N. 296 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ambiente  (tutela  dell')  -  Tutela  delle acque dall'inquinamento -
  Superamento   tabellare   di  parametri  relativi  a  sostanze  non
  degradabili  -  Facolta'  di  chiedere la revisione delle analisi -
  Mancata  previsione  - Prospettata, non giustificata, disparita' di
  trattamento,  rispetto  ad  altre normative (dettate in particolare
  per  le  emissioni  atmosferiche  e in materia alimentare), nonche'
  violazione  del  diritto  di  difesa - Manifesta infondatezza della
  questione.
- Legge  10 maggio  1976, n. 319, tabella A, art. 9 e norme tecniche;
  d.lgs.  11 maggio  1999,  n. 152,  artt. 28, comma 3, e 50, e norme
  dell'allegato 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI,  Guido NEPPI MODONA, Piero AlbertoCAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 e delle norme
tecniche  in  calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme  per  la  tutela delle acque dall'inquinamento), nonche' degli
articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto
legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva 91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole),  promosso  con  Ordinanza  emessa  il  11 maggio  2000 dal
tribunale  di Vicenza, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2000
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 45, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 11 maggio 2000, pervenuta a
questa  Corte  il  25 settembre  2000,  il  tribunale  di  Vicenza in
composizione  monocratica  ha sollevato, nel corso di un procedimento
penale  a  carico di un imputato del reato di cui all'art. 21, quarto
comma,  della  legge  n. 319 del 1976 (scarico idrico con superamento
dei  limiti  di  accettabilita'  stabiliti  per  parametri  di natura
tossica  persistente  e  bioaccumulabile),  questione di legittimita'
costituzionale,  in  riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma,
della  Costituzione, dell'art. 9 e delle norme tecniche in calce alla
tabella  A  della  legge  10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento), nonche' degli articoli 28, comma 3, e
50,  e  delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e  recepimento  della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti  da  fonti  agricole), "nella parte in cui dette norme di
legge  non  prevedono  la  facolta'  di chiedere analisi di revisione
nelle  ipotesi in cui l'analisi eseguita ad iniziativa della pubblica
amministrazione accerti superamenti tabellari di parametri relativi a
sostanze  non  degradabili  e  ci  si  trovi  pertanto in presenza di
campioni di reflui non deteriorabili";
        che   il   remittente   premette   che  e'  stato  contestato
all'imputato  il  superamento  dei  parametri  cadmio,  rame e zinco,
metalli  non  degradabili  e  determinabili nei campioni di reflui in
ogni  tempo  nella medesima concentrazione riscontrabile nel campione
immediatamente    analizzato    ad    iniziativa    della    pubblica
amministrazione;  che  l'attivita'  di  campionamento  e  analisi dei
reflui,  finalizzata all'accertamento dell'osservanza della normativa
in  materia  di  tutela  delle  acque, e' attivita' amministrativa di
natura   extra-processuale,   regolata   dall'art. 15   della   legge
24 novembre 1981, n. 689, che prevederebbe come principio generale la
facolta'  dell'interessato  di chiedere la revisione delle analisi; e
che   ai   sensi   dell'art. 223   delle   norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  il  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fanno parte del
fascicolo   per   il  dibattimento,  e  possono  essere  direttamente
utilizzati  dal  giudice, sia i verbali di revisione di analisi che i
verbali di analisi non ripetibili;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  andrebbero  ritenute non
ripetibili  le analisi di campioni per le quali le leggi relative non
prevedano la revisione, con implicito rinvio alla normativa specifica
sui  casi di ripetibilita' o non ripetibilita' delle analisi sotto il
profilo tecnico-scientifico; e che pertanto, per una piena attuazione
del  diritto  di  difesa  e  per  la  presenza del principio generale
dettato  dall'art. 15  della  legge  n. 689  del  1981,  la normativa
specifica  dovrebbe  prevedere  o  meno  la revisione delle analisi a
seconda  che  si  tratti  di campione non deteriorabile o di campione
deteriorabile;
        che,  osserva  l'autorita' remittente, la normativa specifica
in  tema  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  non prevede la
revisione  delle  analisi,  anche  quando  i  risultati siano tali da
doversi  ipotizzare il superamento di parametri costituiti da metalli
pesanti,   e  si  tratti  pertanto  di  un  campione  di  refluo  non
deteriorabile: mentre altre normative specifiche, come quelle in tema
di  emissioni  in  atmosfera  ed  in materia alimentare, prevedono la
revisione delle analisi;
        che  pertanto, secondo il giudice a quo, sarebbe ipotizzabile
una  ingiustificata  disparita' di trattamento sotto il profilo della
tutela processuale, con violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo   che   la   questione   sia  dichiarata  "inammissibile  e
irrilevante e comunque infondata";
        che  l'eccepita inammissibilita' discenderebbe dalla mancanza
di  una  piu'  precisa  individuazione delle disposizioni sub judice;
mentre,   in   punto   di   rilevanza,  non  apparirebbe  sufficiente
l'affermazione basata sulla non degradabilita' dei metalli;
        che,  comunque,  secondo  l'interveniente,  non sussisterebbe
alcuna   violazione   dei   precetti   costituzionali   indicati  dal
remittente.
