.
Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Provvedimenti  - sentenza di non luogo aprocedere nei casi previsti
  dall'art.  425 cod. proc. pen. - Necessita' del consenso del minore
  - Disparita' ditrattamento rispetto agli imputati maggiorenni.
- D.P.R.   22  settembre  1999,  n. 448,  art.  32,  come  modificato
  dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, art. 3.
Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Provvedimenti   -   Contumacia   o   irreperibilitadell'imputato  -
  Possibilita'  per il giudice di emettere, nell'interesse preminente
  del  minore,  sentenza  di  non luogo a procedere nei casi previsti
  dall'art.  425  cod.  proc.  pen.  o  per  concessione  del perdono
  giudiziale  o  per  irrilevanza  del  fatto  - Mancata previsione -
  Lesione  del  principio  del contraddittorio nella formazione della
  prova.
- D.P.R.   22  settembre  1999,  n. 448,  art.  32,  come  modificato
  dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, art. 111, quarto comma.
(GU n.32 del 22-8-2001 )
                 IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
contro  T.  G. di B. nato ad Erice il 5 gennaio 1981, imputato per il
reato  di  cui  agli  artt. 110,  624  e  61  n. 2  c.p., per essersi
impossessato,  al  fine di trarne profitto per commettere il reato di
cui agli artt. 476 e 482 c.p. e conseguire l'impunita' del delitto di
ricettazione,  della copia autenticata del certificato di conformita'
di  pertinenza  del  ciclomotore di S. L. sottraendo il documento dal
portafogli del predetto S. In Paceco il 10 novembre 1997.
    Premesso  che  il  pubblico  ministero con la medesima nota aveva
originariamente  richiesto  il  rinvio a giudizio dell'imputato anche
per  i  reati di cui agli artt. 648 c.p. e 476 e 482 c.p. commessi in
pari data.
    Rilevato  che  il  g.u.p. alla odierna udienza ha emesso per tali
titoli di reato, decreto che dispone il giudizio dinanzi al tribunale
per i minorenni di Palermo.
    Rilevato  che,  invece, in ordine al reato di cui agli artt. 110,
624  e  61  n. 2  c.p., ormai procedibile a querela di parte ai sensi
dell'art. 19  legge  n. 205/1990  ed  in  assenza  di querela, andava
emessa,  previo  stralcio,  sentenza  di  non  luogo  a procedere per
improcedibilita'  dell'azione  penale;  rilevato che il g.u.p. non ha
potuto  procedere  alla  definizione allo stato degli atti ex art. 32
d.P.R. n. 448/1988 come novellato dall'art. 22 della legge n. 63/2001
per   mancanza   di  consenso  dell'imputato,  il  quale  e'  rimasto
contumace.
    Visti  gli  artt. 23  e  s.s. legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva
questione  di  incostituzionalita'  del  predetto  art. 32 del d.P.R.
n. 448/1988   come   novellato   dall'art. 22  legge  n. 63/2001  con
riferimento agli artt. 10, 104, 3 e 111 della Costituzione.
    La    predetta   norma   sancisce   testualmente:   "Nell'udienza
preliminare,  prima  dell'inizio della discussione, il giudice chiede
all'imputato  se  consente  alla  definizione  del processo in quella
stessa  fase,  salvo  che  il  consenso  sia  prestato validamente in
precedenza.  Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della
discussione  pronuncia  sentenza  di  non  luogo a procedere nei casi
previsti   dall'art. 425   c.p.p.   o  per  concessione  del  perdono
giudiziale o per irrilevanza del fatto".
    Osserva  questo giudice che l'art. 10 della Costituzione sancisce
al  primo comma che l'ordinamento giuridica italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
    Orbene,  l'art.  3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di
New  York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia
con  legge  27  maggio  1991  n. 176, prevede al primo comma che: "in
tutte  le  decisioni  relative  ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle   autorita'   amministrative   o   degli   organi  legislativi,
l'interesse   superiore   del   fanciullo   deve  essere  considerato
preminente".
    Secondo questo giudicante lasciare al minore la possibilita' tout
court  di  scegliere  se prestare il consenso o meno alla definizione
anticipata  allo  stato  degli  atti  comporta  due  conseguenze:  la
sostanziale   inefficacia   del   disposto   costituzionale   di  cui
all'art. 10   posto   in  relazione  con  il  predetto  art. 3  della
Convenzione  di  New  York  ed  inoltre esautora di fatto l'autonomia
della  funzione giurisdizionale del giudice minorile, con conseguente
violazione dell'art. 104 della Costituzione.
    Infatti,  al  giudice minorile e' sempre demandata la valutazione
dell'interesse del minore e senza dubbio, deve considerarsi interesse
preminente  di quest'ultimo quello di evitare la sottoposizione ad un
inutile  dibattimento  con conseguente prolungamento della situazione
di  incertezza  processuale  nonche' quello legato alla necessita' di
una  rapida  fuoriuscita  dal circuito penale, nel caso in cui le sue
esigenze educative lo consiglino ovvero lo rendano opportuno.
