N. 650 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1997
Ordinanza emessa il 9 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 2001) dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra casa di spedizioni Gasperat S.r.l. e INPS Previdenza e assistenza sociale - Contributi di previdenza e assistenza sociale, a carico dei lavoratori, versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Esclusione dalla base imponibile contributiva - Incidenza sul principio di solidarieta' sociale - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto alla disciplina dei contributi relativi alla previdenza complementare conseguente alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/1990 e 421/1995 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.L. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, 4o comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155. - Costituzione, artt. 2, 3, e 38, secondo comma.(GU n.36 del 19-9-2001 )
IL PRETORE Il pretore di Bolzano in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa previdenziale n. 381/1994 r.g.l. promossa con ricorso depositato il 4 maggio 1994 dalla Societa' casa di spedizioni Gasperat S.r.l. rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Gostner e Claudio d'Alessandro giusta procura in calce al ricorso contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mosna giusta procura generale alle liti in atti, in opposizione al decreto ingiuntivo di questo pretore n. 724/1994: Osservato e ritenuto Che in sede monitoria l'istituto opposto ha azionato nei confronti della societa' opponente il credito di L. 64.553.592 - di cui L. 15.734.000 - per contributi sulla quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al fondo di previdenza delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime dal maggio 1985 all'ottobre 1990 ed il residuo importo per recupero della fiscalizzazione degli oneri sociali e per somme aggiuntive calcolate sino al 9 dicembre 1993; che nella presente sede di opposizione l'INPS, oltre a chiedere la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla deduzione che tale disposizione non sarebbe stata derogata, per la quota di contributo a carico dei dipendenti, dall'art. 1, quarto comma del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, domanda in via riconvenzionale la condanna della societa' opponente al pagamento per lo stesso periodo di cui sopra del contributo di solidarieta' introdotto dall'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, sostenendo che tale disposizione avrebbe abrogato quella di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 44/1985 cit. ed eccependo in via subordinata e con richiamo alla sentenza n. 427/1990 della Corte costituzionale l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 44 cit. per violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione; che l'assunto dell'INPS della intervenuta abrogazione della disposizione da ultimo citata ad opera dell'art. 9-bis della legge n. 166/1991 cit., non puo' essere condiviso dato che quest'ultima norma (il cui comma 1, primo periodo e' stato poi dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 421/1995 della Corte costituzionale e quindi sostituito dall'art. 1, comma 193 della recente legge 23 dicembre 1996, n. 662) esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate dal datore di lavoro a finanziamento di fondi di previdenza complementare estranee in quanto tali alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 cit. e suscettibili di formare oggetto soltanto di un contributo di solidarieta' (cfr. sent. n. 421/1995 cit., art. 9-bis comma 2 della legge n. 166/1991 cit., art. 12 della legge 21 aprile 1993, n. 124, art. 1, comma 194 della legge n. 662/1996 cit.) mentre il fondo degli impiegati delle imprese di spedizione e' "un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto il quale puo' chiamarsi "fondo di previdenza solo nel senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come retribuzione differita in funzione previdenziale" (Corte cost. n. 427/1990); che la non riconducibilita' del fondo in questione ai fondi integrativi previdenziali e' confermata anche dal comma 195 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 cit. che esclude l'applicabilita' ai "contributi" versati tra il settembre 1985 e il giugno 1991 al fondo di cui al decreto-legge n. 44/1985 del comma 194 relativo all'obbligo dei datori di lavoro che hanno omesso di versare i contributi previdenziali sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis comma 1 della legge n. 166 cit. di pagare il 15 per cento sui contributi omessi da devolversi, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore; che il tenore letterale dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985, che esclude invero dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale i "contributi" versati al fondo de quo senza operare alcuna distinzione tra quota a carico dei datori di lavoro e quota a carico del lavoratore e senza escludere i versamenti effettuati dal datore per conto dei