N. 610 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 2001

Ordinanza emessa il 9 gennaio 2001 dalla Corte dei conti sull'appello
proposto da Verrastro Giovanni contro Ministero del tesoro

Pensioni  di  guerra - Diritto al trattamento pensionistico del padre
  del  minore  morto  a causa di guerra solo dopo il cinquantottesimo
  anno  di  eta'  e  l'avvenuto  riconoscimento  della  inabilita'  a
  proficuo  lavoro,  anziche'  a  prescindere da tali condizioni come
  stabilito  per  la madre - Disparita' di trattamento tra il padre e
  la madre del minore in base al sesso.
- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 57.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.34 del 5-9-2001 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel giudizio di appello ad
istanza  di  Verrastro  Giovanni  avverso  la  sentenza della sezione
giurisdizionale  della  Basilicata  n. 55/1999  in data 21 gennaio-10
marzo 1999;
    Visto  l'atto  di  appello  iscritto  al n. 12360 del registro di
segreteria;
    Visti gli altri atti e documenti della causa;
    Uditi   nella   pubblica  udienza  in  data  9  gennaio  2001  il
consigliere  relatore  dott. Antonio Mazziotti Gomez de Teran, l'avv.
Angelo  Luongo per l'appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per
l'amministrazione;
    Ritenuto in

