N. 212 SENTENZA 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Siciliana  - Agricoltura - Cooperazione - Benefici in favore
  del  personale  delle cooperative agricole licenziato - Ricorso del
  Commissario  dello  Stato - Lamentato contrasto con il principio di
  buon andamento e di eguaglianza, nonche' con quello della copertura
  finanziaria  di  nuovi  oneri  -  Sopravvenuta  promulgazione della
  legge,  con  omissione  della  disposizione  censurata - Cessazione
  della materia del contendere.
- Legge  approvata  dalla  assemblea  della  Regione  Siciliana  il 7
  dicembre 2000.
- Costituzione, artt. 97, 3 e 81, quarto comma.
(GU n.27 del 11-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
della  Regione  Siciliana,  approvata  il  7 dicembre  2000,  recante
"Proroga  delle  cambiali  agrarie  ed  altre  norme  in  materia  di
agricoltura.  Norme  in  materia di usi civici", promosso con ricorso
del  Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il
15 dicembre  2000,  depositato  in  cancelleria  il  21 successivo ed
iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato il 15 dicembre 2000, il Commissario
dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana ha impugnato l'art. 3 della
legge  approvata  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del
7 dicembre  2000  recante  "Proroga  delle  cambiali agrarie ed altre
norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici".
    L'articolo   suddetto   dispone  che  i  benefici  gia'  previsti
dall'art. 12  della  legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche
ed  integrazioni  all'attuale  legislazione  regionale  in materia di
cooperazione),  e  successive  modificazioni, in favore del personale
delle  cooperative  agricole, delle cantine sociali e loro consorzi e
dei  consorzi  agrari provinciali, in servizio alla data del 30 marzo
1989   "e  successivamente  licenziato  (...)  o  da  licenziare  per
riduzione   di   posti   di   lavoro   che   comportino  processi  di
ristrutturazione,  accorpamento, fusione o liquidazione", sono estesi
"al  personale  delle cooperative agricole che, in servizio alla data
del  30 marzo  1989,  sia  stato  successivamente  licenziato, sia in
possesso  al  31 dicembre  1992  di  almeno  15  anni  di  anzianita'
contributiva  a  qualsiasi  titolo utile e alla data di pubblicazione
della  presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo
o in attivita' lavorativa autonoma o subordinata".
    La  disposizione  -  secondo il Commissario dello Stato - sarebbe
innanzitutto  in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto
sovvertirebbe  lo  scopo  originario  della  norma di cui all'art. 12
della  legge  n. 36  del  1991, consentendo l'erogazione dei previsti
benefici  a  prescindere  dalle  cause  del  licenziamento  e  dunque
indipendentemente    dalla    sussistenza   di   quei   processi   di
ristrutturazione   aziendale  che  viceversa  costituivano  la  ratio
giustificatrice dell'intervento pubblico.
    La stessa disposizione, applicandosi esclusivamente ai dipendenti
delle   cooperative   agricole,   violerebbe   poi   l'art. 3   della
Costituzione    introducendo   una   ingiustificata   disparita'   di
trattamento  in  danno  dei  dipendenti  delle cantine sociali e loro
consorzi,   eventualmente   licenziati   per   cause   diverse  dalla
ristrutturazione  aziendale  che  resterebbero  esclusi  dai previsti
benefici.
    La   disposizione,  da  ultimo,  si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non avendo il legislatore
previsto   alcuna   forma   di  copertura  finanziaria  in  relazione
ai maggiori oneri - neppure quantificati - da essa derivanti.
    2. - Con   memoria  depositata  nell'imminenza  della  camera  di
consiglio,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato ha comunicato che la
legge  impugnata  e'  stata  promulgata dal Presidente della regione,
quale  legge  23 dicembre 2000, n. 28, con esclusione dell'art. 3. Ha
conseguentemente  concluso  per  la  declaratoria di cessazione della
materia del contendere.

                       Considerato in diritto

    1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la
Regione   Siciliana  ha  impugnato  l'art. 3  della  legge  approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000
recante  "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di
agricoltura.   Norme   in  materia  di  usi  civici",  lamentando  la
violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.
    2. - La  suddetta  legge,  dopo  la  proposizione del ricorso, e'
stata   promulgata   dal   Presidente  della  regione  con  omissione
dell'articolo oggetto di censura (legge 23 dicembre 2000, n. 28).
    Restando in tal modo definitivamente preclusa la possibilita' che
sia   conferita   efficacia  alla  disposizionecontenuta  nel  citato
articolo,  deve  ritenersi  cessata,  in  conformita'  alla  costante
giurisprudenza  di questa Corte, (cfr., da ultimo, le sentenze n. 162
e n. 6 del 2000), la materia del contendere nel presente giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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