N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il 30 maggio 2001 dal tribunale per i minorenni di
L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a R.P.L.C.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo
  di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del
  diritto  di  famiglia  e dei minori - Mancata previsione - Illogica
  discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.
- Legge  31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e
  6,  in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, 1o e 2o
  comma,  art.  22,  23  e 25, e successive modif.; legge 31 dicembre
  1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.36 del 19-9-2001 )
                            IL TRIBUNALE


    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento di adozione
internazionale  n. 11/2001  relativo  alla minore R.P.L.C., nata il 9
ottobre 1994 in Bucaramanga (Colombia).
    Letti gli atti, osserva in

                           Fatto e diritto

    Con  istanza del 10 marzo 2001 i signori C. S., nato il 14 maggio
1956  in  Pescara  e  C.  N., nata il 12 febbraio 1959 in Chieti, ivi
residenti, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione,
nei  registri  dello  stato  civile del loro comune di residenza, del
provvedimento   straniero   di   adozione  della  minore  R. P. L. C.
pronunciato dal "Juzgado Quinto de Familia" di Bucaramanga (Colombia)
in data 19 febbraio 2001.
    Il   15   marzo   2001  il  p.m.m.  esprimeva  parere  favorevole
all'accoglimento all'istanza.
    Comparsi  all'udienza  del  14  maggio 2001 davanti al Presidente
dott.  Manera,  i coniugi C. e C. dichiaravano che i minori che il 30
gennaio  2001  dal tribunale di Bucaramanga avevano avuto in adozione
la  minore  R.  P. L. C. con sentenza del 19 febbraio 2001 ed avevano
visto  per  la  prima  volta la bambina il 30 gennaio 2001; che erano
partiti per Colombia il 27 gennaio 2001 ed erano tornati in Italia il
4  marzo  2001; che per le pratiche di adozione avevano dato incarico
all'ente  autorizzato CIFA verso la fine di ottobre 2000; che avevano
ottenuto  l'autorizzazione  all'ingresso  ed alla residenza in Italia
della  minore  il  28  febbraio  2001;  che  erano  stati in Colombia
trentraquattro  giorni  assieme  a  C.;  e chiedevano di nuovo che la
sentenza   straniera   fosse   subito  riconosciuta  in  Italia,  con
conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.
    Il  25 maggio 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del
p.m.m.  e  quindi  deliberava nella Camera di Consiglio del 30 maggio
2001.
                      Rilevanza della questione
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 647/2001). 01C0869