F a t t o

    Verrastro Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Luongo
ha  proposto  appello avverso la sentenza in epigrafe che ha respinto
il  ricorso  avverso  il  decreto  del  Ministero  del tesoro dell'11
ottobre  1991  e  la determinazione del direttore generale in data 21
novembre   1985,   avente   ad  oggetto  il  diniego  di  trattamento
pensionistico indiretto.
    L'appellante  sostiene  la  violazione di legge ravvisabile nella
incostituzionalita' della norma, sulla base della quale al ricorrente
con  la  sentenza impugnata e' stato negato trattamento pensionistico
indiretto, quale padre di minore morto a causa di guerra.
    Si  osserva  che riconoscere alla madre vedova del minore morto a
causa di guerra trattamento pensionistico indipendentemente dall'eta'
e  dall'idoneita'  a  proficuo  lavoro,  ai  sensi  della  lettera b)
dell'art. 57  del  d.P.R.  n. 915  del 1978 e negarlo al padre fino a
quando egli non abbia raggiunto l'eta' di 58 anni (ai sensi del primo
comma,  lettera  a), del citato art. 57) configura una violazione del
disposto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
    Si  eccepisce  in via preliminare l'illegittimita' costituzionale
della  lettera  a) del primo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 915 del
1978 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Sostiene l'appellante che la predetta disposizione stabilisce una
chiara  disparita'  di  trattamento nei confronti dei padri di minori
morti a causa della guerra, rispetto alle madri, in quanto, a parita'
di  condizioni,  riconosce alle madri vedove il diritto a trattamento
pensionistico   di   guerra   indipendentemente   dall'eta'  e  dalla
inabilita'   a  proficuo  lavoro,  mentre  nei  confronti  dei  padri
riconosce  lo  stesso diritto solo dopo il compimento del 58o anno di
eta',   ovvero   dopo   l'avvenuto   riconoscimento  della  precitata
inabilita'.
    Si afferma che nella fattispecie la norma riserva a due cittadini
due  trattamenti  diversi,  discriminando  sulla  base  del  sesso in
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Si  chiede  che  il  giudice di appello, ritenuto che il presente
giudizio  non puo' essere definito indipendentemente dalla violazione
della  eccepita  questione  di legittimita' costituzionale e ritenuto
altresi'  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale non e'
manifestamente  infondata,  voglia  disporre l'immediata trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo il giudizio in
corso.
    Nel  merito  si  insiste  per  l'accoglimento  dell'appello,  con
conseguente  riconoscimento  in  favore  del ricorrente del diritto a
conseguire  trattamento  pensionistico  privilegiato indiretto, quale
padre  di  minore  morto  a causa di guerra a decorrere dal 1o maggio
1981.
    In  udienza  l'avv.  Angelo  Luongo  ha insistito sulla sollevata
questione  di  legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3
della Costituzione.
    La  dott.ssa  Anna  Maria  Alimandi ha sostenuto che la questione
sollevata di legittimita' costituzionale e' manifestamente infondata.
                         I n  d i r i t t o
    Osserva  il  collegio che il ricorrente a seguito della morte del
figlio,  morto  per  uno  scoppio  di  un  ordigno bellico in data 28
settembre   1980,   aveva   proposto   istanza   per  il  trattamento
pensionistico di guerra e l'amministrazione del Tesoro aveva respinto
l'istanza  per  difetto  di presupposto del richiedente che non aveva
raggiunto l'eta' richiesta, ne' era inabile a proficuo lavoro.
    Di  fronte  all'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art. 57,
primo  comma,  lettera  b),  del  T.U. n. 915 del 1978, il giudice di
primo  grado ha ritenuto che la Corte costituzionale, con riferimento
a tale norma, ha affermato che la natura risarcitoria del trattamento
pensionistico   di   guerra  non  implica  identita'  assoluta  nelle
caratteristiche   e   negli  effetti  giuridici  rispetto  alla  pura
obbligazione   civilistica   di  risarcimento;  in  conseguenza  tale
peculiare  natura  risarcitoria  non  rende  irrazionali condizioni e
limiti  posti  dal  legislatore  per  il conseguimento del beneficio,
quando   nell'esercizio   della   sua  discrezionalita'  abbia  posto
condizioni  di  ammissibilita' al beneficio; ove il legislatore abbia
posto  delle  condizioni  di  ammissibilita'  alla  percezione  della
pensione  da  arte  del  padre, i diversi caratteri riconosciuti alla
pensione  di guerra sia di solidarieta' sia di una possibile funzione
alimentare,   giustificano   una  razionale  diversificazione  tra  i
soggetti  destinatari  beneficiari  del  trattamento  pensionistico e
cioe' al padre, al quale e' venuto meno il sostentamento e la madre a
titolo risarcitorio per la perdita del figlio.
    Ritiene  la  sezione  che  il ragionamento seguito dal giudice di
primo grado sia frutto di un equivoco.
    E' vero che la Corte costituzionale (ord. n. 293 in data 10 marzo
1988)  ha  affermato  che  la  natura  risarcitoria  del  trattamento
pensionistico  di guerra non esclude condizioni e limiti posti per il
conseguimento  del beneficio dal legislatore nell'esercizio della sua
discrezionalita' legislativa.
    Tuttavia  l'art. 57,  d.P.R. n. 915 del 1978 riconosce alla madre
del  minore  morto  a  causa  della  guerra trattamento pensionistico
indipendentemente  dall'eta'  e  dalla  idoneita'  a proficuo lavoro;
viceversa  lo stesso art. 57, comma 1, lettera a), riconosce al padre
lo  stesso  trattamento pensionistico solo dopo il compimento del 58o
anno  di eta', ovvero dopo l'avvenuto riconoscimento della inabilita'
a proficuo lavoro.
    Ritiene la sezione che la differenza tra il trattamento giuridico
del  padre  e  della  madre del minore morto a causa della guerra non
risiede  in  una diversita' di condizioni oggettive che giustifichino
un  diverso  trattamento  del  legislatore nell'esercizio del proprio
potere  discrezionale in ordine alla scelta legislativa da esso posta
in essere, ma esclusivamente nella differenza di sesso tra il padre e
la  madre  del  minore,  nel  senso  che  al primo viene riservato un
determinato  trattamento  giuridico e alla seconda viene riservato un
trattamento giuridico piu' favorevole.
    Osserva  altresi'  la sezione che non appare giustificabile sotto
il profilo costituzionale dell'art. 3 che alla madre sia riconosciuto
un    trattamento   pensionistico   indipendentemente   dall'eta'   e
dall'idoneita'   a   proficuo  lavoro,  mentre  al  padre  lo  stesso
trattamento  viene  attribuito  soltanto  quando egli abbia raggiunto
l'eta'  di  58  anni  ovvero  sia  riconosciuto non idoneo a proficuo
lavoro anche per una diversa ed ulteriore considerazione: e' noto che
la  Costituzione  attribuisce  un uguale diritto al lavoro all'uomo e
alla  donna  e  un diritto ad una retribuzione paritaria a parita' di
prestazione lavorativa svolta.
    Viceversa  la  disposizione  in  esame,  disponendo  la enunciata
disparita'  di trattamento tra il padre e la madre di un minore morto
a  causa  di guerra, sembra postulare la giustificazione che al padre
del  minore  compete  il trattamento pensionistico, quando egli abbia
raggiunto  una  determinata  eta'  ovvero  non  sia  nelle condizioni
fisiche  di  conseguire  un  reddito  adeguato  a causa della propria
inidoneita'  a  proficuo  lavoro;  viceversa alla madre del minore il
trattamento  pensionistico  compete  a  prescindere dall'eta' e dalla
idoneita'   a   proficuo   lavoro,   in   contrasto   col   principio
costituzionale  della parita' dell'uomo e della donna anche di fronte
al diritto al lavoro e alle conseguenti pari opportunita'.
    Ritiene  in  conseguenza la sezione che la quetione relativa alla
illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  in esame sia non
manifestamente  infondata, oltre che palesemente rilevante; pertanto,
ritenuto   che   il   presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  innanzi  esposta,  questa sezione dispone l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale, sospendendo il
giudizio in corso.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 57,
T.U. n. 915 del 1978 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
segreteria,  alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
    Cosi'  deciso in Roma nella camera di consiglio in data 9 gennaio
2001.
                      Il Presidente: Simonetti
         Il consigliere relatore: Mazziotti Gomez De Teran
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