N. 260 ORDINANZA 5 - 17 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Sistema  sanzionatorio - Guida con patente
  estera  non  convertita  -  Sanzione  amministrativa  del fermo del
  veicolo  - Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai
  guidatori  privi  dei  requisiti  per  la  conduzione dei veicoli -
  Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs.  30  aprile 1992, n. 285, art. 136, comma 7, come modificato
  dall'art. 19, comma 3, deld.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.29 del 25-7-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido   NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 136, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),   come   modificato   dall'art. 19,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione dei reati
minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il
13  novembre  2000  dal  giudice  di  pace di Trento nel procedimento
civile  vertente  tra  Silva  de  Oliveira  Gaddo Denise e la polizia
municipale  di Trento, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2000
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, 1a serie
speciale, n. 3 dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione,  il  giudice di pace di Trento ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 136,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205),  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la
disposizione  censurata,  posta a raffronto con l'art. 116, comma 13,
dello  stesso  codice,  sarebbe  lesiva del principio di uguaglianza,
perche'  con  analogasanzione  amministrativa  accessoria  verrebbero
puniti  sia  coloro  che non possiedono i requisiti per la conduzione
dei  veicoli,  sia  coloro  che hanno il documento di guida e tutti i
requisiti  ma,  in  quanto cittadini stranieri residenti in Italia da
piu'  di  un  anno,  hanno  semplicemente  omesso un atto burocratico
formale di conversione;
        che nella specie, infatti, la conducente sarebbe stata tratta
in  inganno  dalla  dichiarazione dell'Automobil Club - ACI di Trento
che, ex art. 135, comma 2, cod. strada, aveva confermato la validita'
della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004;
        che  nel  presente  giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione venga dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata.
    Considerato  che  questa  Corte ha costantemente affermato che la
determinazione  delle  condotte  punibili  e delle relative sanzioni,
siano   esse  penali  o  amministrative,  rientra  nella  piu'  ampia
discrezionalita'  legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le
scelte  punitive  del  legislatore  ne'  stabilire la quantificazione
delle sanzioni;
        che,    in   particolare,   quella   accessoria   del   fermo
amministrativo  del  veicolo  condotto  da  persona la cui patente di
guida sia scaduta, non risulta essere sanzione ne' sproporzionata ne'
irragionevole,  essendo  coerente  con  la  finalita'  perseguita  in
generale  dal  sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare
una  risposta  effettiva  ed  immediata  alle condotte potenzialmente
pericolose (ordinanza n. 33 del 2001);
        che  infine,  conformemente a quanto gia' affermato da questa
Corte  (ordinanza  n. 76  del  2000),  va  ribadito  che  nel  nostro
ordinamento,  ai  fini della sicurezza della circolazione, la patente
estera  puo'  avere  giuridico  riconoscimento solo attraverso la sua
conversione,  in  mancanza  della  quale  saranno  applicati i rimedi
sanzionatori relativi alla guida senza patente;
        che  quindi  la  questione  sollevata  dal giudice di pace di
Trento e' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 136,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato  dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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