    Considerato  che  la  denuncia del giudice a quo, pur mettendo in
evidenza  margini  di  incertezza  nella  individuazione  delle norme
specificamente  applicabili  alla fattispecie, data la successione di
esse  verificatasi  nel tempo, investe univocamente l'asserita lacuna
normativa   derivante  dalla  mancata  previsione,  nella  disciplina
relativa  ai  controlli  sugli scarichi idrici, della possibilita' di
chiedere  in  sede  amministrativa  analisi  di  revisione, quando il
superamento  dei  limiti  di accettabilita' prescritti riguardi, come
nella specie, sostanze presenti in campioni non deteriorabili, per le
quali  esisterebbe, secondo il remittente, la possibilita' tecnica di
ripetere  le  analisi:  onde  non  merita accoglimento l'eccezione di
inammissibilita' avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio;
        che   peraltro  il  giudice  a  quo  non  lamenta  l'avvenuta
violazione, nella specie, delle garanzie procedimentali necessarie ai
fini   dell'esecuzione  delle  analisi  dei  reflui,  secondo  quanto
stabilito  nella  sentenza  n. 248  del  1983 di questa Corte, che ha
dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 15,  settimo
comma,  della  legge n. 319 del 1976 nella parte in cui non prevedeva
che  sia  dato avviso al titolare dello scarico, affinche' egli possa
presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,
all'esecuzione  delle  analisi  stesse  (cfr. anche, fra le altre, le
sentenze n. 149 del 1969 e n. 330 del 1990);
        che,  una volta assicurate le garanzie di difesa nei riguardi
della  esecuzione delle analisi, la previsione di una revisione delle
stesse   in   via   amministrativa   non   risponde   ad  un  vincolo
costituzionale, anche indipendentemente dalla possibilita' tecnica di
una siffatta revisione in relazione al carattere deteriorabile o meno
dei  campioni  prelevati;  mentre solo se l'analisi di campioni fosse
effettuata  senza  contraddittorio,  il  mancato  riconoscimento  del
diritto alla revisione violerebbe il diritto di difesa (cfr. sentenza
n. 15 del 1986);
        che   l'utilizzabilita'   nel   processo  degli  accertamenti
effettuati   in   via  amministrativa,  sia  quando  e'  prevista  la
possibilita'  della  revisione,  sia  quando tale possibilita' non e'
prevista,  e' regolata dall'art. 223 delle norme di coordinamento del
codice  di procedura penale, in ogni caso condizionando l'inserimento
dei  verbali  nel  fascicolo per il dibattimento all'osservanza delle
garanzie procedimentali prescritte (comma 3): norma che il remittente
evoca, senza peraltro farla oggetto di alcuna censura;
        che   pertanto   non   sono   violati  ne'  il  principio  di
eguaglianza,  ne'  il  diritto di difesa, onde la questione si palesa
come manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 9  e  delle  norme  tecniche
dettate  in  calce  alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme  per  la  tutela delle acque dall'inquinamento), nonche' degli
articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto
legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva 91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole),  sollevata,  in  riferimento agli articoli 3 e 24, secondo
comma,  della  Costituzione, dal tribunale di Vicenza con l'ordinanza
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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