N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2001

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 giugno 2001 (della regione siciliana)

Giustizia  amministrativa - Sezioni stralcio istituite per accelerare
  la  definizione  delle  controversie pendenti Composizione - Nomina
  dei magistrati onorari con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri  su  proposta  del consiglio di presidenza della giustizia
  amministrativa  -  Mancata  previsione della designazione, da parte
  della  giunta  regionale  siciliana,  di meta' dei componenti della
  sezione  istituita  presso il consiglio di giustizia amministrativa
  per  la  Regione  siciliana  - Denunciata violazione delle norme di
  attuazione  statutaria  relative  a  tale  organo  -  Lesione delle
  prerogative  statutarie  regionali  -  Mancata  partecipazione  del
  presidente  della  Regione  siciliana alla seduta del Consiglio dei
  ministri  in  cui e' stata approvata la norma censurata - Contrasto
  con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
- D.L. 18 maggio 2001, n. 179, art. 1.
- D.Lgs.  6  maggio 1948, n. 654, modificato e integrato dal d.P.R. 5
  aprile 1978, n. 204; Statuto siciliano, art. 21, comma terzo.
(GU n.31 del 8-8-2001 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana, in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv.
Francesco  Castaldi  e  dall'avv.  Sergio  Abbate,  ed  elettivamente
domiciliato  presso  la  sede dell'ufficio della Regione siciliana in
Roma,   via  Marghera  n. 36,  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione della giunta regionale n. 234 del 28 maggio 2001;
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  del  decreto-legge  18 maggio  2001,  n. 179, recante
"Disposizioni   urgenti   per   accelerare   la   definizione   delle
controversie  pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali,
al  Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed
al  Consiglio  di Stato, nonche' per l'organizzazione della Corte dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato".

