N. 247 SENTENZA 5 - 12 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita' parlamentari - Giudizio civile nei confronti
  di  un  parlamentare  per  risarcimento  danni  -  Deliberazione di
  insindacabilita'   della  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per
  conflitto  di  attribuzione  della  Corte  di  appello  di Napoli -
  Inosservanza  del  termine  perentorio prescritto per il deposito -
  Improcedibilita' del giudizio.
- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.28 del 18-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido NEPPI
MODONA,   Piero   Alberto  CAPOTOSTI,Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
    ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
21 luglio   1998,   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi  nei  confronti del dott. Gennaro
Costagliola,  promosso  con ricorso della Corte di appello di Napoli,
sezione  prima  civile,  notificato il 5 dicembre 2000, depositato in
Cancelleria  il  12 gennaio  2001  ed  iscritto  al n. 3 del registro
conflitti 2001.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dai congiunti
del  magistrato  Gennaro  Costagliola  contro  il  deputato  Vittorio
Sgarbi,  per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei
danni  per  la  lesione  della reputazione e dell'identita' personale
derivata   al   magistrato  dalle  frasi  pronunciate  dall'anzidetto
deputato,  nel  corso  di alcune trasmissioni televisive, la Corte di
appello  di Napoli, sezione prima civile, con ordinanza del 6 ottobre
1999,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti della
Camera  dei  deputati,  in  riferimento  alla  deliberazione adottata
dall'assemblea   il   21 luglio   1998,   che  ha  affermato  che  le
dichiarazioni  per  le  quali  e' pendente il menzionato procedimento
civile   concernono  opinioni  espresse  dal  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita',
a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    In  punto di fatto, la Corte di appello rammenta che il tribunale
di  Napoli,  con  sentenza  del  10 novembre  1997,  ha condannato il
deputato   Sgarbi   al  risarcimento  del  danno,  ritenendo  che  le
dichiarazioni  dal  medesimo pronunciate nel corso delle trasmissioni
televisive  "Sgarbi  quotidiani", trasmesse dalla rete Canale 5, e in
un'intervista  rilasciata al quotidiano "La Repubblica", contenessero
affermazioni  aventi  carattere  diffamatorio  e  lesivo dell'onore e
della  memoria  del defunto magistrato dott. Gennaro Costagliola. Nel
corso   del   giudizio   di  appello,  l'on. Sgarbi  ha  prodotto  la
deliberazione  di insindacabilita' adottata dalla Camera dei Deputati
il 21 luglio 1998.
    Il  giudice  ricorrente,  escludendo  che  possa  ravvisarsi  una
connessione   tra  le  dichiarazioni  pronunciate  dall'on. Sgarbi  e
l'esercizio  della  sua  attivita'  di  parlamentare,  ritiene che la
Camera  dei  deputati  abbia "erroneamente valutato le condizioni e i
presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione",
e  chiede,  quindi,  che  venga dichiarato che non spetta alla stessa
Camera  affermare  l'insindacabilita',  ai  sensi dell'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dal deputato
Vittorio  Sgarbi,  secondo  quanto  deliberato  dall'assemblea  nella
seduta del 21 luglio 1998, con conseguente annullamento di tale atto.
    2. - Il  conflitto,  con ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000
di   questa   Corte,   e'   stato  dichiarato  ammissibile  ai  sensi
dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    La  Corte  di  appello di Napoli ha notificato in data 5 dicembre
2000 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli
poi,  con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione, nella cancelleria
della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.
    3. - Si   e'   costituita  la  Camera  dei  deputati,  eccependo,
preliminarmente,  l'inammissibilita'  del  conflitto, per esser stato
introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.
