N. 607 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  2000 dal Tribunale Amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Caravaggi Mazzonna
Claudio ed altri contro Regione Lazio

Impiego  pubblico  -  Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il
  Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei
  ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1o febbraio
  1981  e  decorrenza  economica  dal  5  ottobre  1994  -  Deteriore
  trattamento  di  detti dipendenti rispetto al restante personale di
  cui  alla  legge  regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di
  adeguata retribuzione, nonche' sui principi di imparzialita' e buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.
(GU n.34 del 5-9-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 12424 del
1995  proposto  da Caravaggi Mazzonna Claudio, De Petrillo Francesco,
Sbrilli  Caterina,  Pochinu  Carta  Vincenza,  rappresentati e difesi
dall'avv. Paolo Maria Montaldo ed elettivamente domiciliati presso il
suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 232;
    Contro  la  Regione  Lazio,  in persona del Presidente p.t. della
giunta  regionale,  rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino
dell'avvocatura regionale;
    Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione dei
benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della
Regione  Lazio,  ai sensi della l.r. 12 settembre 1994 n. 39, previo,
ove  occorra,  l'annullamento  degli  atti  presupposti,  connessi  e
conseguenziali,  ivi comprese le deliberazioni della giunta regionale
nn. 3389,  3312,  3457  e  3439,  nella  parte  in  cui  indicano  la
decorrenza  dell'inquadramento  economico  al 5 ottobre 1994, data di
entrata  in  vigore  di  detta  legge,  anziche' al 1o febbraio 1981,
nonche' di ogni altro atto denegatorio dei loro diritti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica udienza del 7 dicembre 2000 l'avv. Montaldo
per   i   ricorrenti;   nessuno  e'  comparso  per  l'amministrazione
resistente;
    Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o

    I ricorrenti - dipendenti dell'I.Di.S.U. (Istituto per il Diritto
allo  Studio  Universitario)  e destinatario della legge regionale 12
settembre  1994 n. 39, concernente la determinazione dell'ordinamento
della  struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili
professionali  per  il personale del predetto istituto - chiedono con
l'attuale  gravame  il  riconoscimento del loro diritto a percepire i
benefici  economici  derivanti  dal  reinquadramento  nei ruoli della
Regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1o febbraio
1981,  con  interessi e rivalutazione monetaria, previo, ove occorra,
l'annullamento delle deliberazioni della giunta regionale indicate in
epigrafe, nella parte in cui fissano la decorrenza dell'inquadramento
economico al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti comunque connessi.
    Rappresentano,  in  particolare,  gli  interessati  che,  poiche'
l'art.  8 della citata legge consente di applicare anche al personale
dell'istituto  suindicato  che  ne  faccia  domanda  il meccanismo di
reinquadramento  introdotto  a suo tempo dalla l.r. n. 15/1988 per il
personale  gia'  inquadrato nei ruoli della Regione Lazio per effetto
delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, aveva presentato
nei termini - essendo in possesso di titoli culturali e professionali
utili  alla  applicazione  della predetta legge - apposita istanza di
reinquadramento  e che, con gli atti indicati in epigrafe, la Regione
Lazio aveva accolto le loro istanze, fissando la decorrenza giuridica
del  loro  reinquadramento  al  1o  febbraio  1981, la medesima data,
cioe',  in  cui  era  stato disposto quello del personale contemplato
dalle  suddette  leggi  regionali  n. 2  e  3  del  1983,  mentre, al
contrario,  gli  effetti  economici del reinquadramento del personale
del  ruolo  I.Di.S.U.  venivano fissati al 5 ottobre 1994, cioe' alla
data di entrata in vigore della l.r. n. 39/1994.
    Assumono,  quindi,  gli  istanti  che tale determinazione ha dato
luogo  ad  una  evidente  sperequazione  rispetto  alle  categorie di
personale  originariamente  destinatarie  della  l.r.  n. 15/1988 con
conseguenti gravi lesioni dei loro diritti.
    Tanto  premesso,  gli  interessati  deducono i seguenti motivi di
diritto a sostegno del gravame proposto:
        1.  -  Violazione  l.r. n. 15/1988, art. 10; l.r. n. 39/1994,
art. 8;  artt. 3,  36  a  97  Cost.  a  principi generali. Eccesso di
potere. In via subordinata:
        Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8,  comma  5, della
l.r.   n. 39/1994   in   relazione   agli  artt. 3,  36  a  97  della
Costituzione.
