N. 603 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2000
Ordinanza emessa il 7 dicembre 2000 dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Telloni Raffaele ed altri contro Regione Lazio Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1o febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.(GU n.34 del 5-9-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16137/1995 reg. gen., proposto da Telloni Raffaele, Piermattei Gianluigi, Salesiani Vincenzo, Viscuso Giorgio, Marras Mario e Tonanzi Tonino, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maria Montaldo presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni, 232; Contro la regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino, con il quale e' elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura regionale in Roma, via Lucrezio Caro n. 67; Per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dei benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 39/1994, a decorrere dal 1o febbraio 1981, con interessi a rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese le deliberazioni della Giunta regionale nn. 3264 e 3265 in data 19 aprile 1995, nella parte in cui indicano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, data in entrata in vigore di detta legge, anziche' al 1o febbraio 1981, nonche' di ogni altro atto, denegatorio dei loro diritti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della regione Lazio; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore alla pubblica udienza del 7 dicembre 2000 il consigliere Italo Riggio; Udito l'avv. Montaldo per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti - dipendenti dell'I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) e destinatari della legge regionale n. 39 del 1994, concernente la determinazione dell'ordinamento della struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili professionali per il personale del predetto Istituto - chiedono con l'attuale gravame il riconoscimento del loro diritto a percepire i benefici economici derivati dal reinquadramento nei ruoli della regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1o febbraio 1981, con interessi e rivaluzione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento delle deliberazioni della giunta regionale 19 aprile 1995 nn. 3264 e 3265, nella parte in cui fissato la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti comunque connessi. Rappresentano, in particolare, gli interessati che, poiche' l'art. 8 della citata legge consente di applicare anche al personale dell'Istituto suindicato che ne faccia domanda il meccanismo di reinquadramento introdotto a suo tempo dalla legge regionale n. 15 del 1988 per il personale gia' inquadrato nei ruoli della regione Lazio per effetto delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, avevano presentato nei termini - essendo in possesso di titoli culturali e professionali utili alla applicazione della predetta legge - apposita istanza di reinquadramento e che, con gli atti indicati in epigrafe, la regione Lazio aveva accolto le loro istanze, fissando la decorrenza giuridica del loro reinquadramento al 1o febbraio 1981, la medesima data, cioe', in cui era stato disposto quello del personale contemplato dalle suddette leggi regionali nn. 2 e 3 del 1983, mentre, al contrario, gli effetti economici del reinquadramento del personale del ruolo I.Di.S.U. venivano fissati al 5 ottobre 1994, cioe' alla data di entrata in vigore della legge 39/1994. Assumono, quindi, gli istanti che tale determinazione ha dato luogo ad una evidente sperequazione rispetto alle categorie di personale originariamente destinatarie della legge regionale 15/1988 con conseguenti gravi lesioni dei loro diritti. Tanto premesso, gli interessati deducono i seguenti motivi di diritto a sostegno del gravame proposto: 1. - Violazione legge regionale 15/1988, art. 10; legge regionale 39/1994, art. 8; artt. 3, 36 e 97 Cost. a principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 39/1994 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Il diritto che i ricorrenti rivendicano (decorrenza dei benefici economici ex legge regionale 15/1988 dal 1o febbraio 1981) e' negato dai provvedimenti indicati in epigrafe; tali determinazioni sembrano essere state adottate, tuttavia, in applicazione del comma 5, dell'art. 8, della legge 39/1994. Deve, quindi, prevedersi, ad avviso degli interessati, che la illegittimita' degli atti impugnati rispetto a norme fondamentali del nostro ordinamento potrebbe essere rimossa previa dichiarazione di incostituzionalita' della citata disposizione di legge. Secondo i ricorrenti, la scelta di far decorrere la attribuzione dei benefici economici del reinquadramento ex legge regionale 39/1994 al momento della data di entrata in vigore di quest'ultima anziche' dal 1o febbraio 1981 (data di decorrenza giuridica) e' illegittima, con particolare riferimento alle finalita' che si intendevano perseguire con la legge suddetta. Deve ritenersi, in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre 1994 la decorrenza economica dell'inquadramento dei ricorrenti sia illegittimo in relazione a varie norme costituzionali; e cio' con riferimento sia ai provvedimenti della regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994, la cui costituzionalita' e' posta in dubbio sotto i seguenti profili: A) Prospettano gli interessati che appare palesemente violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U. Ed invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del 1994 non e' idonea ad eliminare pienamente la sperequazione esistente; viene infatti fissata come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i dipendenti delle ex Opere universitarie rispetto agli originari destinatari della legge regionale n. 15/1988. Di conseguenza e' da ritenersi violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' situazioni uguali vengono diversamente trattate. B) Anche il principio di adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione risulta - a parere degli istanti - nella specie violato. Ed invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge regionale n. 39 del 1994 al personale del ruolo I.Di.S.U., ha consentito di far collimare inquadramento e professionalita' attraverso una accurata valutazione dei titoli culturali, professionali e di carriera. Di tale professionalita' si e' evidentemente riconosciuta la sussistenza dal 1o febbraio 1981, data di decorrenza giuridica. Conseguentemente dalla stessa data deve farsi decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalita' riconosciuta al dipendente, cosi' come, d'altra parte, si era disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale n. 15/1988. La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi, "in una palese violazione dell'art. 36, dal momento che non viene fatta corrispondere la retribuzione alla qualita' professionale". C) Appare violato, infine - ad avviso dei ricorrenti - anche il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non e' segno ne' di imparzialita' ne' di buona amministrazione il fatto che, dopo aver ritenuto la arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, la regione Lazio non abbia operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata ed iniqua differenza di trattamento economico. Gli istanti chiedono, pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e, in via subordinata, che venga ritenuta come non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' sollevata e, sospeso il giudizio, che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale. L'amministrazione regionale intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce al ricorso con un'ampia ed articolata memoria nella quale contesta le argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per la reiezione dell'impugnativa. Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 602/2001). 01C0837