N. 312 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  civile  per
  risarcimento   del   danno  nei  confronti  di  un  parlamentare  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Ricorso  per  conflitto  di attribuzione del Tribunale di Roma, nei
  confronti  della  Camera  dei deputati - Delibazione preliminare di
  ammissibilita' - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo -
  Ammissibilita'   del   ricorso   -  Comunicazione  e  notificazione
  conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 25 marzo 1999.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  CarloMEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  ammissibilita'  del  ricorso  per  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato sorto a seguito della delibera
della   Camera   dei   deputati   del  25 marzo  1999  relativa  alla
insindacabilita'  delle  opinioni espresse dall'on. Domenico Gramazio
nei  confronti  del  dott.  Stefano  Balassone ed altra, promosso dal
tribunale  di  Roma,  prima  sezione  civile;  ricorso  depositato il
12 febbraio  2001  ed  iscritto al n. 182 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che  il tribunale di Roma, in composizione monocratica,
con  ricorso  in  data  30 gennaio 2001 (depositato nella cancelleria
della   Corte   il  12 febbraio  2001),  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alla delibera adottata dalla assemblea nella
seduta del 25 marzo 1999 (doc. IV-quater, n. 67), secondo la quale le
dichiarazioni   rese   dal   deputato   Domenico  Gramazio,  in  data
10 novembre 1998, attraverso la diffusione di un comunicato stampa in
cui   egli   dava   notizia   di   una   interrogazione   presentata,
accompagnandola  con  ulteriori  informazioni  - dichiarazioni per le
quali  e'  in corso davanti allo stesso tribunale procedimento civile
per  risarcimento  del  danno da diffamazione, proposto nei confronti
dell'on. Gramazio   dal  dott.  Stefano  Balassone  e  dalla  signora
Annamaria  Grignola  -  concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che,  secondo  il  ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe
illegittimamente   valutato   come   insindacabili  le  dichiarazioni
dell'on. Gramazio: posto, infatti, che l'interrogazione parlamentare,
presentata  dall'on. Gramazio  in  ordine  agli eventuali rapporti di
collaborazione  e  di  consulenza  tra la societa' Extra (avente alle
proprie   dipendenze   la  signora  Annamaria  Grignola,  moglie  del
consigliere  di amministrazione della RAI-TV dott. Stefano Balassone)
e la RAI-TV, era stata dichiarata non ammissibile ex art. 139-bis del
regolamento  della Camera, il tribunale ritiene che la non pertinenza
della  domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare
e   l'indebita  diffusione  del  testo  collocherebbero  l'iniziativa
dell'on. Gramazio   "in  un  ambito  improprio",  diverso  da  quello
funzionale,  con la conseguenza che le opinioni espresse dal deputato
sarebbero manifestazione di pensiero riconducibile solo all'esercizio
di attivita' politica in genere, come tale non protetta dall'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto, il tribunale ricorrente, nel sollecitare, con
il   ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni,  un  controllo  della
correttezza    sul    piano    costituzionale   della   delibera   di
insindacabilita'   adottata   dalla   Camera  e  una  verifica  della
sussistenza  in  concreto  della  prerogativa,  chiede l'annullamento
della predetta delibera parlamentare.
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare,  senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esista  "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla  sua competenza", impregiudicata ogni decisione definitiva anche
sull'ammissibilita';
        che,  secondo  la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto  che  l'autorita'  giudiziaria,  chiamata a giudicare della
eventuale  responsabilita'  di  un parlamentare in un giudizio civile
per  risarcimento  del danno, promuova nei confronti della Camera che
ha   valutato   tali   dichiarazioni   come   opinioni  espresse  dal
parlamentare  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  contestandone la
riconducibilita'  all'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte
su   attribuzioni  costituzionalmente  garantite  agli  organi  della
giurisdizione,    che    si   assumono   lese   dalla   deliberazione
dell'assemblea  parlamentare,  ed  insorge  tra  organi  competenti a
dichiarare  in via definitiva la volonta' del potere cui appartengono
(cfr., da ultimo, ordinanze n. 10, n. 196, n.197 e n. 198 del 2001);
        che  dal  ricorso e' dato ricavare le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  ricorso  per  conflitto di attribuzione, di cui in
epigrafe,  proposto  dal tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;
        b)  che  il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta  giorni  dalla  comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine  di  venti  giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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