N. 19 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 giugno 2001

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30
giugno 2001 (della Corte di appello di Roma)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data 17 novembre 1999, con la quale si dichiara che i
  fatti per cui si procede nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per
  il  risarcimento dei danni derivanti da diffamazione aggravata, nei
  confronti  del  magistrato  Lorenzo  Matassa,  concernono  opinioni
  espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio delle sue
  funzioni  -  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
  sollevato dalla Corte d'appello di Roma per la ritenuta mancanza di
  nesso   tra   i  fatti  attribuiti  e  l'esercizio  delle  funzioni
  parlamentari.
- Delibera Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Art. 68, primo comma, Cost.
(GU n.34 del 5-9-2001 )
      La Corte di appello di Roma, prima sezione civile, pronuncia la
seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4478 del ruolo generale
contenzioso    dell'anno   1999   vertente   tra   Sgarbi   Vittorio,
elettivamente  domiciliato in Roma via Cicerone n. 60 presso gli avv.
Stefano  Previti  e  Alessandro  M.  Lerro  che  lo  rappresentano  e
difendono  per  procura per atto notaio Brunelli di Roma 16 settembre
1996  rep.  n. 28432;  Matassa  Lorenzo, elettivamente domiciliato in
Roma  via  Crescenzio n. 9 presso l'avv. Emiliano Amato che in unione
all'avv. Giuseppe  Sireci  lo  rappresenta  e  difende per procura in
calce  alla  comparsa  di  risposta;  R.T.I. Reti Televisive Italiane
s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante,  e  Gori  Giorgio,
elettivamente  domiciliato  in  Roma  via  Enrico Tazzoli n. 6 presso
l'avv. Romano  Vaccarella che li rappresenta e difende per procura in
calce alla comparsa di risposta.
    La  Corte premette fatto che: Vittorio Sgarbi ha proposto appello
contro  la sentenza del tribunale di Roma n. 15758 del 19 luglio 1999
che  lo ha ritenuto responsabile del delitto di diffamazione ai sensi
degli  artt. 595,  secondo  e terzo comma e 61 n. 10 C.P. in danno di
Lorenzo  Matassa,  sostituto  procuratore  della Repubblica presso il
tribunale   di   Palermo,  con  attribuzione  allo  stesso  di  fatti
determinati  e  mediante l'uso di un mezzo di pubblicita', per avere,
nel  corso delle trasmissioni televisive del 17, 18 e 23 ottobre 1995
"Sgarbi  Quotidiani" di Canale 5, commentando la notizia dell'arresto
del  Sovrintendente  ai  beni  culturali  di  Siracusa Giuseppe Voza,
pronunciato frasi ingiuriose e diffamatorie in danno del Matassa.
    In  particolare il tribunale ha ritenuto ingiuriose, diffamatorie
e  infamanti  le accuse mosse dallo Sgarbi al Matassa di "compiacente
inerzia  nei confronti della mafia, ... di aver messo le manette alla
cultura  ...  di  aver arrestato un uomo non per dovere di ufficio ma
per  ignoranza  e  per  vilta',  ...  di  aver  agito per crudelta' e
disprezzo  della  cultura  ... Matassa peggio che nazista ... abusato
del  suo  ufficio di pubblico ministero, ... di ricorrere all'arresto
per pura superficialita', ignoranza ed ignavia.
    Il  tribunale  di  Roma  ha  condannato  lo Sgarbi, in solido con
Giorgio  Gori,  quale  direttore dell'emittente televisiva Canale 5 e
responsabile  del programma Sgarbi Quotidiani, e con la s.p.a. R.T.I.
Reti  Televisive  Italiane,  produttrice  del programma televisivo, a
pagare  al  Matassa L. 100.000.000 a titolo di risarcimento del danno
non  patrimoniale  e L. 20.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria
civile  per  la  persona  offesa dalla diffamazione. Il tribunale ha,
inoltre,  ordinato  la  pubblicazione per estratto della sentenza sui
quotidiani  La Sicilia di Catania, Il Giornale di Sicilia di Palermo,
Il  Giornale di Milano, La Repubblica di Roma, Il Corriere della Sera
di  Milano.  Con  condanna  dello  Sgarbi, del Gori e della R.T.I. al
pagamento delle spese processuali.
