N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2001
Ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a R.P.L.C. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano. - Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, 1o e 2o comma, art. 22, 23 e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.36 del 19-9-2001 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 11/2001 relativo alla minore R.P.L.C., nata il 9 ottobre 1994 in Bucaramanga (Colombia). Letti gli atti, osserva in Fatto e diritto Con istanza del 10 marzo 2001 i signori C. S., nato il 14 maggio 1956 in Pescara e C. N., nata il 12 febbraio 1959 in Chieti, ivi residenti, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore R. P. L. C. pronunciato dal "Juzgado Quinto de Familia" di Bucaramanga (Colombia) in data 19 febbraio 2001. Il 15 marzo 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento all'istanza. Comparsi all'udienza del 14 maggio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi C. e C. dichiaravano che i minori che il 30 gennaio 2001 dal tribunale di Bucaramanga avevano avuto in adozione la minore R. P. L. C. con sentenza del 19 febbraio 2001 ed avevano visto per la prima volta la bambina il 30 gennaio 2001; che erano partiti per Colombia il 27 gennaio 2001 ed erano tornati in Italia il 4 marzo 2001; che per le pratiche di adozione avevano dato incarico all'ente autorizzato CIFA verso la fine di ottobre 2000; che avevano ottenuto l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza in Italia della minore il 28 febbraio 2001; che erano stati in Colombia trentraquattro giorni assieme a C.; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile. Il 25 maggio 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2001. Rilevanza della questione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 647/2001). 01C0869