N. 214 ORDINANZA 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione   Friuli-Venezia   Giulia   -   Commercio   -  Autorizzazione
  all'apertura  di  esercizi  commerciali  - Conferimento alla Giunta
  regionale  del  potere di adottare regolamenti in deroga alla legge
  statale   di  riforma  (d.lgs.  n. 114  del  1998)  -  Sopravvenuta
  normativa ordinaria e costituzionale che modifica quella denunciata
  e  il parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice
  rimettente.
- Legge  Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8, artt. 2,
  comma 1, lettere c), e), f), e 6, comma 3.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 46.
(GU n.27 del 11-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  CarloMEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1,
lettere  d),  e)  e  f),  e  6,  comma  3,  della legge della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  19 aprile  1999, n. 8 (Normativa organica del
commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre
1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
sul  ricorso  proposto  dal  Comune  di  Trieste  contro  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1999
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 52, 1a
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  l'atto  di  costituzione del Comune di Trieste e l'atto di
intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Battista Verbari per il Comune di
Trieste e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Ritenuto   che   il   Tribunale   amministrativo   regionale  del
Friuli-Venezia   Giulia,   con  ordinanza  del  5 novembre  1999,  ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2,
comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  19 aprile  1999, n. 8 (Normativa organica del
commercio  in  sede  fissa),  per violazione degli artt. 4 e 46 della
legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia);
        che  la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso  dal  Comune  di  Trieste  per l'annullamento della delibera
23 aprile  1999,  n. 1278,  della giunta regionale del Friuli-Venezia
Giulia, con la quale si individuano i parametri di riferimento per la
concessione di autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali;
        che  il  Comune  di  Trieste  ha chiesto l'annullamento della
suddetta  delibera, adottata in attuazione della legge regionale n. 8
del  1999,  poiche'  essa,  nella  parte  in  cui prevede che vengano
rilasciate  autorizzazioni  per l'apertura di esercizi commerciali su
superfici   massime   inferiori   a   quelle  stabilite  nel  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al  settore  del  commercio,  a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge  15 marzo 1997, n. 59), contrasterebbe con la normativa statale
di riforma del settore;
        che  il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia  solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale delle
disposizioni  sopra  indicate  della  legge  regionale n. 8 del 1999,
poiche':
          a) il decreto legislativo n. 114 del 1998 costituirebbe una
grande   riforma   economico-sociale,   che   fa  salva  la  potesta'
legislativa  esclusiva delle regioni a statuto speciale, vincolandole
al  rispetto  non  solo dei principi in esso enunciati ma anche delle
"norme  legate ai principî stessi da un rapporto di coessenzialita' e
di necessaria integrazione";
        b)   la   legge  regionale  n. 8  del  1999  consentirebbe  a
regolamenti  della  giunta di derogare alla legge statale di riforma,
con  cio'  contrastando  -  non  direttamente  con  i principia della
legislazione  statale ma - con l'art. 46 dello statuto regionale, che
ammette  una potesta' regolamentare della giunta unicamente esecutiva
della legislazione regionale;
        c)  la  previsione  di  regolamenti  adottati  dalla  giunta,
integrativi  della  legge  regionale  di  riforma  del  commercio, si
porrebbe  in  contrasto  con il riparto di competenze tra consiglio e
giunta  regionale  quale  definito  dallo  statuto regionale, poiche'
consentirebbe  di  derogare  (senza  aver  previamente  fissato alcun
parametro  di riferimento) con semplice atto amministrativo ad alcune
disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998;
        che,  con  riferimento  alla  rilevanza  della  questione, il
giudice  rimettente  afferma  che  la  legge regionale costituisce il
presupposto  sulla  base  del  quale  e' stato emanato il regolamento
