N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2001
Ordinanze da 567 a 574 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 2 aprile 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Hodak Vladimir (r.o. 567/2001), Pereira Rodriguez Lorena Yaent (r.o. 568/2001), Moskal Illya (r.o. 569/2001), Bozhesku Chypriyan (r.o. 570/2001), Ccente Perez Alejandra (r.o. 571/2001), Olaru Dumitru (r.o. 572/2001), Nunez Eric (r.o. 573/2001), e Ciobanu Gheorghe (r.o. 574/2001). Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento presso il centro di permanenza e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria - Lesione del principio della riserva digiurisdizione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5. - Costituzione, art. 13, secondo comma. Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligodi darne avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dallacomunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20. - Costituzione, art. 24.(GU n.32 del 22-8-2001 )
Con decreto pronunciato a sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1990 n. 39 il prefetto di Alessandria disponeva l'espulsione, nei confronti dello straniero Hodak Vladimir n. a Zagabria (Croazia) il 1 maggio 1954. Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 23 settembre 1994. Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il "trattenimento" di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessita' di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 30 marzo 2001. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 31 marzo 2001 alle ore 13. A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento". D i r i t t o Ritenuto, come gia' osservato in precedenti ordinanze di questo tribunale (v. per prima ord. trib. Milano 19 dicembre 2000), che la misura del trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, gia' art. 12 legge 6 marzo 1998 n. 40) consista in una notevole restrizione della liberta' personale, la cui concreta afflittivita' non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per es., la misura degli arresti domiciliari; Considerato che, per l'art. 13 della Costituzione "la liberta' personale e' inviolabile" e "non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"; Ritenuto che tale norma fondamentale (e caratterizzante l'ordinamento giuridico italiano in senso effettivamente liberale e "garantista") debba applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e quindi - come gia' affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritti fondamentali - anche allo straniero, la cui liberta' personale, percio', costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino; Osservato che l'art. 14 del TU 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi del comma 4 del cit. art. 14) il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di determinare "il tempo strettamente necessario" al compimento delle attivita' indicate dal primo comma del medesimo art. 14 (soccorso dello straniero, accertamenti sulla sua identita' o nazionalita', acquisizione di documenti per il viaggio) ovvero al reperimento di vettore disponibile, ma affida invece all'autorita' amministrativa (comma 5) la scelta del momento in cui e' "possibile" eseguire l'espulsione e quindi assegna al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento; Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina contrasti con il citato art. 13, comma 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria; Ritenuto che (anche per la mancanza di una norma che consenta all'interessato, che si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di chiedere all'a.g. la verifica del superamento del "tempo strettamente necessario" di cui al comma 1 dell'art. 14 TU) neppure la previsione di un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal cit. comma 5 in venti giorni di trattenimento (prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di costituzionalita', poiche' anche un solo giorno di privazione della liberta' personale deve (per l'art. 13 della Costituzione secondo comma) fondarsi su motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e il limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera che e' di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice penale per le pene detentive); Ritenuto inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo tribunale, che "l'art. 14 comma 3 del medesimo TU. e del pari l'art. 20 dei regolamento (d.P.R. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del "trattenimento" (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000); Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale omessa previsione costituisca violazione dell'art. 24 Cost., che garantisce l'effettivita' e l'inviolabilita' del diritto di difesa, poiche' la non tempestivita' dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le possibilita' di questo di approntare una idonea difesa; Ritenuta la rilevanza delle questioni sopra svolte, poiche' i dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento ritenuto infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che non e' immediatamente disponibile idoneo vettore. Ritenuto che alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per la tardivita' dell'avviso al difensore; Considerato che alcune delle questioni ora prospettate sono gia' state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e che la decisione, pur anticipata in termini di rigetto dai mezzi di comunicazione, ad oggi non risulta pubblicata; Ritenuto che non conoscendo il reale contenuto del provvedimento, ne' con riguardo all'esatto decisum, ne' con riguardo alla motivazione, che potrebbe fornire indicazione risolutiva circa l'interpretazione della normativa, permangono allo stato tutti i dubbi di costituzionalita' sopra illustrati e conseguentemente questo giudice non puo' che riproporre le anzidette questioni; Ritenuto pertanto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 secondo comma legge n. 87/1953;
P. Q. M. Visti gli artt. 13, 24, 134 Cost. e 23 legge n. 87/53, il giudice del tribunale di Milano solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 1, 4 e 5, per la non manifesta infondatezza del dubbio che esso contrasti con l'art. 13 secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria; degli artt. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 3, e 20 del regolamento adottato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, per la non manifesta infondatezza del dubbio che essi contrastino con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno della comunicazione al giudice dell'inizio della misura; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 2 aprile 2001 Il giudice: Torti 01C0683