N. 214 ORDINANZA 2 - 4 luglio 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Friuli-Venezia Giulia - Commercio - Autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali - Conferimento alla Giunta regionale del potere di adottare regolamenti in deroga alla legge statale di riforma (d.lgs. n. 114 del 1998) - Sopravvenuta normativa ordinaria e costituzionale che modifica quella denunciata e il parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8, artt. 2, comma 1, lettere c), e), f), e 6, comma 3. - Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 46.(GU n.27 del 11-7-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale, dell'anno 1999. Visti l'atto di costituzione del Comune di Trieste e l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi gli avvocati Giovanni Battista Verbari per il Comune di Trieste e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 5 novembre 1999, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), per violazione degli artt. 4 e 46 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); che la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Trieste per l'annullamento della delibera 23 aprile 1999, n. 1278, della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la quale si individuano i parametri di riferimento per la concessione di autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali; che il Comune di Trieste ha chiesto l'annullamento della suddetta delibera, adottata in attuazione della legge regionale n. 8 del 1999, poiche' essa, nella parte in cui prevede che vengano rilasciate autorizzazioni per l'apertura di esercizi commerciali su superfici massime inferiori a quelle stabilite nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), contrasterebbe con la normativa statale di riforma del settore; che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate della legge regionale n. 8 del 1999, poiche': a) il decreto legislativo n. 114 del 1998 costituirebbe una grande riforma economico-sociale, che fa salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, vincolandole al rispetto non solo dei principi in esso enunciati ma anche delle "norme legate ai principî stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione"; b) la legge regionale n. 8 del 1999 consentirebbe a regolamenti della giunta di derogare alla legge statale di riforma, con cio' contrastando - non direttamente con i principia della legislazione statale ma - con l'art. 46 dello statuto regionale, che ammette una potesta' regolamentare della giunta unicamente esecutiva della legislazione regionale; c) la previsione di regolamenti adottati dalla giunta, integrativi della legge regionale di riforma del commercio, si porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra consiglio e giunta regionale quale definito dallo statuto regionale, poiche' consentirebbe di derogare (senza aver previamente fissato alcun parametro di riferimento) con semplice atto amministrativo ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998; che, con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma che la legge regionale costituisce il presupposto sulla base del quale e' stato emanato il regolamento impugnato nel giudizio a quo, immediatamente lesivo delle attribuzioni comunali proprio in virtu' delle deroghe alla legislazione statale di principio in esso contenute; che nel giudizio cosi' promosso si e' costituito il Comune di Trieste, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione, in primo luogo perche' la legge impugnata conferirebbe alla giunta "il potere assolutamente discrezionale di stabilire il tipo di regime amministrativo cui devono essere sottoposte le diverse attivita' commerciali", in quanto si limiterebbe "a nominare le categorie di esercizi commerciali senza precisare i requisiti che si devono avere per appartenere alle stesse"; in secondo luogo perche' essa, divergendo dal decreto legislativo n. 114 del 1998, limiterebbe le competenze comunali al fine di espandere quelle regionali ed introdurrebbe vincoli piu' restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale; che e' intervenuto il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto della questione, poiche', avendo il decreto legislativo n. 114 del 1998 abilitato le regioni a statuto speciale a provvedere alla riforma del settore "secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione", la legge regionale n. 8 del 1999 si inserirebbe in questo quadro, discostandosi in alcuni punti solo dalle disposizioni di dettaglio del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito della necessaria valutazione delle peculiarita' del settore in ambito locale, senza la quale il fine di una maggiore produttivita' del sistema e di una migliore qualita' dei servizi rischierebbe di risultare vanificata, mentre il rinvio ad atti regolamentari della giunta sarebbe dettato, da un lato dall'esigenza di provvedere con tempestivita' all'adeguamento della legislazione regionale ai principî della riforma, dall'altro dalla necessita' di procedere con gradualita', facendo salvi gli elementi di peculiarita' locale e consentendo di valutare adeguatamente l'incidenza delle innovazioni, al fine di coordinarle con la pregressa normativa regionale; che inoltre l'esercizio della potesta' regolamentare verrebbe subordinato alla previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, regolarmente espresso in occasione dell'approvazione della deliberazione impugnata nel giudizio a quo; che, infine, le disposizioni impugnate si inserirebbero in un quadro di delegificazione e semplificazione della normativa regionale, perseguito attraverso l'abrogazione di leggi precedenti, l'introduzione di norme di semplificazione ed il rinvio ad atti regolamentari per la disciplina di dettaglio. Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), il cui art. 13 ha modificato in piu' punti la legge regionale n. 8 del 1999, in particolare (comma 15) introducendo all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge impugnata l'inciso "e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", e (comma 16) aggiungendo all'art. 2, comma 1, lettera e), le parole "e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 114/1998"; che, inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano), ha disposto l'abrogazione dell'art. 46 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della persistenza delle condizioni previste per la proposizione della questione incidentale di legittimita' costituzionale, sotto il profilo sia dell'applicabilita' della normativa denunciata, sia della non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita' su di essa sollevati.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0702