N. 200 SENTENZA 4 - 22 giugno 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   parlamentare,   per   diffamazione  a  mezzo  della  stampa  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Ricorso  del  Tribunale  di  Monza  nei  confronti della Camera dei
  deputati - Ammissibilita' del conflitto - Notificazione del ricorso
  edell'ordinanza   di   ammissibilita'   a  cura  del  ricorrente  -
  Inosservanza del termine fissato (nell' ordinanza n. 91 del 2000) -
  Improcedibilita' del conflitto.
- Deliberazione della Camera dei deputati 2 febbraio 1999.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
2 febbraio   1999,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Giuseppe  Scozzari  nei  confronti del dott. Fabio
Salamone,  promosso con ricorso del tribunale di Monza, notificato il
12 luglio  2000,  depositato  in  cancelleria  il  21 ottobre 2000 ed
iscritto al n. 48 del registro conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso di un procedimento penale a carico del deputato
Giuseppe  Scozzari - imputato del reato di diffamazione a mezzo della
stampa,  con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato,
in  danno  deldott.  Fabio Salamone - il tribunale di Monza, con atto
del  19 novembre  1999,  ha  sollevato  conflitto di attribuzione fra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati in
relazione  alla deliberazione del 2 febbraio 1999 che ha ritenuto che
i  fatti  per  i quali e' stata contestata la suddetta imputazione al
deputato  Scozzari  concernono  opinioni  espresse  da  un membro del
Parlamento   nell'esercizio   delle  sue  funzioni,  con  conseguente
insindacabilita',   ai   sensi   dell'art. 68,   primo  comma,  della
Costituzione.
    Il  tribunale  ricorrente espone che si procede nei confronti del
deputato  Scozzari  per  avere  questi,  nel  corso di una intervista
rilasciata  al  settimanale  "Il Borghese", offeso la reputazione del
dott.  Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualita' di
pubblico   ministero  presso  il  tribunale  di  Brescia,  era  stato
"l'ispiratore  e  l'esecutore di una montatura giudiziaria" che aveva
costretto  il dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di
Ministro e che il trasferimento presso la procura della Repubblica di
Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo di indagare
sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro.
    Con  atto  del  2 febbraio  1999,  la  Camera  dei  deputati,  in
accoglimento  della  proposta  della  Giunta  per le autorizzazioni a
procedere,  ha,  come detto, deliberato che i fatti per i quali e' in
corso  il  procedimento  penale  concernono  opinioni  espresse da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  ed  ha
pertanto dichiarato l'insindacabilita'.
    E'  contro  tale  delibera che il tribunale di Monza ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  fra  poteri dello Stato ritenendo che la
Camera  abbia illegittimamente esercitato il proprio potere in quanto
i fatti addebitati al deputato Scozzari sarebbero estranei all'ambito
di  operativita'  dell'art. 68,  primo  comma, della Costituzione. Le
dichiarazioni  del  deputato,  rilasciate  a  margine  di un convegno
organizzato  per  promuovere  la  nascita  di  un  movimento politico
trasversale  riconducibile  al  dott. Di Pietro, dovrebbero, infatti,
ricondursi  ad  una  personale  attivita'  di propaganda svolta dallo
stesso deputato in attuazione del mandato politico che intercorre tra
elettori ed eletti.
    Le  dichiarazioni  medesime  sarebbero,  pertanto,  ad avviso del
tribunale ricorrente, prive del necessario collegamento specifico con
atti   e   documenti   parlamentari,  di  talche'  le  medesime,  non
inscindibilmente    connesse    con   l'esercizio   della   attivita'
parlamentare  del  deputato in questione, dovrebbero restare soggette
al  sindacato  del giudice penale, a meno di non voler trasformare di
fatto   la   prerogativa  di  cui  all'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione  da  strumento di tutela della autonomia parlamentare in
privilegio personale.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 91 del 2000.
    Ricevuta in data 3 aprile 2000 la comunicazione dell'ordinanza di
ammissibilita'  del conflitto, il tribunale di Monza ne ha notificato
copia,  unitamente  al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera
dei  deputati, in persona del suo Presidente, in data 12 luglio 2000,
depositando,  poi,  gli atti notificati nella cancelleria della Corte
costituzionale il successivo 21 ottobre 2000.
    3.  -  Con  atto depositato il 27 luglio 2000 si e' costituita in
giudizio  la  Camera  dei  deputati,  in  persona del suo Presidente,
eccependo  preliminarmente  la  inammissibilita/improcedibilita'  del
conflitto  a  causa del mancato rispetto del termine di notificazione
dell'ordinanza di ammissibilita' e del ricorso.
