N. 300 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e assistenza - Dipendenti civili e militari dello Stato -
  Pensione  privilegiata  ordinaria  -  Termine  di  decadenza per la
  presentazione  della  domanda - Elevazione del termine (da cinque a
  dieci  anni)  per i malati affetti dal morbo di Parkinson - Mancata
  estensione  dello  stesso termine ad altre patologie (nella specie,
  alla  sclerosi  multipla)  -  Assunto contrasto con il principio di
  eguaglianza  -  Discrezionalita' legislativa in materia - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.
29 dicembre  1973,  n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato),  promosso  con ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dalla Corte
dei  conti  sul  ricorso  proposto  da  Preverin  Giovanni  contro il
Ministero della difesa, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2001
e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio pensionistico promosso per
il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la Corte dei
conti,   seconda   sezione  giurisdizionale  centrale,  ha  sollevato
questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
della   Costituzione,  dell'art. 169  del  d.P.R.  29 dicembre  1973,
n. 1092  (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);
        che  la norma impugnata, nello stabilire (al primo comma) che
la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata debba essere
inoltrata  entro  cinque  anni dalla cessazione dal servizio, prevede
(al  secondo comma) che detto termine sia elevato a dieci anni per il
solo caso di parkinsonismo;
        che  nel  giudizio  pendente  davanti alla Corte dei conti il
ricorrente,  militare  in  servizio  di  leva fino al 25 luglio 1986,
aveva  presentato  la  domanda  in data 21 settembre 1994, sicche' il
giudice di primo grado l'aveva respinta per tardivita';
        che  la  Corte  dei  conti,  in  sede  di  gravame, disponeva
l'acquisizione  di  un  parere  da  parte  del  collegio  medico  del
Ministero  della  sanita',  secondo  cui  la  malattia della sclerosi
multipla  consiste  in  una  patologia  cronica a decorso subdolo, di
natura  remittente  e  progressiva,  sicche'  e'  ben  possibile  che
l'interessato  non  abbia  potuto  accorgersene  entro il quinquennio
successivo alla cessazione dal servizio;
        che  pertanto,  in virtu' dell'indubbio parallelismo che puo'
instaurarsi  tra  la  sclerosi  multipla  ed  il morbo di Parkinson -
patologie  entrambe  a  decorso lento e latente - la Corte rimettente
ritiene  che  la  norma  impugnata, nel consentire l'innalzamento del
termine  a  dieci  anni  per  il  solo caso del parkinsonismo, sia in
evidente  contrasto  col principio costituzionale di eguaglianza, che
imporrebbe  ragionevolmente  l'estensione  di tale piu' ampio termine
anche al caso del ricorrente;
        che  la  rilevanza  della  questione deriva dal fatto che, in
caso  di  accoglimento,  la domanda di pensione privilegiata dovrebbe
essere accolta, con riforma della sentenza di primo grado.
    Considerato  che  nel  caso  in  esame  il giudice rimettente non
contesta  che  la  norma faccia decorrere il termine di decadenza per
l'inoltro  della  domanda  di  pensione  privilegiata  dalla  data di
cessazione   dal  servizio,  bensi'  sollecita  da  questa  Corte  un
ampliamento  del  termine  stesso,  tale da porre coloro i quali sono
affetti  da  sclerosi  multipla  sullo stesso piano di coloro i quali
sono affetti da parkinsonismo;
        che  non  e'  in discussione neppure il principio consolidato
dell'imprescrittibilita'  del  diritto a pensione, ribadito da questa
Corte  anche  in  riferimento  alla  pensione  privilegiata (sentenza
n. 126  del  1991);  ne' si chiede che anche per la domanda di questa
pensione,  come  in  altri  casi,  si preveda un termine decadenziale
decorrente dall'insorgenza o dalla conoscibilita' della malattia;
        che,  peraltro, nel dare conto della rilevanza della presente
questione,   la   Corte  dei  conti  esprime  un  giudizio  meramente
ipotetico,  ravvisandosi solo la "possibilita'" che il ricorrente non
abbia  potuto  rendersi conto dell'insorgenza della malattia entro il
quinquennio dalla cessazione dal servizio;
        che, pur non considerando la particolare natura dell'istituto
della  pensione  privilegiata  ordinaria  -  la  quale  presuppone la
dipendenza  dell'infermita'  da  causa  di  servizio  e  la  relativa
verifica   in   un   ragionevole   termine   dalla  cessazione  -  va
preliminarmente   rilevato   che  a  questa  Corte  e'  preclusa  una
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  nei  sensi  di  cui
all'ordinanza   di  rimessione,  soprattutto  poiche'  la  scelta  di
prorogare  i  termini della domanda per l'una o per l'altra malattia,
sulla  base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla
discrezionalita' del legislatore;
        che,  pertanto,  la  presente questione dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 169  del  d.P.R.  29 dicembre
1973,   n. 1092   (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 3  della Costituzione,
dalla  Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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