dipendenti mediante trattenuta sulla retribuzione, impedisce d'altra parte, come giustamente sostiene la societa' opponente, di accedere all'assunto interpretativo dell'INPS secondo il quale la disposizione avrebbe ad oggetto esclusivamente i contributi datoriali in favore del fondo; che l'interpretazione dell'espressione "contributi" utilizzata dalla disposizione in questione come comprensiva anche dei contributi a carico dei dipendenti e' confortata dalla constatazione che in altre disposizioni come ad esempio l'art. 9-bis della legge n. 166/1991 cit., dirette a circo scrivere il relativo ambito di operativita' alle sole contribuzioni datoriali, si fa espressa menzione delle somme versate dai datori di lavoro; che la circostanza che nella sentenza n. 427/1990 la Corte costituzionale abbia per vero ritenuto, in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione (cfr. ordinanza di rimessione e sentenze nn. 4422/1987, 4023/1988, 829/1989), la natura innovativa e non interpretativa, rispetto all'art. 12 della legge n. 153/1969 cit., dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 cit. non puo' condurre a diversa conclusione posto che con effetto dalla sua entrata in vigore, e dunque per il periodo oggetto della presente controversia, la disposizione stessa comunque deroga, come la stessa Corte costituzionale afferma del resto nella detta sentenza, al criterio generale di determinazione della retribuzione imponibile escludendo dalla base imponibile dei contributi previdenziali obbligatori tutti i contributi versati al fondo in questione; che a norma delle fonti istitutive (art. 20 del C.C.N.L. corporativo 16 novembre 1933 per il personale impiegatizio delle dette imprese e artt. 4 e segg. dello statuto introdotto col C.C.N.L. corporativo 25 gennaio 1936, fonti rimaste in vigore in virtu' del d.leg. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e puntualmente richiamate dalla contrattazione collettiva postcorporativa: si vedano ad esempio gli artt. 37 del C.C.N.L. 26 luglio 1979 e 41 del C.C.N.L. 1 marzo 1991) il fondo e' invero alimentato da contributi, pari al 5% dello stipendio, suddivisi in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro, tenuto a trattenere la quota a carico del lavoratore e a versarla contemporaneamente alla propria quota al fondo che, all'atto del "licenziamento" (e cioe' al momento della cessazione del rapporto) eroghera' al dipendente l'intero ammontare del conto individuale in aggiunta alle indennita' di "licenziamento" (e cioe' di fine rapporto) contrattualmente previste; che interpretata come afferente sia alla quota contributiva a carico del datore di lavoro che a quella a carico dei lavoratori la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 non puo' sfuggire alle censure di violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione mosse dall'istituto opposto; che con la piu' volte citata sentenza n. 427/1990, la Corte costituzionale, richiamando un consolidato orientamento interpretativo della s.c. favorevole alla imposizione contributiva dei fondi integrativi del trattamento di fine rapporto ivi compreso, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 44/1985, quello in questione, ha invero affermato l'assoggettamento a contribuzione previdenziale quali quote di retribuzione accantonata delle somme versate al fondo dai datori di lavoro osservando che esonerandole il decreto-legge n. 44/1985, ha aggiunto all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge n. 153/1969 cit. una nuova voce che in sede di lavori parlamentari "si e ritenuto di giustificare per lo stretto legame esistente tra l'indennita' di anzianita' e le prestazioni del fondo" e ponendo in serio dubbio il grado di plausibilita' di tale ratio; che a questo pretore non sfugge che in una piu' recente sentenza (5 ottobre 1992 n. 10876) la Corte di cassazione ha negato l'assoggettabilita' a contribuzione dei versamenti sui conti destinati ad alimentare il fondo di previdenza dei dipendenti dei consorzi agrari sulla base dell'esclusione prevista dall'art. 12, n. 3, della legge n. 153/1969 cit. ritenendo l'applicabilita' di tale norma in ragione della sostanziale identificazione delle erogazioni del detto fondo, avente funzione integrativa del trattamento di fine rapporto, con l'indennita' di anzianita'; che come emerge dalla motivazione di tale sentenza, prodotta in extenso dalla societa' opponente, il principio ora riferito e' tuttavia stato affermato dalla Corte di cassazione con esclusivo riguardo ai versamenti effettuati dal datore di lavoro sui conti aziendali in favore del fondo dei dipendenti dei consorzi agrari, alimentato il resto da versamenti autonomamente effettuati dai lavoratori su distinti conti individuali; che anche a voler ritenere applicabile alle erogazioni datoriali in favore del fondo degli impiegati delle imprese di spedizione il principio affermato dalla s.c. con riguardo alle erogazioni datoriali in favore del fondo dei dipendenti dei consorzi agrari e a voler conseguentemente individuare la ratio dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985, per la parte relativa ai "contributi" datoriali al fondo, nell'assimilabilita' di questi versamenti alle somme accantonate dal datore di lavoro per trattamento di fine rapporto, tale assimilabilita' va negata per quanto attiene alle quote di "contributo" a carico degli impiegati; che diversamente dalle somme accantonate per t.f.r. e dalla quota a carico dei datori di lavoro dei "contributi" in questione, rapportate bensi' alla retribuzione ma accantonate e, rispettivamente, versate al fondo in aggiunta alla retribuzione corrisposta, la quota a carico del lavoratore e' invero trattenuta, come risulta dai fogli paga in atti, dalla retribuzione lorda maturata dal dipendente cosi' che essa altro non e' se non una parte della retribuzione corrisposta e contestualmente "sottratta" al lavoratore; che la sostanziale natura di erogazione strettamente retributiva dalla quota di "contributo" a carico degli impiegati delle imprese di spedizione impedisce dunque di ricondurne l'esenzione dall'imposizione contributiva obbligatoria sancita dall'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 alla previsione di esclusione dalla nozione di retribuzione imponibile di cui al n. 3, dell'art. 12 della legge n. 153/1969 cit.; che per la parte relativa ai "contributi" a carico dei dipendenti l'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 introduce pertanto un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento degli emolumenti retributivi alla contribuzione sociale obbligatoria sancita dalla disposizione generale dell'art. 12 della legge n. 153/1969, eccezione che appare dettata dall'esclusiva finalita' di favorire le quote contributive in questione rispetto alla generalita' delle erogazioni retributive cosi' da risultare irragionevole e ingiustificatamente discriminatrice; che in accoglimento della sollecitazione fatta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 427/1990, sia pure con riferimento alla quota contributiva datoriale, deve pertanto ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale, sollevata dal1'INPS, dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 cit. per violazione dell'art. 3 della Costituzione, non senza ricordare che il criterio secondo il quale "l'operativita' del principio di uguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole evocata come tertium comparationis, ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina piu' favorevole rispetto a quella indicata a comparazione", gia' affermato nella sentenza n. 427/1990, e' stato ribadito dalla Corte nella ricordata sentenza n. 421/1995 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1 primo periodo del decreto-legge n. 103/1991 cit. aggiunto dalla legge di conversione n. 166/1991 cit.; che la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 cit. sembra in contrasto anche col principio di solidarieta' enunciato dall'art. 2 della Costituzione correlato all'art. 38, secondo comma della Costituzione che non consente l'esenzione integrale da contribuzione previdenziale obbligatoria di quote di retribuzione (cfr. ancora sentt. n. 427/1990 e 421/1995 della Corte costituzionale); che e' appena il caso di aggiungere che la rilevanza della questione - comportata dalla circostanza che all'accoglimento della domanda monitoria dell'INPS e' d'ostacolo la disposizione discriminatrice dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge n. 44/1985 come sopra interpretata - non puo' essere posta in dubbio dall'invalidazione, sancita dall'art. 4, undicesimo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297, delle clausole contrattuali regolanti la materia del trattamento di fine rapporto e di quelle istitutive e regolatrici dei fondi aziendali integrativi del t.f.r. (cfr. cass. 29 novembre 1996, n. 10681, e 18 luglio 1995, n. 7774, in fattispecie relative peraltro al diverso istituto dell'integrazione dell'indennita' di anzianita' disposta dalla citata contrattazione collettiva in favore dei dipendenti esclusi dal fondo previdenziale de quo) posto che a prescindere dalle modalita' di restituzione ai lavoratori delle quote di "contributo" indebitamente trattenute dalla societa' opponente sulle retribuzioni degli impiegati dal maggio 1985 all'ottobre del 1990 la detta invalidazione non fa comunque venir meno, per le ragioni piu' sopra esposte, la natura sostanzialmente retributiva delle quote di "contributo" a carico dei lavoratori e la conseguente assoggettabilita' delle stesse alla contribuzione previdenziale obbligatoria, impedita dalla disposizione censurata di incostituzionalita'; che per gli esposti motivi va dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, come sopra interpretato, in relazione all'art. 3 nonche' in relazione agli artt. 2 e 38, secondo comma della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione nonche' agli artt. 2 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge n. 26 aprile 1985, n. 155, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Bolzano, addi' 9 luglio 1997. Il pretore: Muscetta 01C0870