    Subordinatamente,  la  difesa  della  Camera  ha  eccepito  quali
ulteriori  ragioni  di  inammissibilita' del conflitto la invalidita'
delle  sottoscrizioni  apposte  in  calce al ricorso introduttivo non
essendo  possibile,  stante  la  loro  illeggibilita',  riferirle  ai
componenti  del  collegio  giudicante,  nonche' la irritualita' della
notifica  dell'atto  introduttivo  dal  momento  che  trattandosi  di
ordinanza e non del ricorso mancherebbe quell'elemento indispensabile
allo  scopo che e' l'ordine del giudice alla cancelleria di procedere
alla notificazione stessa.
    Nel merito la Camera ha chiesto il rigetto del ricorso osservando
che  la  tutela  offerta dalla insindacabilita' penale delle opinioni
non   deve   intendersi   limitata  solamente  a  quelle  manifestate
specificamente  in  ambito  parlamentare, ma va estesa a tutte quelle
che  siano  espressione  della  attivita'  di "politica parlamentare"
svolta  dal componente delle Camere, a nulla rilevando che esse siano
state manifestate intra od extra moenia.
    In  prossimita' della camera di consiglio, la difesa della Camera
dei  deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite
le  argomentazioni  svolte  in  sede  di costituzione in giudizio, ha
eccepito,  quale  ulteriore motivo di improcedibilita' del conflitto,
la  tardivita'  del  deposito nella cancelleria di questa Corte degli
atti notificati in data 12 luglio 2000.

                       Considerato in diritto

    1.  -  E'  stato  sollevato  dal  tribunale di Monza conflitto di
attribuzione  nei  confronti  della  Camera dei deputati in relazione
alla  deliberazione  da questa assunta in data 2 febbraio 1999 con la
quale  si  e'  ritenuto  che  i fatti contestati al deputato Giuseppe
Scozzari,  e  per  i  quali  e' pendente giudizio penale di fronte al
predetto  tribunale,  costituiscono  opinioni espresse nell'esercizio
delle  funzioni  parlamentari  e sono, quindi, insindacabili ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Secondo  il  tribunale ricorrente, la Camera dei deputati, con la
citata   deliberazione   di   insindacabilita',  ha  illegittimamente
esercitato  il proprio potere, stante la inesistenza del necessario e
specifico   collegamento  fra  le  dichiarazioni  rese  dal  deputato
Scozzari e l'esercizio delle funzioni parlamentari, ed ha in tal modo
leso le attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria.
    2.  -  Nel  costituirsi  in  giudizio  la Camera dei deputati ha,
preliminarmente,  eccepito,  tra  l'altro,  la  improcedibilita'  del
conflitto  stante  il mancato rispetto del termine perentorio fissato
per la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita'.
    3. - L'eccezione e' fondata.
    Il  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione si articola in due
distinte  ed  autonome  fasi,  entrambe rimesse alla iniziativa della
parte  interessata,  destinate a concludersi la prima con la sommaria
delibazione  sulla  ammissibilita'  del conflitto e la seconda con la
decisione definitiva sul merito oltre che sulla ammissibilita'.
    All'esito della prima fase, il ricorrente ha anzitutto l'onere di
provvedere   alla  notificazione  del  ricorso  e  dell'ordinanza  di
ammissibilita',  entro  il  termine  da quest'ultima fissato. Termine
che,  come  questa  Corte  ha  avuto  occasione  di precisare, "e' da
osservarsi   a  pena  di  decadenza  secondo  quanto  si  rileva  dal
Regolamento  di  procedura  dinanzi  al  Consiglio  di  Stato in sede
giurisdizionale  (in  connessione con l'art. 36 del testo unico delle
leggi  sul  Consiglio  stesso,  approvato  con  r.d.  26 giugno 1924,
n. 1054),   applicabile   nei   procedimenti   davanti   alla   Corte
costituzionale in virtu' del richiamo di cui all'art. 22, legge n. 87
del 1953" (cfr. ordinanza n. 386 del 1985).
    Nella  specie,  il  ricorso e l'ordinanza risultano notificati in
data  12 luglio  2000  e  quindi ben oltre la scadenza del termine di
sessanta giorni fissato nell'ordinanza stessa.
    4.  -  Non  essendo stato rispettato il termine perentorio per la
notificazione  del  ricorso  e  dell'ordinanza  di ammissibilita' non
puo',  pertanto,  procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del
giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il  conflitto di attribuzione fra poteri
dello  Stato  proposto  dal  tribunale  di  Monza nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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