    In   subordine   e  nel  merito,  la  memoria  conclude  per  una
declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare
l'insindacabilita',   ai   sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione,   delle  opinioni  espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi,
svolgendo  ampie argomentazioni sulla riconducibilita' delle opinioni
medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
    Nella  memoria  illustrativa successivamente depositata la Camera
dei  deputati,  pur insistendo, in via subordinata, nelle conclusioni
gia'  rassegnate,  ha,  tuttavia, rilevato la tardivita' del deposito
del  ricorso  e  dell'ordinanza  ammissiva  del conflitto rispetto al
termine   perentorio  fissato  dall'art. 26,  comma  3,  delle  norme
integrative   per   i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,
eccependo,  cosi', l'improcedibilita' del conflitto stesso, alla luce
del  consolidato  orientamento  in  tal  senso  della  giurisprudenza
costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1. - La  Corte  di  appello  di  Napoli, sezione prima civile, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il
21 luglio  1998, che ha ritenuto che le dichiarazioni pronunciate dal
deputato  Vittorio  Sgarbi,  per  le  quali  e' pendente procedimento
civile  innanzi alla medesima Corte d'appello, costituiscono opinioni
espresse   nell'esercizio   delle   sue   funzioni,  con  conseguente
insindacabilita',   a   norma   dell'art. 68,   primo   comma,  della
Costituzione.
    Ad avviso del giudice ricorrente, la predetta deliberazione della
Camera    sarebbe    lesiva   delle   attribuzioni   riservate   alla
giurisdizione,  in  quanto  fondata  su  un'erronea  valutazione  dei
presupposti  richiesti  dal  menzionato  art. 68  della Costituzione,
giacche'   non  sussisterebbe  alcun  collegamento  tra  le  opinioni
espresse  dal  deputato  Sgarbi  e  la  sua funzione di parlamentare,
essendo state pronunciate al di fuori della sede parlamentare e in un
ambito completamente estraneo al dibattito politico.
    2. - Il  ricorso,  unitamente all'ordinanza n. 469 del 3 novembre
del  2000, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, e'
stato  notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in
data 5 dicembre 2000.
    Il   ricorso   e   l'ordinanza,   con   la   prova  dell'avvenuta
notificazione,  sono  stati, quindi, depositati presso la cancelleria
della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.
    3. - La  Camera dei deputati dopo aver sostenuto, nel costituirsi
in  giudizio,  l'inammissibilita'  del  conflitto e, comunque, la sua
infondatezza,  ha,  con successiva memoria, evidenziato la tardivita'
del  deposito  del  ricorso  e  della  ordinanza  di  ammissibilita',
eccependo, quindi, l'improcedibilita' del conflitto stesso.
    4. - L'eccezione di improcedibilita' e' fondata.
    Deve,  infatti,  rammentarsi  che  il  giudizio  per conflitto di
attribuzione  e' articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe
rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima e' destinata
a  concludersi  con una sommaria delibazione sulla ammissibilita' del
conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito,
oltre che sull'ammissibilita'.
    All'esito   della   prima  fase,  il  ricorrente  ha  l'onere  di
provvedere,  nei  termini  previsti,  non solo alla notificazione del
ricorso   e  dell'ordinanza  che  ammette  il  conflitto,  ma  anche,
successivamente  alla  notificazione,  al  loro  deposito,  presso la
cancelleria  della  Corte,  nel termine - fissato dall'art. 26, terzo
comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi dinanzi alla Corte
stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.
    Secondo    il    costante   orientamento   della   giurisprudenza
costituzionale,   il   ricordato   deposito   nel   termine  indicato
costituisce  un  necessario  adempimento affinche' si possa dar luogo
alla  seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito;
tale  termine  va,  inoltre,  ritenuto  perentorio, in quanto da esso
decorre  l'intera  catena  degli  ulteriori  termini  fissati  per la
prosecuzione  del  giudizio  (tra  le altre, sentenze n. 203, n. 50 e
n. 35 del 1999).
    Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente
notificati  in  data  5 dicembre 2000, risultano depositati presso la
cancelleria   di   questa   Corte  il  12  gennaio  2001  e,  dunque,
successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.
    Sicche',  il  mancato  rispetto dell'anzidetto termine perentorio
per   il   deposito   non  consente  di  procedere  allo  svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il  conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima
civile,  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati, con il ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
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