N. 281 ORDINANZA 5 - 23 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico - Ministero dell'ambiente - Inquadramento nei ruoli
  di  personale  comandato  - Riconoscimento, ai soli fini economici,
  dell'anzianita'  maturata e ordine di posizione nel ruolo, rispetto
  al  personale  gia'  inquadrato  - Prospettata irragionevolezza con
  disparita'  di  trattamento, violazione del principio di tutela del
  lavoro  e  di  buon andamento dell'amministrazione - Questione gia'
  decisa  nel  senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi
  nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 35.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Valerio  ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3,
della  legge  24 gennaio  1997,  n. 6  (Disposizioni per il personale
comandato  presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione II-bis sul ricorso proposto da Di Vico Angelo ed altro contro
il  Ministero dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 758 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto
interministeriale 19 maggio 1999, recante la tabella di equiparazione
tra    qualifiche    dell'ordinamento    statale   e   quelle   delle
amministrazioni  non statali, nonche' avverso i singoli provvedimenti
di   inquadramento   degli   interessati   nei  ruoli  del  Ministero
dell'ambiente,  nella  parte  in  cui  non  riconoscono  agli  stessi
l'anzianita'   giuridica   maturata   presso   l'amministrazione   di
provenienza   e  nella  parte  in  cui  attribuiscono  una  qualifica
professionale   inferiore   a   quella  di  spettanza,  il  tribunale
amministrativo  regionale del Lazio, sezione II-bis, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3,  97 e 35 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il  Ministero  dell'ambiente),  nella parte in cui stabilisce che "e'
inquadrato ... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai
soli  fini  del  trattamento  economico,  l'anzianita'  di  qualifica
posseduta,  il  personale  di  qualifica  funzionale, appartenente ad
amministrazioni  pubbliche  o il cui onere sia a carico del Ministero
dell'ambiente,  in  posizione di comando alla data del 15 marzo 1995,
presso il Ministero dell'ambiente" (comma 2, primo capoverso) e nella
parte  in  cui  dispone  che "In ogni caso il personale inquadrato ai
sensi  del  presente  articolo  segue  nel  ruolo  il  personale gia'
inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso);
        che in ordine alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che
solo la eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale delle
norme   censurate  condurrebbe  all'accoglimento  delle  domande  dei
ricorrenti,  essendo  la  norma  chiara nella sua portata limitativa;
neppure  essa  potrebbe  essere  integrata in via interpretativa alla
luce  dei  principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3  (Testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), ovvero dall'art. 15 della legge n. 349
del 1986;
        che  la  fondatezza  della  questione  -  secondo  il giudice
rimettente  -  emergerebbe  dalla  considerazione  che  il  principio
affermato  dall'art. 199  del richiamato d.P.R. n. 3 del 1957 avrebbe
portata    generale;    tale   principio,   infatti,   contemplerebbe
espressamente  l'ipotesi  del dipendente che viene dapprima comandato
presso   altra   amministrazione   e  poi  inquadrato  nei  ruoli  di
quest'ultima "secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta
e  con  la relativa anzianita' di carriera e di qualifica". Peraltro,
tale  principio  risulta ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva
del  Ministero  dell'ambiente  n. 349  del 1986; infatti, tale ultima
disposizione  prevede  "la  conservazione  della  qualifica  e  della
anzianita' maturata";
        che   conseguentemente,   non   essendo   ravvisabile  alcuna
sostanziale  disomogeneita'  della  fattispecie  all'esame rispetto a
quelle  disciplinate  dalle  norme  da ultimo citate, le disposizioni
impugnate    apparirebbero    non   rispondenti   al   principio   di
ragionevolezza;
        che  ne  conseguirebbe, altresi', la violazione del principio
del  buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, poiche' la
discriminazione   operata  dalle  norme  censurate  comporterebbe  la
fruizione di un minor numero di giornate di ferie, e precluderebbe ai
ricorrenti,  a  causa  della  mancanza  della  prescritta  anzianita'
giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione.
    Considerato   che   l'ordinanza   del   Tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio,  sezione  II-bis, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  97  e 35 della Costituzione, questione incidentale di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente), nella parte in cui inquadra il personale
comandato  nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli
fini  economici,  l'anzianita' di qualifica posseduta (comma 2, primo
capoverso)  e,  nella  parte  in  cui  dispone  che  "In ogni caso il
personale  inquadrato  ai sensi del presente articolo segue nel ruolo
il  personale  gia'  inquadrato  nei  ruoli  del Ministero" (comma 3,
ultimo inciso);
        che identica questione di legittimita' costituzionale e' gia'
stata rimessa alla Corte e dichiarata manifestamente infondata con la
ordinanza n. 123 del 2001;
        che  con  la citata ordinanza sono state esaminate le ragioni
giustificatrici  e le finalita' della disposizione denunciata diretta
a  convalidare  le domande di inquadramento presentate e la procedura
appena iniziata, in base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271 (Disposizioni
urgenti  per  il  funzionamento  del  Ministero  dell'ambiente),  non
convertito,  e inoltre a salvaguardare la posizione di chi si trovava
immesso in ruolo in base alla precedente normativa;
        che  la  norma denunciata, nello stesso tempo, in armonia con
un  sopravvenuto  indirizzo  di maggiore  attenzione  agli effetti di
trascinamento  di  anzianita' giuridiche pregresse e con una tendenza
normativa  a  circoscrivere  gli  effetti  della  mera anzianita', ha
mantenuto   il  pieno  riconoscimento  dell'anzianita'  di  qualifica
posseduta ai soli fini del trattamento economico;
        che  nella citata ordinanza la Corte ha sottolineato che, per
il   resto,   valgono   i  principi  generali  attinenti  al  sistema
pensionistico  e  previdenziale  in  ordine al ricongiungimento delle
posizioni   giuridiche   pregresse,   nonche'  quelli  relativi  alla
interpretazione   dei   requisiti   di   partecipazione  a  selezioni
concorsuali  basati  sul periodo di svolgimento di funzioni in genere
sommabili;
        che,  di  conseguenza,  la soluzione adottata dal legislatore
(in  una  sua  valutazione discrezionale) non e' viziata da manifesta
irragionevolezza   o   da  palese  arbitrarieta',  ne'  comporta  una
irragionevole disparita' di trattamento o una violazione della tutela
del  lavoro  del  personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a
domanda), ne' tantomeno una violazione dei principi di organizzazione
della pubblica amministrazione;
        che  e'  stata  altresi' sottolineata la completa estraneita'
alla  fattispecie  dell'art. 199  del  d.P.R.  10 gennaio  1957, n. 3
(Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati  civili  dello  Stato),  peraltro  non  piu' applicabile ai
rapporti   di   lavoro   contrattualizzati   dei   dipendenti   delle
amministrazioni  pubbliche  (v. art. 45, comma 5, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80) (ordinanza n. 123 del 2001);
        che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il  Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
97  e  35  della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione II-bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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