    Si  ravvisa,  pertanto, la illegittimita' della norma nella parte
in cui non prevede che il giudice possa comunque emettere sentenza di
proscioglimento  ex  art.  425  c.p.p.  ovvero di proscioglimento per
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche
in  mancanza  di  consenso,  nei  casi  previsti dallo stesso art. 32
d.P.R. n. 448/1988, nel preminente interesse del minore.
    Peraltro,   e'   da   rilevare   che  le  esigenze  difensive  di
quest'ultimo    sono    garantite,    riguardo   alle   sentenze   di
proscioglimento  che  presuppongono la responsabilita' dell'imputato,
dalla  possibilita'  di  proporre  opposizione  al  tribunale  per  i
minorenni,  per  effetto  della  sentenza  della Corte costituzionale
n. 77/1993  che  ha  esteso  tale  facolta', prima limitato alle sole
sentenze  di  condanna  dall'art. 46  decreto legislativo n. 12/1991,
anche a tali ipotesi.
    Inoltre  si  ravvisa  altro  profilo di incostituzionalita' della
norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione attesa l'illogica
disparita' di trattamento con gli imputati maggiorenni per i quali il
g.u.p.  presso  il  tribunale ordinario ben puo' emettere sentenza di
proscioglimento   ex  art.  425  c.p.p.  senza  necessita'  di  alcun
consenso,  sicche'  il novellato art. 32 d.P.R. n. 448/1988 appare in
ogni  caso  costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede
la  necessita' del consenso anche nel caso di proscioglimento ex art.
425  c.p.p.  (come  nel  caso  di  specie in cui l'imputato contumace
potrebbe  essere  prosciolto  per improcedibilita' dell'azione penale
per mancanza di querela ai sensi della legge n. 205/1999).
    Ancora si rileva che, in tali casi, se e' vero che l'art. 129 c.p
p.,  non  abrogato  dalla  novella  del  2001  n. 63,  al primo comma
consente  al  giudice di emettere sentenza di proscioglimento in ogni
grado   e   stato   del   processo   nelle  stesse  ipotesi  previste
dall'art. 425  c.p.p. mentre al secondo comma prevede la possibilita'
della  emissione  di  una  sentenza  di  assoluzione o di non luogo a
procedere  quando  dagli  atti  risulta  evidente  che  il  fatto non
sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha commesso o che il fatto non
costituisce  reato,  o  non  e' previsto dalla legge come reato anche
quando  ricorre  una  causa di estinzione del reato e' anche vero che
tale  norma  diventa  sostanzialmente inapplicabile dinanzi al g.u.p.
minorile con conseguente ulteriore illogica disparita' di trattamento
con gli imputati maggiorenni ed illogico protrarsi del giudizio.
    Infatti,  nei  confronti  di  questi ultimi il g.u.p. puo' sempre
emettere  sentenza  di  proscioglimento  in  ogni  stato  e grado del
procedimento  ai sensi dell'art. 129 c.p.p., applicabile a seguito di
richiesta di rinvio a giudizio con il rito tipico della fase in corso
che  e'  quello  camerale  dell'udienza preliminare, mentre al g.u.p.
minorile   tale  facolta'  e'  preclusa,  in  mancanza  di  consenso,
dall'art. 32   d.P.R.   n. 448/1988,  immediatamente  applicabile  ai
procedimenti  in  corso e che disciplina l'intera udienza preliminare
dinanzi al predetto giudice.
    Infine  si  presenta, ad avviso di questo Collegio giudicante, un
ulteriore  profilo  di  incostituzionalita'  della  norma,  anche  in
relazione  all'art. 111  quarto  comma  della  Costituzione,  laddove
l'art.   32   d.P.R.   n. 448/1988  novellato  non  specifica  alcuna
disposizione nel caso di imputato che esercita il diritto di rimanere
contumace all'udienza preliminare (come nel processo in corso) ovvero
di  imputato  irreperibile, ai quali durante l'udienza preliminare e'
impossibile, quindi, richiedere il consenso, ne' disciplina o prevede
le  ipotesi  di  "impossibilita'  di  natura  oggettiva  o di provata
condotta illecita" che rendono possibile la formazione della prova in
assenza  di contraddittorio. La norma appare quindi illegittima nella
parte  in cui non prevede che in caso di contumacia o irreperibilita'
dell'imputato  il  giudice  possa,  nell'interesse  preminente  dello
stesso,  comunque  emettere  sentenza  di proscioglimento ex art. 425
c.p.p. ovvero sentenza di proscioglimento per concessione del perdono
giudiziale o per irrilevanza del fatto.
                              P. Q. M.
    Sospende  il  processo  in  corso  ai sensi degli artt. 23 e s.s.
della  legge  11  marzo 1953 n. 157 e 3 c.p.p. e dispone che gli atti
vengano trasmessi alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti in causa, al pubblico ministero, al Presidente
del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
        Palermo, addi' 24 aprile 2001
          Il giudice dell'udienza preliminare: Fratantonio
01C0660