N. 604 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2001

Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  2001 dal Tribunale Amministrativo
regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Petruio Michele ed altri
contro Regione Lazio

Impiego  pubblico  -  Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il
  Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei
  ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1o febbraio
  1981  e  decorrenza  economica  dal  5  ottobre  1994  -  Deteriore
  trattamento  di  detti dipendenti rispetto al restante personale di
  cui  alla  legge  regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di
  adeguata retribuzione, nonche' sui principi di imparzialita' e buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.
(GU n.34 del 5-9-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 5482/1996
proposto  da  Petruio Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Maria  Montaldo  ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma,  via  degli  Scipioni,  232;      Contro  la  Regione Lazio, in
persona   del   Presidente   pro   tempore  della  giunta  regionale,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giuseppe Bottino dell'Avvocatura
regionale;      Per l'accertamento del ricorrente alla percezione dei
benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della
Regione  Lazio,  ai  sensi  della  legge  regionale 12 settembre 1994
n. 39,  previo,  ove  occorra, l'annullamento degli atti presupposti,
connessi e conseguenziali, ivi compresa la deliberazione della giunta
regionale  n. 9735  del 21 novembre 1995, nella parte in cui fissa la
decorrenza  dell'inquadramento  economico  al 5 ottobre 1994, data in
entrata  in  vigore  di  detta  legge,  anziche' al 1o febbraio 1981,
nonche' di ogni altro atto, denegatorio del suo diritto.     Visto il
ricorso  con i relativi allegati;     Visto l'atto di costituzione in
giudizio dell'amministrazione intimata;     Vista la memoria prodotta
dalla  parte  resistente;      Visti  gli  atti  tutti  della  causa;
    Udito  alla  pubblica udienza del 7 dicembre 2000 l'avv. Montaldo
per   il   ricorrente;  nessuno  e'  comparso  per  l'amministrazione
resistente;      Udito,  inoltre,  il  relatore, consigliere Nicolina
Pullano;      Ritenuto  e  considerato  in  fatto e in diritto quanto
segue:

