N. 604 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 7 dicembre 2001 dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Petruio Michele ed altri contro Regione Lazio Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1o febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.(GU n.34 del 5-9-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5482/1996 proposto da Petruio Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maria Montaldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 232; Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino dell'Avvocatura regionale; Per l'accertamento del ricorrente alla percezione dei benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39, previo, ove occorra, l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la deliberazione della giunta regionale n. 9735 del 21 novembre 1995, nella parte in cui fissa la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, data in entrata in vigore di detta legge, anziche' al 1o febbraio 1981, nonche' di ogni altro atto, denegatorio del suo diritto. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Vista la memoria prodotta dalla parte resistente; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 7 dicembre 2000 l'avv. Montaldo per il ricorrente; nessuno e' comparso per l'amministrazione resistente; Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente dipendente dell'I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) e destinatario della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39, concernente la determinazione dell'ordinamento della struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili professionali per il personale del predetto Istituto - chiede il riconoscimento del suo diritto a percepire a percepire i benefici economici derivati dal reinquadramento nei ruoli della regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1o febbraio 1981, con interessi e rivaluzione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 9735 del 21 novembre 1995, nella parte in cui fissa la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti comunque connessi. In particolare, l'interessato rappresenta che, poiche' l'art. 8 della citata legge consente di applicare anche al personale dell'Istituto suindicato che ne faccia fomanda il meccanismo di reinquadramento introdotto a suo tempo dalla legge regionale 15/1988 per il personale gia' inquadrato nei ruoli della Regione Lazio per effetto delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, aveva presentato nei termini - essendo in possesso di titoli culturali e professionali utili alla applicazione della predetta legge - apposita istanza di reinquadramento e che, con gli atti indicati in epigrafe, la Regione Lazio aveva accolto la sua istanza, fissando la decorrenza giuridica del reinquadramento al 1o febbraio 1981, la medesima data, cioe', in cui era stato disposto quello del personale contemplato dalle suddette leggi regionali n. 2 e 3 del 1983, mentre al contrario, gli effetti economici del reinquadramento del personale del ruolo I.Di.S.U. venivano fissati al 5 ottobre 1994, cioe' alla data di entrata in vigore della legge n. 39/1994. L'istante assume, quindi, che tale determinazione ha dato luogo ad una evidente sperequazione rispetto alle categorie di personale originariamente destinatarie della legge regionale n. 15/1988 con conseguenti gravi lesioni del suo diritto. Tanto premesso, deduce i seguenti motivi di diritto a sosteguo del gravame proposto: 1. - Violazione legge regionale n. 15/1988 art. 10; legge regionale n. 39/1994, art. 8; artt. 3, 36 a 97 della Costituzione a principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994 in relazione agli artt. 3, 36 a 97 della Costituzione. Il diritto rivendicato (decorrenza dei benefici economici ex l.r .n. 15/1988 dal 1o febbraio 1981) e' negato dal provvedimento indicato in epigafe; tale determinazione sembra essere stata adottata, tuttavia, in applicazione del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 39/1994. Deve, quindi, prevedersi, ad avviso dell'interessato, che la illegittimita' dell'atto impuato rispetto a norme fondamentali del nostro ordinamento potebbe essere rimossa previa chiarazione di incostituzionalita' della citata disposizione di legge. Secondo il ricorrente, la scelta di far decorrere la attribuzione dei benefici economici del reinquadramento ex legge regionale n. 39/1994 al momento della data di entrata in vigore di quest'ultima anziche' dal 1o febbraio 1981 (data di decorrenza giuridica) e' illegittima, con particolare riferimento alle finalita' che si intendevano perseguire con la legge suddetta. Deve ritenersi, in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre 1994 la decorrenza economica dell'inquadramento, sia illegittimo in relazione a varie norme costituzionali; e cio' con riferimento sia al provvedimento della regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994, la cui costituzionalita' e' posta in dubbio sotto i seguenti profili. a) secondo il ricorrente appare palesemente violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U. Ed invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del 1994 non e' idonea ad eliminare pienamente la sperequazione esistente; viene infatti fissata come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i dipendenti delle ex Opere Universitarie rispetto agli originari destinatari della legge regionale n. 15/1988. Di conseguenza e' da ritenersi violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' situazioni uguali vengono diversamente trattate. b) anche il principio di adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione appare - secondo l'istante - nella specie violato. Ed invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge regionale n. 39 del 1994 al personale del ruolo I.Di.S.U., ha consentito di far collimare inquadramento e professionalita' attraverso una accurata valutazione dei titoli culturali, professionali e di carriera. Di tale professionalita' si e' evidentemente riconosciuta la sussistenza dal 1o febbraio 1981, data di decorrenza giuridica. Conseguentemente dalla stessa data deve farsi decorrere la maggiore retribuzione proporzionale alla professionalita' riconosciuta al dipendente, cosi' come, d'altra parte, si era disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale n. 15/1988. La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi, "in una palese violazione dell'art. 36, dal momento che non viene fatta corrispondere la retribuzione alla qualita' professionale". c) appare violato, infine - ad avviso del ricorrente - anche il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non e' segno ne' di imparzialita' ne' di buona amministrazione il fatto che, dopo aver ritenuto la arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, la Regione Lazio non abbia operato di conseguenza lasciando permanere una ingiustificata ed iniqua differenza di trattamento economico. L'istante chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e, in via subordinata, che venga ritenuta come non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' sollevata e, sospeso il giudizio, che li atti vengano rimessi alla Corte costituzionale. L'amministrazione regionale intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce al ricorso con un'ampia ed articolata memoria nella quale contesta le argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per la reiezione dell'impuguativa. Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 602/2001). 01C0838