N. 559 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2000
Ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Valesini Guido contro Ministero della sanita' ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio orinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e dicompenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile dellastruttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76.(GU n.32 del 22-8-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17185/00 proposto da Valesini Guido, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/b; Contro Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, in persona del rettore pro tempore; per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto professore universitario della facolta' di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle strutture assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs n. 229/1999 e del d.lgs n. 517/1999; nonche' per l'annullamento di ogni atto applicativo delle disposizioni di legge censurate per illegittimita' costituzionale gia' emanate o emanande, ivi comprese la circolare del Ministero della sanita' prot. 100/1999-24/7669 del 15 luglio 1999, la nota della Regione Lazio n. 4151 del 21 luglio 1999, la nota del rettore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma n. G104525 del 25 febbraio 2000 e tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti al momento non cogniti tendenti ad imporre al ricorrente l'applicazione delle citate disposizioni sospette di incostituzionalita', previa: devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 e del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso; sospensione, medio tempore, dell'efficacia della citata comunicazione n. G104525 del 23 febbraio 2000 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo e dall'azienda di riferimento, ancorche' al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimita' costituzionale; sospensione dell'efficacia di tutti gli atti sopra indicati fino all'esito della defmizione dell'incidente di costituzionalita' richiesto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 20 dicembre 2000, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 11026 del 20 dicembre 2000; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - Il ricorrente, docente universitario afferente alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Azienda policlinico "Umberto I" di Roma, impugna con ricorso rubricato al n. 17185/2000, il provvedimento con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 2. - Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi. 3. - In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, la Sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalita' del relativo sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 della Costituzione, avuto altresi' riguardo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 254/2000. In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (cfr. sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e cio' anche per il caso che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca l'unico motivo del ricorso innanzi al giudice a quo, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalle questioni di legittimita' costituzionale, sul quale questo giudice e' chiamato a pronunciarsi (cfr. sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.). 4. - Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 cit: si che', dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. D'altro canto, l'intimazione in questa sede impugnata costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta' giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 558 /2001). 01C0663