N. 203 ORDINANZA 4 - 22 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Professioni  sanitarie  -  Ordinamenti  didattici  -  Definizione con
  regolamento  del  Ministero  della  sanita',  di  concerto  con  il
  Ministero  per la solidarieta' sociale - Asserito eccesso di delega
  e  lamentata  violazione  della  competenza  regionale in materia -
  Sopravvenute  innovazioni  normative  -  Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- D.Lgs.  30 dicembre 1999, n. 502, art. 3-octies, comma 5, nel testo
  introdotto  dall'art.  3  del  d.lgs. [13 luglio, recte:] 19 giugno
  1999, n. 229.
- Costituzione,  artt.  117 e 76 (in relazione agli artt. 1 e 2 della
  legge 30 novembre 1998, n. 419).
Professioni  sanitarie - Formazione post-base - Ordinamenti didattici
  -  Definizione con decreti ministeriali - Asserita violazione della
  competenza   regionale   in   materia  -  Sopravvenute  innovazioni
  normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2, seconda parte.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3-octies comma
5,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  nel  testo  introdotto  dall'art. 3  del
decreto  legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme
per  la  razionalizzazione  del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1  della  legge  30 novembre  1998, n. 419), e dell'art. 1,
comma   2,   seconda  parte,  della  legge  26 febbraio  1999,  n. 42
(Disposizioni  in  materia  di  professioni  sanitarie), promosso con
ordinanza  emessa il 21 settembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione
del  controllo,  iscritta  al  n. 808  del  registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 808
del  2000),  la  Corte dei conti, sezione del controllo, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale:
    a)   dell'art. 3-octies   comma   5,   del   decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nel  testo  introdotto  dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio
(recte:  19 giugno)  1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del
Servizio   sanitario  nazionale,  a  norma  dell'art. 1  della  legge
30 novembre 1998, n. 419), per contrasto con gli artt. 117 e 76 della
Costituzione  e  con  le  corrispondenti norme degli statuti speciali
delle  regioni,  "nella  parte  in  cui  attribuisce  la  potesta' di
definire   gli   ordinamenti  didattici  delle  figure  professionali
operanti  nell'area  socio-sanitaria  ad un regolamento del Ministero
della  sanita'  di  concerto  con  il  Ministero  per la solidarieta'
sociale";
    b)  dell'art. 1,  comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio
1999,  n. 42  (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), per
contrasto con l'art. 117 della Costituzione;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  la  normativa  di  delega
contenuta  negli  artt. 1  e  2  della legge 30 novembre 1998, n. 419
(Delega  al  Governo  per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale   e  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  funzionamento  del  Servizio  sanitario nazionale.
Modifiche  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), consente
che  solo  l'individuazione  dei profili professionali di livello non
dirigenziale  operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad
elevata  integrazione  sanitaria  avvenga  mediante  l'adozione di un
regolamento  del  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica e di
quello  per  la  solidarieta'  sociale,  mentre  la  definizione  dei
relativi  ordinamenti  didattici spetta agli atenei, sulla base di un
decreto  del  Ministro  dell'universita', emanato di concerto con gli
altri ministri interessati;
        che,  pertanto,  ne  deriva  il  contrasto dell'art. 3-octies
comma  5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 con l'art. 76 della
Costituzione,  per  il  difetto, nella legge delega, di una norma che
attribuisca "all'autorita' amministrativa il potere di intervenire in
materia con un proprio regolamento";
        che,   ad   avviso   della   Corte  dei  conti,  la  medesima
disposizione  collide,  inoltre,  con l'art. 117 della Costituzione e
con  gli statuti speciali delle regioni in quanto prevede l'adozione,
da  parte  del  Ministro  della  sanita', e quindi dello Stato, di un
regolamento  in  "materia  che  la disciplina sul trasferimento delle
funzioni riserva alla competenza regionale";
        che,  quanto  all'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge
26 febbraio  1992,  n. 42,  che  detta  disposizioni  in  materia  di
professioni     sanitarie    invocato    dall'amministrazione    "nel
controdedurre    in    ordine    alla    legittimita'   del   decreto
interministeriale   in   esame   ed   alla   ritenuta  rispondenza  a
Costituzione  delle  norme di cui esso risulta applicazione" la Corte
dei   conti   ne   sostiene   l'incostituzionalita'   per  violazione
dell'art. 117  della  Costituzione,  se  interpretato  nel  senso  di
attribuire  a  decreti  ministeriali  la disciplina degli ordinamenti
didattici   in  materia  di  "formazione  post-base",  di  competenza
regionale;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha  concluso  chiedendo  che  la Corte disponga la restituzione degli
atti  alla  Corte  dei  conti,  alla  stregua  dello ius superveniens
costituito   dall'art. 9   della  legge  24 ottobre  2000,  n. 323  e
dall'art. 12  della  legge  8 novembre 2000, n. 328, disposizioni che
dimostrerebbero,  ad  avviso della parte pubblica, che il legislatore
ordinario  "ha  risolto i dubbi sulla legittimita' costituzionale del
comma 5 dell'art. 3-octies".
    Considerato  che,  in  effetti,  successivamente all'ordinanza in
epigrafe, e' intervenuto l'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323
(Riordino   del  settore  termale),  che,  nell'istituire  la  figura
dell'operatore   termale,   ha   previsto  che  il  relativo  profilo
professionale    sia    disciplinato    ai    sensi   del   comma   5
dell'art. 3-octies   del   decreto   legislativo   n. 502  del  1992,
introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 229 del 1999;
        che,  inoltre,  l'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge   quadro   per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi  e  servizi sociali), nel disciplinare la formazione delle
"figure  professionali  sociali",  ha stabilito che "restano ferme le
disposizioni   di   cui  all'art. 3-octies  del  decreto  legislativo
30 dicembre   1992,   n. 502,   introdotto  dall'art. 3  del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali
dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria";
        che,  a  seguito  delle accennate innovazioni legislative, si
rende   necessario,   in  via  del  tutto  preliminare,  disporre  la
restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della
questione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione
del controllo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
                       Il Presidente: RUPERTO
                         Il redattore: VARI
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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