F a t t o

    Il  ricorrente dipendente dell'I.Di.S.U. (Istituto per il diritto
allo  studio  universitario)  e destinatario della legge regionale 12
settembre  1994 n. 39, concernente la determinazione dell'ordinamento
della  struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili
professionali  per  il  personale  del  predetto Istituto - chiede il
riconoscimento  del  suo  diritto  a percepire a percepire i benefici
economici  derivati dal reinquadramento nei ruoli della regione Lazio
ai  sensi  della  citata  legge a decorrere dal 1o febbraio 1981, con
interessi    e    rivaluzione   monetaria,   previo,   ove   occorra,
l'annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 9735 del
21   novembre   1995,   nella   parte  in  cui  fissa  la  decorrenza
dell'inquadramento  economico  al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti
                         comunque connessi.
    In  particolare,  l'interessato rappresenta che, poiche' l'art. 8
della   citata   legge  consente  di  applicare  anche  al  personale
dell'Istituto  suindicato  che  ne  faccia  fomanda  il meccanismo di
reinquadramento  introdotto a suo tempo dalla legge regionale 15/1988
per  il  personale  gia' inquadrato nei ruoli della Regione Lazio per
effetto  delle  leggi  regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, aveva
presentato  nei  termini  - essendo in possesso di titoli culturali e
professionali utili alla applicazione della predetta legge - apposita
istanza  di reinquadramento e che, con gli atti indicati in epigrafe,
la Regione Lazio aveva accolto la sua istanza, fissando la decorrenza
giuridica  del reinquadramento al 1o febbraio 1981, la medesima data,
cioe',  in  cui  era  stato disposto quello del personale contemplato
dalle  suddette  leggi  regionali  n. 2  e  3  del  1983,  mentre  al
contrario,  gli  effetti  economici del reinquadramento del personale
del  ruolo  I.Di.S.U.  venivano fissati al 5 ottobre 1994, cioe' alla
data di entrata in vigore della legge n. 39/1994.
    L'istante  assume,  quindi, che tale determinazione ha dato luogo
ad  una  evidente  sperequazione rispetto alle categorie di personale
originariamente  destinatarie  della  legge  regionale n. 15/1988 con
conseguenti gravi lesioni del suo diritto.
    Tanto  premesso,  deduce  i seguenti motivi di diritto a sosteguo
del gravame proposto:
        1.  -  Violazione  legge  regionale n. 15/1988 art. 10; legge
regionale  n. 39/1994,  art. 8; artt. 3, 36 a 97 della Costituzione a
principi   generali.   Eccesso   di   potere.   In  via  subordinata:
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8,  comma  5,  della  legge
regionale  n. 39/1994  in  relazione  agli  artt. 3,  36  a  97 della
Costituzione.
    Il  diritto rivendicato (decorrenza dei benefici economici ex l.r
.n.  15/1988  dal  1o  febbraio  1981)  e'  negato  dal provvedimento
indicato   in   epigafe;  tale  determinazione  sembra  essere  stata
adottata,  tuttavia,  in  applicazione  del comma 5 dell'art. 8 della
legge n. 39/1994.
    Deve,  quindi,  prevedersi,  ad  avviso  dell'interessato, che la
illegittimita'  dell'atto  impuato  rispetto a norme fondamentali del
nostro  ordinamento  potebbe  essere  rimossa  previa  chiarazione di
incostituzionalita' della citata disposizione di legge.
    Secondo il ricorrente, la scelta di far decorrere la attribuzione
dei   benefici  economici  del  reinquadramento  ex  legge  regionale
n. 39/1994 al momento della data di entrata in vigore di quest'ultima
anziche'  dal  1o  febbraio  1981  (data  di decorrenza giuridica) e'
illegittima,  con  particolare  riferimento  alle  finalita'  che  si
intendevano perseguire con la legge suddetta.
    Deve  ritenersi,  in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre
1994  la  decorrenza economica dell'inquadramento, sia illegittimo in
relazione a varie norme costituzionali; e cio' con riferimento sia al
provvedimento  della  regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5,
della  legge  regionale n. 39/1994, la cui costituzionalita' e' posta
in dubbio sotto i seguenti profili.
    a)    secondo   il   ricorrente   appare   palesemente   violato,
innanzitutto,  il  principio  di  eguaglianza e perequazione che pure
aveva  indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della
legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U.
    Ed  invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del
1994   non   e'  idonea  ad  eliminare  pienamente  la  sperequazione
esistente;   viene   infatti   fissata   come   decorrenza  economica
dell'inquadramento   una  data  diversa  e  meno  vantaggiosa  per  i
dipendenti  delle  ex  Opere  Universitarie  rispetto  agli originari
destinatari della legge regionale n. 15/1988.
    Di  conseguenza  e'  da  ritenersi  violato  il  principio di cui
all'art. 3  della  Costituzione,  giacche'  situazioni uguali vengono
diversamente trattate.
    b)  anche  il  principio  di adeguatezza e proporzionalita' della
retribuzione  di  cui all'art. 36 della Costituzione appare - secondo
l'istante - nella specie violato.
    Ed  invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa
dalla   legge  regionale  n. 39  del  1994  al  personale  del  ruolo
I.Di.S.U.,   ha   consentito   di   far   collimare  inquadramento  e
professionalita'  attraverso  una  accurata  valutazione  dei  titoli
culturali,  professionali  e di carriera. Di tale professionalita' si
e'  evidentemente  riconosciuta  la sussistenza dal 1o febbraio 1981,
data di decorrenza giuridica.
    Conseguentemente  dalla  stessa  data  deve  farsi  decorrere  la
maggiore    retribuzione    proporzionale    alla    professionalita'
riconosciuta  al  dipendente,  cosi'  come,  d'altra  parte,  si  era
disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale
n. 15/1988.
    La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi,
"in  una  palese  violazione  dell'art. 36, dal momento che non viene
fatta corrispondere la retribuzione alla qualita' professionale".
    c)  appare  violato, infine - ad avviso del ricorrente - anche il
principio  di  cui  all'art. 97 della Costituzione, atteso che non e'
segno ne' di imparzialita' ne' di buona amministrazione il fatto che,
dopo  aver  ritenuto la arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza
di  una  precedente  situazione discriminatoria, la Regione Lazio non
abbia  operato  di conseguenza lasciando permanere una ingiustificata
ed iniqua differenza di trattamento economico.
    L'istante  chiede,  pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni
conseguenza   di   legge  anche  in  ordine  alle  spese  e,  in  via
subordinata,  che venga ritenuta come non manifestamente infondata la
questione  di  incostituzionalita'  sollevata e, sospeso il giudizio,
che li atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.
    L'amministrazione  regionale  intimata, costituitasi in giudizio,
controdeduce  al  ricorso  con  un'ampia  ed articolata memoria nella
quale  contesta  le argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per
la reiezione dell'impuguativa.
    Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 602/2001).
01C0838