N. 608 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2001
Ordinanza emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra comune di Parma e Rubaldo Giancarlo Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Emilia-Romagna - Assegnazione di alloggi di edilizia popolare - Decadenza in caso di acquisto di immobili, da parte di un componente del nucleo familiare dell'assegnatario, con rendita catastale superiore a quella prevista dalla legge, siti nel comune di residenza dell'assegnatario - Esclusione della decadenza per l'acquisto di dette unita' immobiliari e di quelle site nei comuni contermini come stabilito per gli immobili siti in comuni diversi da quello di residenza - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento tributario di situazioni indicative di identica capacita' contributiva. - Legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, tabella allegata A. - Costituzione, art. 3.(GU n.34 del 5-9-2001 )
LA CORTE DI APPELLO Nella causa civile n. 122 del ruolo generale dell'anno 2001 promossa dal comune di Parma, elettivamente domiciliato in Bologna, via Orfeo n. 22, presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines; Contro Rubaldo Giancarlo, elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi n. 36, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della tabella A allegata alla legge regionale (Emilia Romagna) n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito di rendita catastale di cui alla lettera c) non si applichi anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini, trattandosi pur sempre di indice di ricchezza, onde situazioni analoghe vengono diversamente trattate dalla legge, potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unita' immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune contermine. Ritenuto che dalla soluzione di tale questione dipenda la definizione della controversia in quanto il comune di Parma ha dichiarato la decadenza dell'assegnatario in conseguenza dell'acquisto di un immobile da parte di un componente del nucleo familiare dell'assegnatario con rendita superiore a quella prevista dalla legge, sito nello stesso comune.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale della tabella Ad allegata alla legge regionale n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito di rendita catastale di cui alla lettera C) non si applichi anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini. Sospende il presente giudizio. Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 25 maggio 2001 Il Presidente: Agnoli La Corte ad integrazione e modifica dell'ordinanza in data 25 maggio 2001, ordina che la suddetta ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale anziche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 29 maggio 2001 Il Presidente: Agnoli 01C0842