N. 19 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 giugno 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 giugno 2001 (della Corte di appello di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 17 novembre 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il risarcimento dei danni derivanti da diffamazione aggravata, nei confronti del magistrato Lorenzo Matassa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Delibera Camera dei deputati 17 novembre 1999. - Art. 68, primo comma, Cost.(GU n.34 del 5-9-2001 )
La Corte di appello di Roma, prima sezione civile, pronuncia la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4478 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1999 vertente tra Sgarbi Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma via Cicerone n. 60 presso gli avv. Stefano Previti e Alessandro M. Lerro che lo rappresentano e difendono per procura per atto notaio Brunelli di Roma 16 settembre 1996 rep. n. 28432; Matassa Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio n. 9 presso l'avv. Emiliano Amato che in unione all'avv. Giuseppe Sireci lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta; R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, e Gori Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma via Enrico Tazzoli n. 6 presso l'avv. Romano Vaccarella che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta. La Corte premette fatto che: Vittorio Sgarbi ha proposto appello contro la sentenza del tribunale di Roma n. 15758 del 19 luglio 1999 che lo ha ritenuto responsabile del delitto di diffamazione ai sensi degli artt. 595, secondo e terzo comma e 61 n. 10 C.P. in danno di Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, con attribuzione allo stesso di fatti determinati e mediante l'uso di un mezzo di pubblicita', per avere, nel corso delle trasmissioni televisive del 17, 18 e 23 ottobre 1995 "Sgarbi Quotidiani" di Canale 5, commentando la notizia dell'arresto del Sovrintendente ai beni culturali di Siracusa Giuseppe Voza, pronunciato frasi ingiuriose e diffamatorie in danno del Matassa. In particolare il tribunale ha ritenuto ingiuriose, diffamatorie e infamanti le accuse mosse dallo Sgarbi al Matassa di "compiacente inerzia nei confronti della mafia, ... di aver messo le manette alla cultura ... di aver arrestato un uomo non per dovere di ufficio ma per ignoranza e per vilta', ... di aver agito per crudelta' e disprezzo della cultura ... Matassa peggio che nazista ... abusato del suo ufficio di pubblico ministero, ... di ricorrere all'arresto per pura superficialita', ignoranza ed ignavia. Il tribunale di Roma ha condannato lo Sgarbi, in solido con Giorgio Gori, quale direttore dell'emittente televisiva Canale 5 e responsabile del programma Sgarbi Quotidiani, e con la s.p.a. R.T.I. Reti Televisive Italiane, produttrice del programma televisivo, a pagare al Matassa L. 100.000.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e L. 20.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria civile per la persona offesa dalla diffamazione. Il tribunale ha, inoltre, ordinato la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani La Sicilia di Catania, Il Giornale di Sicilia di Palermo, Il Giornale di Milano, La Repubblica di Roma, Il Corriere della Sera di Milano. Con condanna dello Sgarbi, del Gori e della R.T.I. al pagamento delle spese processuali. A sostegno dell'impugnazione i difensori dello Sgarbi hanno indicato i seguenti motivi: 1) le opinioni espresse dallo Sgarbi non erano perseguibili ai sensi dell'art. 68 Costituzione; 2) erronea mancata applicazione dell'art. 2 C.P. perche' le dichiarazioni dello Sgarbi rientravano nella tutela costituzionale di cui all'art. 68 Costituzione; 3) intervenuta pronuncia da parte della Camera dei deputati di insindacabilita' delle affermazioni dello Sgarbi ; 4) erronea individuazione della domanda; 5) erronea valutazione del contratto stipulato dallo Sgarbi con la R.T.I.; 6) insussistenza della diffamazione; 7) erronea valutazione della esimente putativa; 8) erronea quantificazione del risarcimento del danno; 9) erronea applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12, legge n. 47 del 1948; 10) esorbitanza della disposta pubblicazione della sentenza. E' stata chiesta la riforma della sentenza appellata previa la sospensione della provvisoria esecuzione della stessa. Lorenzo Matassa si e' costituito ed i suoi difensori hanno affermato che l'appello e' infondato; hanno proposto appello incidentale lamentando l'esiguita' del risarcimento del danno e della riparazione pecuniaria ed hanno chiesto la liquidazione di un risarcimento maggiore, il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello ed hanno sollecitato la Corte a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale per l'illegittimita' della delibera della Camera dei deputati. La R.T.I. Reti Televisive Italiane e Giorgio Gori si sono costituiti ed il loro difensore ha rilevato la fondatezza dell'appello dello Sgarbi ed ha proposto appello incidentale censurando la sentenza del tribunale di Roma per i seguenti motivi: 1) erronea disapplicazione dell'art. 68 Costituzione come ha attestato la Camera dei deputati con la deliberazione del 17 novembre 1999; 2) erronea affermazione della sussistenza della vis diffamatoria nelle dichiarazioni dello Sgarbi ed erronea esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca; 3) erronea affermazione della responsabilita' della R.T.I. e del Gori ed erronea interpretazione del contratto prodotto dal Matassa; 4) erronea applicazione dell'art. 12, legge n. 42 del 1948; 5) eccessiva quantificazione del danno. Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, la riforma della stessa ed il rigetto dell'appello incidentale del Matassa. Con ordinanza 25 febbraio 2000 la Corte ha sospeso l'esecuzione provvisoria della sentenza solo nei confronti dello Sgarbi e la causa e' stata trattenuta, quindi, in decisione. Tutto cio' premesso la Corte rileva che la Camera dei deputati nella seduta pubblica n. 622 del 17 novembre 1999 ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di ritenere che i fatti per i quali e' stata pronunciata l'impugnata sentenza di condanna dello Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Costituzione. La Camera dei deputati ha cosi' confermato il parere della Giunta essere le affermazioni dello Sgarbi "divulgazione e continuazione di quelle rese nel corso dell'attivita' parlamentare propriamente detta ... e attivita' parlamentare esse stesse ... costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni". A giudizio della Corte con la deliberazione assunta la Camera dei deputati ha esercitato illegittimamente il proprio potere perche' ha affermato la sussistenza del collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e l'attivita' parlamentare dello Sgarbi. Deve essere premesso che la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non riporta tutte le opinioni espresse dallo Sgarbi nelle trasmissioni televisive e che il tribunale di Roma ha ritenuto diffamatorie. Non sono riportate, infatti, le frasi " ... compiacente inerzia nei confronti della mafia ... messo le manette alla cultura ... arrestato un uomo non per dovere di ufficio ma per ignoranza e per vilta' ... agito per crudelta' e disprezzo della cultura ... abusato del suo ufficio di pubblico ministero di ricorrere all'arresto per pura superficialita', ignoranza e ignavia". Cio' premesso ad avviso della Corte la deliberazione della Camera dei deputati e' arbitraria in quanto le frasi pronunciate dallo Sgarbi non sono collegate all'esercizio della funzione parlamentare ma sono meri apprezzamenti personali espressi come qualunque privato cittadino. Non puo' sostenersi, infatti, che costituisca attivita' parlamentare quella svolta nella trasmissione televisiva privata di Canale 5 quale divulgazione e continuazione dell'attivita' parlamentare propriamente detta per la determinante considerazione che lo Sgarbi aveva svolto attivita' di conduttore di un programma televisivo ("Sgarbi quotidiani"), in virtu' di un contratto di prestazione di opera retribuita stipulato con la rete televisiva per commentare ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualita'. La delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati e', pertanto, lesiva delle attribuzioni del tribunale di Roma e di questa Corte in quanto il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 Costituzione e' stato esercitato in modo arbitrario dalla Camera dei deputati. Sussistono, quindi, le condizioni per sollevare conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale ha affermato, infatti, con piu' pronunce che, nell'ambito del giudizio in tema di conflitto fra poteri vertente su una delibera parlamentare affermativa dell'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Costituzione, la Corte accerta la "non arbitrarieta' della delibera parlamentare "(sent. n. 1150 del 1998)," ... se vi sia stato un uso distorto e arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire sul loro esercizio "(sent. n. 443 del 1993)," se vi sia stata illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ( sent. n. 289 del 1998 ) e che "l'immunita' copre il membro del Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto funzionale" (sent. n. 11 del 2000). Per le esposte considerazioni la Corte ritiene necessario, per decidere sull'appello proposto dallo Sgarbi e dagli obbligati solidali sul punto, sollevare conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, Costituzione nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione e 37 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ricorre alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la Corte costituzionale: 1. - Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati nella seduta n. 622 del 17 novembre 1999 e annulli, conseguentemente, la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati. Dispone la sospensione del processo civile iscritto al n. 4478 1999 del Ruolo generale della Corte di appello di Roma dell'anno 1999, riguardante l'appello proposto da Vittorio Sgarbi contro la sentenza del tribunale di Roma n. 15758 del 19 luglio 1990 ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Roma, addi' 20 ottobre 2000. Il Presidente estensore: Aldo Modugno 01C0711