                              F a t t o

    L'art. 1  del  decreto-legge  impugnato,  al  comma 1, al fine di
accelerare  la  definizione  delle controversie pendenti davanti agli
organi  di  giustizia  amministrativa,  istituisce,  per la durata di
cinque  anni,  sezioni  stralcio, nella misura di venticinque sezioni
per  i  tribunali  amministrativi  regionali,  di  due sezioni per il
Consiglio  di  Stato  e  di una sezione per il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
    L'articolo   suindicato  dispone,  altresi',  che  "i  magistrati
onorari   delle  sezioni  stralcio  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri su proposta del Consiglio di
presidenza  della  giustizia amministrativa" (comma 4) e rinvia ad un
successivo  regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore dello stesso decreto, la disciplina, fra l'altro,
dei  requisiti  richiesti ai magistrati onorari e delle modalita' per
la  loro  nomina,  ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza
della  giustizia  amministrativa  nel formulare la proposta di cui al
comma 4 (comma 7, lettera a).
    L'art.  1  del  predetto decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, si
rileva  lesivo  delle prerogative statutarie della Regione siciliana,
in  quanto  non  prevede  che  alcuni  dei  componenti  della sezione
stralcio  per  il Consigio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana  siano  designati dalla giunta regionale, e viene censurato
per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    1. - Violazione  del  decreto  legislativo 6 maggio 1948, n. 654,
modificato  e  integrato con il d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, recante
"Norme   per  l'esercizio  nella  Regione  siciliana  delle  funzioni
spettanti al Consiglio di Stato".
    Le  suindicate  norme,  dettate  in esecuzione della disposizione
dell'art. 23  dello  Statuto della Regione siciliana - che stabilisce
che  "Gli  organi  giurisdizionali  centrali  avranno  in  Sicilia le
rispettive   sezioni   per  gli  affari  concernenti  la  regione"  -
dispongono in particolare all'art. 2, ultimo comma, che quattro degli
otto  componenti  del  Consiglio  di giustizia amministrativa in sede
giurisdizionale,  scelti tra i giuristi indicati nella lettera b) del
precedente quarto comma, "sono designati dalla giunta regionale".
    Applicando  pertanto sia le disposizioni predette che il criterio
di   proporzionalita',  il  decreto-legge  impugnato  avrebbe  dovuto
prevedere  che  la meta' dei componenti della sezione stralcio per il
Consiglio di giustizia amministrativa, fossero designati dalla giunta
regionale.
    Risulta  palese la dedotta lesione laddove si consideri che, come
affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte  con sentenza n. 137, del 1998,
"secondo  il  costante  orientamento  della  Corte costituzionale, la
competenza  conferita ai decreti legislativi di attuazione statutaria
ha  carattere  riservato  e  separato  rispetto a quella esercitabile
dalle  ordinarie  leggi  della Repubblica (sentenze n. 237 del 1983 e
n. 180  del  1980), con la conseguenza che le norme cosi' prodotte si
pongono  con  rango sicuramente non sottordinato a quello delle norme
ordinarie  e  con  possibilita' quindi di derogarvi nell'ambito della
loro specifica competenza (sentenza n. 212 del 1984)".
    E'  ben  nota peraltro, nella gerarchia delle fonti, la posizione
attribuita  alle  norme di attuazione dello Statuto siciliano, che si
pongono   in   posizione   intermedia   tra   le  norme  delle  leggi
costituzionali  e  quelle  delle leggi ordinarie, statali o regionali
(Corte costituzionale sentenza n. 151/1972).
    E'  evidente,  infine,  come  sia  da  attribuire un carattere di
specialita'  alla  disciplina  del  particolare  organo  di giustizia
amministrativa  per  la  Regione  siciliana  (unico  ad  esercitare a
livello regionale le funzioni spettanti al Consiglio di Stato).
    L'art. 3  delle  citate  norme  di  attuazione,  al  primo comma,
prevede   infatti   che   la   nomina   del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il Presidente
regionale.  Il  successivo  secondo  comma  statuisce, inoltre, che i
membri  designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, e
cioe'  un  periodo  di  tempo  quasi  uguale a quello previsto per la
durata delle istituende sezioni stralcio (cinque anni).
    2. - Violazione   dell'art. 21,   terzo   comma,   dello  Statuto
siciliano.
    Un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'  e'  ravvisabile nella
violazione  dell'art. 21,  terzo  comma, dello Statuto siciliano, non
risultando  che  il  Presidente della Regione abbia partecipato, come
prescritto da detta norma, alla seduta del Consiglio dei ministri del
17 maggio  2001,  nel  quale  e'  stato  approvato  il  decreto-legge
suindicato.
    La   Corte   costituzionale   ha  piu'  volte  affermato  che  la
partecipazione  del  Presidente  della Regione siciliana al Consiglio
dei  ministri  e'  garantita dall'art. 21, terzo comma, dello statuto
solo quando siano in discussione oggetti che coinvolgono un interesse
differenziato,  proprio  e peculiare di questa singola regione (cfr.,
da ultima, sentenza n. 92 del 1999).
    Non  puo'  esservi  dubbio  che,  nella  fattispecie in esame, in
considerazione   della   sopra  richiamata  peculiarita'  dell'organo
giurisdizionale  regionale  e  della  sua  particolare  composizione,
sussisteva  quell'interesse  differenziato che avrebbe legittimato la
partecipazione  del  Presidente  della  Regione  siciliana  al citato
Consiglio  dei ministri, alla luce anche di quanto previsto del sopra
richiamato art. 3, primo comma, delle norme di attuazione.
    Infine,  quale corollario delle suindicate violazioni, si profila
anche  quella  del  principio  di  leale  collaborazione che, secondo
l'orientamento  della  Corte costituzionale, e' alla base dei raporti
tra Stato e regioni.
    Non   vi   e'   dubbio   infatti,   anche   a  voler  prescindere
dall'attribuzione  costituzionalmente  garantita  dall'art. 21, terzo
comma,  Sta. Si., al Presidente della regione, che a quest'ultimo non
e'   stato   consentito  di  evidenziare  il  suddetto  carattere  di
specialita'  della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia
amministrativa.  E'  venuta meno, pertanto, quell'esigenza elementare
di  coordinamento  degli  interessi  della  regione  con quelli dello
Stato,  cui  e'  preordinato,  in via generale, il principio di leale
collaborazione tra Stato e regione.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso,  dichiarando l'illeggittimita' costituzionalita' dell'art. 1
del decreto-legge impugnato, per contrasto con il decreto legislativo
6 maggio  1948,  n. 654, e successive modifiche e integrazioni, e con
l'art. 21, terzo comma, dello Statuto siciliano;
    Con riserva di ulteriori deduzioni;
    Si  deposita  con  il presente atto, l'autorizzazione a ricorrere
(copia conforme della deliberazione della giunta regionale n. 234 del
28 maggio 2001).
        Palermo, addi' 12 giugno 2001
            Avv. Francesco Castaldi - Avv. Sergio Abbate
01C0669