N. 324 ORDINANZA 12 - 27 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso   tributario   -   Poteri   istruttori   -   Integrazione
  dell'attivita'  svolta  dagli  uffici  amministrativi  -  Ordine di
  comparizione  di  terzi (ritualmente convocati), dinanzi al giudice
  tributario   -   Mancata   previsione   del   potere   di  disporre
  l'accompagnamento  coattivo  del  terzo inadempiente all'ordine del
  giudice  -  Prospettata  irragionevolezza  -  Richiesta di sentenza
  additiva   carente   di  indicazioni  di  ordine  costituzionale  -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.30 del 1-8-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido   NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413), promosso, con
ordinanza  emessa  il  13 dicembre 2000, dalla commissione tributaria
provinciale  di  Verbania,  sui ricorsi riuniti proposti da Piazzolla
Donato  e  C.  s.n.c.  ed  altri  contro  l'ufficio  delle entrate di
Verbania,  iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale  della Repubblica n. 6, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Verbania ha
sollevato,   con   ordinanza   del  13 dicembre  2000,  questione  di
legittimita'  costituzionale  "delle  norme  che regolano il processo
tributario e quindi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
"in  particolare  l'art. 7,  nella  parte in cui non prevedono che il
giudice  tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo
del  terzo  inadempiente ad un ordine del giudice al fine di ottenere
informazioni   e   chiarimenti  relativi  ad  operazioni  fiscalmente
rilevanti,  in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione)";
        che  il  rimettente  premette che gli avvisi di accertamento,
oggetto  dei giudizi riuniti innanzi al medesimo pendenti, si fondano
esclusivamente     sulle    dichiarazioni    di    terzi,    raccolte
dall'amministrazione  finanziaria nella fase amministrativa, relative
a  fatture  passive emesse in relazione ad operazioni inesistenti, la
cui  veridicita'  e' contestata in giudizio, sicche' il Collegio, "al
fine di rinnovare e, eventualmente, integrare l'attivita' istruttoria
svolta  dall'ufficio",  ha  ordinato  la  comparizione  di coloro che
avevano    rilasciato    le   suddette   dichiarazioni   nella   fase
procedimentale;
        che il giudice a quo nel dare atto della mancata comparizione
di  questi ultimi, benche' "tempestivamente e ritualmente convocati",
ritiene  che  la  questione  sia  rilevante  ai fini della decisione,
perche'  senza  la  conferma  o  la ritrattazione delle dichiarazioni
rilasciate dai terzi, la causa non puo' essere decisa;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, richiamata la
sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 18 del 2000, il rimettente
osserva  che  la  mancata  attribuzione,  al  giudice tributario, del
potere  di  disporre l'accompagnamento coattivo dei "terzi che, senza
alcuna giustificazione, non hanno osservato un ordine di un'autorita'
giurisdizionale",  viola  il  principio  di ragionevolezza, in quanto
vanifica,  "con  grave  pregiudizio  anche  per la credibilita' della
giustizia",   il   potere   del   giudice  tributario  di  rinnovare,
eventualmente     integrando,    l'attivita'    istruttoria    svolta
dall'ufficio,   nell'ipotesi  in  cui  il  contribuente  contesti  la
veridicita'  delle  dichiarazioni raccolte dall'amministrazione nella
fase procedimentale;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  per  la
manifesta infondatezza dellaquestione.
    Considerato  che  la  questione investe segnatamente l'art. 7 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
        che  l'esclusione  del  potere  di disporre l'accompagnamento
coattivo    dei    terzi   che   abbiano   rilasciato   dichiarazioni
all'amministrazione   finanziaria   e'   giustificata   dalle  stesse
caratteristiche del processo tributario, peculiarmente conformato dal
legislatore  sotto l'aspetto probatorio (vedi sentenze n. 18 del 2000
e n. 141 del 1998);
        che  il  rimettente,  richiedendo  la  estensione al processo
tributario  di  una  disciplina,  quale  quella  dell'accompagnamento
coattivo,  che  nel  processo  civile  e'  essenzialmente preordinata
all'assunzione  della  prova  testimoniale,  viene,  in definitiva, a
sollecitare,   sia  pure  indirettamente,  la  introduzione  in  quel
processo  di  un  mezzo  di prova non previsto dal legislatore, senza
prospettare  convincenti ragioni di ordine costituzionale che possono
a cio' indurre;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 7  del  decreto  legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Verbania
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C0815