N. 586 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2001

Ordinanza  emessa  il  24  aprile  2001  dal  tribunale  di Siena nei
procedimenti  civili  vertenti  tra  Cinotti  Francesco  e  Camera di
commercio, industria e artigianato di Siena

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Personale
  in  servizio,  alla  data di entrata in vigore del d.l. n. 547/1994
  (convertito  in  legge  n. 644/1994),  con  la  qualifica  di  capo
  servizio alla data del 12 luglio 1982 Possibilita' di inquadramento
  a  domanda,  nella qualifica dirigenziale - Ritenuta automaticita',
  secondo   il  giudice  rimettente,  dell'inquadramento  stesso,  in
  assenza   di   specifiche   situazioni  negative  di  servizio  del
  dipendente  -  Violazione  della  regola  del concorso pubblico per
  l'avanzamento   del   personale,  nonche'  del  principio  di  buon
  andamento   della   p.a.  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
  costituzionale nn. 1/1996 e 1/1999.
- Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 12.
- Costituzione, art. 97, primo e terzo comma.
(GU n.33 del 29-8-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Il  dott.  Francesco  Cinotti  e  il  dott. Guido Fralleone hanno
chiesto  l'inquadramento nella qualifica dirigenziale della Camera di
commercio  sulla  base  dell'art.  12,  legge n. 140/1999; ma la loro
richiesta non e' stata accolta, sia per la presenza in organico di un
solo posto dirigenziale, sia per la interpretazione data all'articolo
di  legge  sopra citato, che, secondo la Camera di commercio, esclude
la  sussistenza  di  un  diritto (rectius: di una posizione giuridica
soggettiva tutelabile) in capo ai due dipendenti.
    Tralasciando altre questioni giuridiche rilevanti, ma subordinate
alla  interpretazione  dell'art.  12,  legge  n. 140/1999  e comunque
risolvibili  in  sede  interpetativa, la questione di merito che deve
essere  preliminarmente  affrontata e' quella relativa al significato
da  attribuire  alla  norma:  "Il  personale  in  servizio ... che al
12 luglio  1992 rivesta la qualifica di capo servizio ... puo' essere
inquadrato nella qualifica superiore con effetti ... ".
    Secondo gli attori la locuzione "puo' essere inquadrato" va letta
come  "deve  essere  inquadrato", dato che la norma fu introdotta per
sanare  una  disparita'  di  trattamento venutasi a creare in seguito
alla legge n. 644/1994, escludendo percio' qualsiasi discrezionalita'
nell'avanzamento  da parte delle Camere di commercio. La scelta della
locuzione  "puo'"  sarebbe  stata presa durante i lavori parlamentari
soltanto  per  rispettare  la  autonomia  gestionale  delle Camere di
commercio,  e  per  subordinare  l'avanzamento  alla  richiesta degli
interessati.
    Viceversa,   ogni   interpretazione   volta   ad   escludere   la
automaticita'    dell'avanzamento   su   semplice   richiesta   degli
interessati,  urterebbe  - come eccepito in udienza - con il disposto
costituzionale,  per  la  disparita'  di  trattamento che verrebbe ad
instaurarsi  fra  i  vari soggetti aventi diritto, anche in relazione
alla causale esistenza o inesistenza di posti in pianta organica.
    La  controparte  ritiene  invece  sua  facolta'  coprire il posto
dirigenziale  in  organico  mediante  un concorso interno, escludendo
ogni  automaticita' nell'avanzamento, ed eccepisce che la legge - ove
fosse  intesa  nel  senso  di  prevedere  un  diritto all'avanzamento
automatico  -  urterebbe  contro  i  precetti  costituzionali  di cui
all'art. 97 della Costituzione.
    Secondo  il giudicante la questione sollevata dagli attori appare
manifestamente  infondata  e  non  rilevante  ai fini del decidere in
quanto la norma in questione puo' essere intesa come derogatoria alla
regola  di  cui  all'art. 28  del  d.lgs. n. 29/1993, venendo cosi' a
creare in capo ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti una
legittima  aspettativa tutelabile, che potrebbe essere respinta dalla
amministrazione  di  appartenenza soltanto con motivato riferimento a
specifiche situazioni negative concernenti la persona e il curriculum
del dipendente stesso.
    Il  che  non  e'  avvenuto  nel  caso di specie per nessuno degli
attori.
    Per   contro,   l'amministrazione  di  appartenenza  non  sarebbe
legittimata al diniego della attribuzione della qualifica neppure con
riferimento alla pianta organica, in quanto nella nuova normativa sul
pubblico  impiego  la  attribuzione  della qualifica dirigenziale non
coincide  con  la concreta attribuzione di funzioni (art. 19 e segg.,
d.lgs. n. 29/1993),   e   in  ogni  caso  l'amministrazione  dovrebbe
assegnare la unica funzione prevista nella pianta organica sulla base
di  una  successiva  scelta meritocratica discrezionale, con apposito
contratto. L'ampliamento delle qualifiche dirigenziali sarebbe invece
un atto dovuto in conseguenza della legge n. 104/1999.
    Tuttavia una tale interpretazione sembra avvalorare la tesi della
parte  convenuta, in quanto addurrebbe ad un indiscriminato passaggio
alla qualifica dirigenziale senza selezione alcuna.
    In  proposito  la Corte costituzionale si e' gia' espressa con le
sentenze  nn.  1/1996  e  1/1999 asserendo la necessita' di procedure
selettive  o  di verifiche attitudinali nei "passaggi di carriera", e
addirittura  (forse  con  eccessivo  rigore) restringendo l'ambito di
ammissibilita'  dei concorsi interni. In ogni modo, la giurisprudenza
della  Corte  -  con  riferimento  al  principio di imparzialita' e a
quello  della  efficienza  - appare consolidata nell'esigere, ai fini
del rispetto del dettato costituzionale, forme di effettiva selezione
nella  attribuzione  delle  qualifiche,  con  esclusione di qualsiasi
generalizzato "scivolamento verso l'alto".
    Poiche'  la  norma in esame appare contraddire con tale esigenza,
appare  necessario  rimettere  l'esame  della  questione  alla  Corte
costituzionale,  in  quanto  rilevante  ai fini della decisione della
presente causa.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la  sola
eccezione sollevata dalla parte convenuta, relativa alla legittimita'
costituzionale   dell'art.   12,  legge  n. 140/1999  in  riferimento
all'art.  97,  primo  e  terzo  comma, della Costituzione, dispone la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  sospendersi  il  giudizio  sino  alla  definizione  della
questione  da  parte  della  Corte,  e  manda alla cancelleria per la
notifica  alle  parti,  e  al  Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
        Siena, addi' 24 aprile 2001
                          Il giudice: Chini
01C0695