impugnato   nel   giudizio   a   quo,   immediatamente  lesivo  delle
attribuzioni   comunali   proprio   in   virtu'  delle  deroghe  alla
legislazione statale di principio in esso contenute;
        che nel giudizio cosi' promosso si e' costituito il Comune di
Trieste, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento
della   questione,   in   primo  luogo  perche'  la  legge  impugnata
conferirebbe  alla  giunta  "il potere assolutamente discrezionale di
stabilire   il  tipo  di  regime  amministrativo  cui  devono  essere
sottoposte   le   diverse   attivita'   commerciali",  in  quanto  si
limiterebbe  "a  nominare  le categorie di esercizi commerciali senza
precisare  i  requisiti  che  si  devono  avere  per appartenere alle
stesse";  in  secondo  luogo  perche'  essa,  divergendo  dal decreto
legislativo  n. 114  del  1998, limiterebbe le competenze comunali al
fine  di  espandere  quelle  regionali  ed introdurrebbe vincoli piu'
restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale;
        che e' intervenuto il Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia,  chiedendo  il  rigetto  della  questione, poiche', avendo il
decreto  legislativo  n. 114  del 1998 abilitato le regioni a statuto
speciale a provvedere alla riforma del settore "secondo le previsioni
dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative norme di attuazione", la
legge  regionale  n. 8  del  1999  si  inserirebbe  in questo quadro,
discostandosi  in  alcuni  punti solo dalle disposizioni di dettaglio
del  decreto  legislativo n. 114 del 1998, a seguito della necessaria
valutazione delle peculiarita' del settore in ambito locale, senza la
quale  il  fine  di  una  maggiore produttivita' del sistema e di una
migliore  qualita'  dei servizi rischierebbe di risultare vanificata,
mentre  il rinvio ad atti regolamentari della giunta sarebbe dettato,
da   un   lato   dall'esigenza   di   provvedere   con  tempestivita'
all'adeguamento   della  legislazione  regionale  ai  principî  della
riforma,  dall'altro  dalla  necessita' di procedere con gradualita',
facendo  salvi  gli  elementi di peculiarita' locale e consentendo di
valutare  adeguatamente  l'incidenza  delle  innovazioni,  al fine di
coordinarle con la pregressa normativa regionale;
        che inoltre l'esercizio della potesta' regolamentare verrebbe
subordinato  alla  previa  acquisizione  del  parere vincolante della
competente commissione consiliare, regolarmente espresso in occasione
dell'approvazione della deliberazione impugnata nel giudizio a quo;
        che, infine, le disposizioni impugnate si inserirebbero in un
quadro   di   delegificazione   e   semplificazione  della  normativa
regionale,  perseguito  attraverso l'abrogazione di leggi precedenti,
l'introduzione  di  norme  di  semplificazione  ed  il rinvio ad atti
regolamentari per la disciplina di dettaglio.
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione,   e'   entrata   in   vigore   la   legge  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  3 luglio  2000, n. 13 (Disposizioni collegate
alla  legge  finanziaria  2000), il cui art. 13 ha modificato in piu'
punti  la  legge  regionale  n. 8 del 1999, in particolare (comma 15)
introducendo  all'art. 2,  comma 1, lettera d), della legge impugnata
l'inciso  "e  nei  limiti  massimi  fissati dall'articolo 4, comma 1,
lettera  d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", e (comma
16)  aggiungendo  all'art. 2,  comma  1,  lettera e),  le  parole  "e
comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo n. 114/1998";
        che,  inoltre,  l'art. 5,  comma  1,  lettera m), della legge
costituzionale   31 gennaio   2001,  n. 2  (Disposizioni  concernenti
l'elezione  diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle   Province   autonome   di   Trento  e  Bolzano),  ha  disposto
l'abrogazione  dell'art. 46  dello  statuto  speciale  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia;
        che  la  sopravvenuta  modificazione  del quadro normativo di
riferimento   impone   il  riesame  da  parte  del  rimettente  della
persistenza  delle  condizioni  previste  per  la  proposizione della
questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale,  sotto  il
profilo sia dell'applicabilita' della normativa denunciata, sia della
non  manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita' su di essa
sollevati.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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