N. 608 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2001

Ordinanza  emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di appello di Bologna
nel  procedimento  civile  vertente  tra  comune  di  Parma e Rubaldo
Giancarlo

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Emilia-Romagna
  -  Assegnazione di alloggi di edilizia popolare - Decadenza in caso
  di  acquisto  di  immobili,  da  parte  di un componente del nucleo
  familiare  dell'assegnatario,  con  rendita  catastale  superiore a
  quella   prevista   dalla  legge,  siti  nel  comune  di  residenza
  dell'assegnatario -  Esclusione  della  decadenza per l'acquisto di
  dette  unita'  immobiliari  e  di quelle site nei comuni contermini
  come stabilito per gli immobili siti in comuni diversi da quello di
  residenza  -  Mancata  previsione  -  Ingiustificata  disparita' di
  trattamento   tributario   di  situazioni  indicative  di  identica
  capacita' contributiva.
- Legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, tabella allegata
  A.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.34 del 5-9-2001 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Nella  causa  civile  n. 122  del  ruolo  generale dell'anno 2001
promossa  dal  comune di Parma, elettivamente domiciliato in Bologna,
via Orfeo n. 22, presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines;
    Contro  Rubaldo  Giancarlo, elettivamente domiciliato in Bologna,
via Marconi n. 36, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  della tabella A allegata alla legge regionale (Emilia
Romagna)  n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito
di  rendita  catastale  di  cui alla lettera c) non si applichi anche
alle  unita'  immobiliari  site  nel  comune  di  residenza  e comuni
contermini,  trattandosi  pur  sempre  di  indice  di ricchezza, onde
situazioni   analoghe  vengono  diversamente  trattate  dalla  legge,
potendosi  pervenire  al  risultato  che  il  possesso  di una unita'
immobiliare  avente  identica rendita catastale comporti la decadenza
dall'assegnazione  dell'immobile di edilizia popolare se collocato in
altro  comune  e non invece se collocato nello stesso comune o comune
contermine.
    Ritenuto  che  dalla  soluzione  di  tale  questione  dipenda  la
definizione  della  controversia  in  quanto  il  comune  di Parma ha
dichiarato    la    decadenza    dell'assegnatario   in   conseguenza
dell'acquisto  di  un  immobile  da parte di un componente del nucleo
familiare  dell'assegnatario  con rendita superiore a quella prevista
dalla legge, sito nello stesso comune.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio e non manifestamente
infondata  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione
di  legittimita'  costituzionale della tabella Ad allegata alla legge
regionale n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito
di  rendita  catastale  di  cui alla lettera C) non si applichi anche
alle  unita'  immobiliari  site  nel  comune  di  residenza  e comuni
contermini.
    Sospende il presente giudizio.
    Ordina  la  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del
Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Bologna, addi' 25 maggio 2001
                        Il Presidente: Agnoli
    La  Corte  ad  integrazione  e modifica dell'ordinanza in data 25
maggio  2001,  ordina  che  la  suddetta  ordinanza sia notificata al
presidente   della   giunta  regionale  anziche'  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
        Bologna, addi' 29 maggio 2001
                        Il Presidente: Agnoli
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