N. 596 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2001
Ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso propostoda T.M.T. Manenti S.r.l. contro comune di Bioglio Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Determinazione nel caso di insediamento produttivo ricadente nel territorio di piu' comuni - Prevista ripartizione fra i singoli comuni della superficie dell'insediamento, anziche' dell'imposta calcolata sull'intero insediamento - Lamentatapossibilita' di raddoppio dell'imposta rispetto a quella dovuta per insediamenti di identica tipologia ed estensione insistenti su unico comune - Disparita' di trattamento fiscale. - D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, comma 5, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito, con modifiche, nella legge 27 novembre 1989,n. 384) e dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modifiche, nella legge 26 giugno 1990, n. 165). - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.33 del 29-8-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Letti gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da T.M.T. Manenti S.r.l., con sede in Vallemosso (BI) via Rovella 1/3, con ricorso depositato presso questa segreteria, in data 4 agosto 1997 prot. 325/1997, avverso n. 3 avvisi di liquidazione emessi dal comune di Bioglio (BI). Premesso in fatto Che con precedente ordinanza, in data 23 novembre 1998, emessa nel corso del giudizio, promosso dallo stesso ricorrente per l'annullamento degli avvisi di liquidazione ICIAP, relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, emessi dal comune di Bioglio, questa commissione sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di illegittimita' costituzionale del comma 5 dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144; Che codesta Corte costituzionale con ordinanza 19 giugno 2000, n. 242, depositata in cancelleria il 23 giugno 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata da questa commissione con la citata ordinanza in data 23 novembre 1998 per un duplice ordine di deficienze: per erronea indicazione del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549, in quanto tale decreto non e' stato convertito in legge, mentre la legge 24 aprile 1989, n. 144 (indicata come legge di conversione) ha convertito invece con modifiche il d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (che e' riproduttivo per la parte che interessa la precedente norma, rimasta priva di efficacia sin dall'inizio, per effetto della mancata conversione in legge); in quanto la norma denunciata e' stata a sua volta interamente sostituita nell'art. 1 con una disposizione (parzialmente diversa nel contenuto da quella denunciata) cioe' dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384; Che il d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, non risolve la questione gia' sollevata con la precedente ordinanza. L'art. 1, comma 5, del citato d.l. 30 settembre 1989, n. 332, stabilisce infatti che l'imposta e' dovuta a ciascun comune nella misura di base indicata nella tabella allegata variante in funzione della classe di superficie e del settore di attivita' di appartenenza individuati, rispettivamente con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di piu' comuni, la sua superficie e' fra questi ripartita. Tale norma prevede la ripartizione della superficie ma non prevde la ripartizione dell'imposta in relazione alla superficie nel caos di insediamenti insistenti in piu' comuni. Per i meccanismi di calcolo dell'ICIAP, previsti dall'art. 1, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144, cosi' come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, e cosi' come modificato dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, cosi' come applicati dal comune di Bioglio, si ottiene nella fattispecie il raddoppio dell'imposta, sempre nei casi di insediamenti insistenti in piu' comuni. Infatti l'attivita' della societa' ricorrente viene svolta in un unico immobile di complessivi metri quadrati 2.371, di cui metri quadrati 814 insistenti nel comune di Bioglio e metri quadrati 1.557 insistenti nel comune di Vallemosso, le due porzioni di superfici, cosi' distinte, cadono nella stessa classe di superficie compresa tra metri quadrati 500 e metri quadrati 4.000. Il comune di Bioglio ha liquidato l'imposta autonomamente sulla scorta dei parametri minimi della classe di superficie di appartenenza (metri quadrati 814 e quindi compresa fra i 500 e i 4.000 metri quadrati) e dei limiti di reddito, senza tener conto che era strettamente correlata ed interdipendente con la porzione di insediamento insistente nel comune di Vallemosso. Consegue che l'applicazione di tale norma da parte dei due comuni comporta, per il ricorrente, il pagamento di un'imposta eccedente che puo' essere anche doppia rispetto a quella che sarebbe tenuto a pagare nel caso che l'insediamento insistesse nel territorio di un solo comune. Osserva in diritto Che il dettato del comma 5 dell'art. 1 del citato d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, cosi' come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, e cosi' come modificato dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, appare in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'applicazione di tale norma crea disparita' di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune rispetto a quelli ricadenti su due o piu' comuni, verificandosi nel caso specifico un'eccedenza di imposta che puo' essere anche doppia.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale del comma 5 dell'art. 1 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, cosi' come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, e cosi' come modificato dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, laddove non prevede la ripartizione dell'imposta in funzione della superficie insistente su ciascun comune e calcolata sull'intero insediamento, ma prevede "se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di piu' comuni la sua superficie e' fra questi ripartita"; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 10 maggio 2001 Il Presidente: Grizi 01C0830