    A  sostegno  dell'impugnazione  i  difensori  dello  Sgarbi hanno
indicato  i seguenti motivi: 1) le opinioni espresse dallo Sgarbi non
erano  perseguibili  ai  sensi  dell'art. 68 Costituzione; 2) erronea
mancata  applicazione dell'art. 2 C.P. perche' le dichiarazioni dello
Sgarbi  rientravano  nella  tutela  costituzionale di cui all'art. 68
Costituzione;  3)  intervenuta  pronuncia  da  parte della Camera dei
deputati  di  insindacabilita'  delle  affermazioni dello Sgarbi ; 4)
erronea  individuazione  della  domanda;  5)  erronea valutazione del
contratto  stipulato  dallo  Sgarbi  con  la R.T.I.; 6) insussistenza
della  diffamazione;  7) erronea valutazione della esimente putativa;
8)  erronea  quantificazione  del  risarcimento del danno; 9) erronea
applicazione  della  riparazione pecuniaria di cui all'art. 12, legge
n. 47  del  1948;  10) esorbitanza della disposta pubblicazione della
sentenza. E' stata chiesta la riforma della sentenza appellata previa
la sospensione della provvisoria esecuzione della stessa.
    Lorenzo  Matassa  si  e'  costituito  ed  i  suoi difensori hanno
affermato   che   l'appello  e'  infondato;  hanno  proposto  appello
incidentale lamentando l'esiguita' del risarcimento del danno e della
riparazione  pecuniaria  ed  hanno  chiesto  la  liquidazione  di  un
risarcimento  maggiore,  il  rigetto  dell'istanza  di  sospensione e
dell'appello  ed  hanno sollecitato la Corte a sollevare conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale
per l'illegittimita' della delibera della Camera dei deputati.
    La  R.T.I.  Reti  Televisive  Italiane  e  Giorgio  Gori  si sono
costituiti   ed   il   loro   difensore  ha  rilevato  la  fondatezza
dell'appello   dello   Sgarbi  ed  ha  proposto  appello  incidentale
censurando  la  sentenza del tribunale di Roma per i seguenti motivi:
1)   erronea   disapplicazione   dell'art. 68  Costituzione  come  ha
attestato la Camera dei deputati con la deliberazione del 17 novembre
1999;   2)   erronea   affermazione   della   sussistenza  della  vis
diffamatoria  nelle  dichiarazioni dello Sgarbi ed erronea esclusione
dell'esimente  dell'esercizio  del  diritto  di  cronaca;  3) erronea
affermazione della responsabilita' della R.T.I. e del Gori ed erronea
interpretazione  del  contratto  prodotto  dal  Matassa;  4)  erronea
applicazione   dell'art. 12,  legge  n. 42  del  1948;  5)  eccessiva
quantificazione   del   danno.   Ha   chiesto  la  sospensione  della
provvisoria  esecuzione della sentenza, la riforma della stessa ed il
rigetto dell'appello incidentale del Matassa.
    Con  ordinanza  25 febbraio 2000 la Corte ha sospeso l'esecuzione
provvisoria della sentenza solo nei confronti dello Sgarbi e la causa
e' stata trattenuta, quindi, in decisione.
    Tutto  cio'  premesso  la Corte rileva che la Camera dei deputati
nella  seduta  pubblica  n. 622  del 17 novembre 1999 ha approvato la
proposta  della  Giunta per le autorizzazioni a procedere di ritenere
che  i fatti per i quali e' stata pronunciata l'impugnata sentenza di
condanna  dello  Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Costituzione. La Camera dei deputati ha cosi' confermato
il   parere   della   Giunta  essere  le  affermazioni  dello  Sgarbi
"divulgazione e continuazione di quelle rese nel corso dell'attivita'
parlamentare  propriamente  detta  ...  e attivita' parlamentare esse
stesse   ...   costituiscono  opinioni  espresse  da  un  membro  del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni".
    A giudizio della Corte con la deliberazione assunta la Camera dei
deputati  ha esercitato illegittimamente il proprio potere perche' ha
affermato   la   sussistenza   del  collegamento  funzionale  tra  le
espressioni   ritenute   diffamatorie  dal  tribunale  e  l'attivita'
parlamentare dello Sgarbi.