    II  diritto  che gli istanti rivendicano (decorrenza dei benefici
economici  ex  l.r.  n.15/1988  dal  1o  febbraio 1981) e' negato dai
provvedimenti  indicati  in  epigrafe;  tali  determinazioni sembrano
essere   stata  adottate,  tuttavia,  in  applicazione  del  comma  5
dell'art. 8 della legge n. 39/1994.
    Deve,  quindi,  prevedersi,  ad  avviso degli interessati, che la
illegittimita' degli atti impugnati rispetto a norme fondamentali del
nostro  ordinamento  potrebbe  essere rimossa previa dichiarazione di
incostituzionalita' della citata disposizione di legge.
    Secondo  i ricorrenti, la scelta di far decorrere la attribuzione
dei  benefici  economici  del  reinquadramento  ex l.r. n. 39/1994 al
momento  della data di entrata in vigore di quest'ultima anziche' dal
1o  febbraio  1981 (data di decorrenza giuridica) e' illegittima, con
particolare  riferimento alle finalita' che si intendevano perseguire
con la legge suddetta.
    Deve  ritenersi,  in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre
1994  la  decorrenza economica dell'inquadramento dei ricorrenti, sia
illegittimo  in  relazione  a  varie norme costituzionali; e cio' con
riferimento  sia  ai  provvedimenti  della Regione, sia, soprattutto,
all'art. 8,  comma 5, della l.r. 39/1994, la cui costituzionalita' e'
posta in dubbio sotto i seguenti profili.
    A) Secondo i ricorrenti appare palesemente violato, innanzitutto,
il  principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il
legislatore  regionale ad estendere i benefici della legge n. 15/1988
anche al personale del ruolo I.Di.S.U.
    Ed  invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del
1994   non   e'  idonea  ad  eliminare  pienamente  la  sperequazione
esistente;   viene   infatti   fissata   come   decorrenza  economica
dell'inquadramento   una  data  diversa  e  meno  vantaggiosa  per  i
dipendenti  delle  ex  Opere  Universitarie  rispetto  agli originari
destinatari della l.r. n. 15/1988.
    Di  conseguenza  e'  da  ritenersi  violato  il  principio di cui
all'art.  3  della  Costituzione,  giacche' situazioni uguali vengono
diversamente trattate.
    B)  Anche  il  principio  di adeguatezza e proporzionalita' della
retribuzione  di  cui all'art. 36 della Costituzione appare - secondo
gli istanti - nella specie violato.
    Ed invero, la l.r. n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge
regionale  n. 39  del  1994  al  personale  del  ruolo  I.Di.S.U., ha
consentito   di   far   collimare  inquadramento  e  professionalita'
attraverso   una   accurata   valutazione   dei   titoli   culturali,
professionali   e   di  carriera.  Di  tale  professionalita'  si  e'
evidentemente  riconosciuta  la sussistenza dal 1o febbraio 1981 data
di decorrenza giuridica.
    Conseguentemente  dalla  stessa  data  deve  farsi  decorrere  la
maggiore    retribuzione,    proporzionale    alla   professionalita'
riconosciuta  al  dipendente,  cosi'  come,  d'altra  parte,  si  era
disposto   per   il   restante   personale  beneficiario  della  l.r.
n. 15/1988.
    La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi,
"in  una  palese  violazione  dell'art. 36, dal momento che non viene
fatta corrispondere la retribuzione alla qualita' professionale".
    C)  Appare  violato, infine - ad avviso dei ricorrenti - anche il
principio  di  cui  all'art. 97 della Costituzione, atteso che non e'
segno ne' di imparzialita' ne' di buona amministrazione il fatto che,
dopo  aver  ritenuto la arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza
di  una  precedente  situazione discriminatoria, la Regione Lazio non
abbia  operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata
ed iniqua differenza di trattamento economico.
    Gli  istanti  chiedono,  pertanto, l'accoglimento del gravame con
ogni  conseguenza  di  legge  anche  in  ordine  alle spese e, in via
subordinata,  che venga ritenuta come non manifestamente infondata la
questione  di  incostituzionalita'  sollevata e, sospeso il giudizio,
che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.
    L'ammistrazione  regionale  intimata,  costituitasi  in giudizio,
controdeduce  al  ricorso  con  un'ampia  ed articolata memoria nella
quale  contesta  le argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per
la reiezione dell'impugnativa.
    Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 602/2001).
01C0841