    Deve  essere  premesso  che  la  relazione  della  Giunta  per le
autorizzazioni  a  procedere  non  riporta tutte le opinioni espresse
dallo Sgarbi nelle trasmissioni televisive e che il tribunale di Roma
ha ritenuto diffamatorie. Non sono riportate, infatti, le frasi " ...
compiacente  inerzia  nei  confronti della mafia ... messo le manette
alla  cultura  ... arrestato un uomo non per dovere di ufficio ma per
ignoranza  e  per  vilta'  ...  agito per crudelta' e disprezzo della
cultura  ...  abusato  del  suo  ufficio  di  pubblico  ministero  di
ricorrere all'arresto per pura superficialita', ignoranza e ignavia".
    Cio' premesso ad avviso della Corte la deliberazione della Camera
dei  deputati  e'  arbitraria  in  quanto  le frasi pronunciate dallo
Sgarbi  non  sono collegate all'esercizio della funzione parlamentare
ma  sono meri apprezzamenti personali espressi come qualunque privato
cittadino.  Non  puo'  sostenersi, infatti, che costituisca attivita'
parlamentare  quella  svolta nella trasmissione televisiva privata di
Canale   5   quale   divulgazione   e   continuazione  dell'attivita'
parlamentare  propriamente  detta  per la determinante considerazione
che  lo  Sgarbi  aveva svolto attivita' di conduttore di un programma
televisivo  ("Sgarbi  quotidiani"),  in  virtu'  di  un  contratto di
prestazione  di opera retribuita stipulato con la rete televisiva per
commentare   ed   esprimere  le  proprie  opinioni  su  argomenti  di
attualita'. La delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei
deputati  e',  pertanto,  lesiva  delle attribuzioni del tribunale di
Roma  e  di  questa Corte in quanto il potere conferito al Parlamento
dall'art. 68  Costituzione  e'  stato  esercitato  in modo arbitrario
dalla  Camera  dei  deputati.  Sussistono,  quindi, le condizioni per
sollevare conflitto di attribuzione.
    La  Corte costituzionale ha affermato, infatti, con piu' pronunce
che,  nell'ambito  del  giudizio  in  tema  di  conflitto  fra poteri
vertente     su     una     delibera     parlamentare     affermativa
dell'insindacabilita'    ai    sensi   dell'art. 68,   primo   comma,
Costituzione,  la  Corte accerta la "non arbitrarieta' della delibera
parlamentare  "(sent.  n. 1150 del 1998)," ... se vi sia stato un uso
distorto  e  arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le
attribuzioni  degli  organi  della giurisdizione o da interferire sul
loro esercizio "(sent. n. 443 del 1993)," se vi sia stata illegittima
interferenza  nelle  attribuzioni  dell'autorita' giudiziaria ( sent.
n. 289  del  1998 ) e che "l'immunita' copre il membro del Parlamento
soltanto  se  per  le  dichiarazioni concorre il contesto funzionale"
(sent. n. 11 del 2000).
    Per  le  esposte  considerazioni la Corte ritiene necessario, per
decidere   sull'appello  proposto  dallo  Sgarbi  e  dagli  obbligati
solidali  sul  punto,  sollevare  conflitto  di attribuzione ai sensi
dell'art. 37,  legge  11  marzo  1953, n. 87 vertendosi in materia di
interferenza  dell'esercizio  del  potere  conferito  alla Camera dei
deputati  dall'art. 68,  primo comma, Costituzione nelle attribuzioni
dell'autorita'   giudiziaria   previste   e  garantite  dall'art. 102
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Costituzione e 37 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ricorre   alla   Corte  costituzionale  sollevando  conflitto  di
attribuzione  nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la
Corte costituzionale:
        1.  -  Dichiari  che  non  spetta  alla  Camera  dei deputati
dichiarare  la  insindacabilita'  ai  sensi dell'art. 68, primo comma
Costituzione  delle  opinioni  espresse  dal deputato Vittorio Sgarbi
secondo  quanto  deliberato  dalla  stessa  Camera dei deputati nella
seduta  n. 622  del  17 novembre 1999 e annulli, conseguentemente, la
predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati.
    Dispone  la  sospensione  del processo civile iscritto al n. 4478
1999  del  Ruolo  generale  della  Corte di appello di Roma dell'anno
1999,  riguardante  l'appello  proposto  da Vittorio Sgarbi contro la
sentenza  del tribunale di Roma n. 15758 del 19 luglio 1990 ed ordina
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
        Roma, addi' 20 ottobre 2000.
                Il Presidente estensore: Aldo Modugno
01C0711