N. 650 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1997

Ordinanza   emessa   il   9   luglio   1997   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il   9 luglio  2001)  dal  pretore  di  Bolzano  nel
procedimento civile vertente tra casa di spedizioni Gasperat S.r.l. e
INPS
Previdenza   e  assistenza  sociale  -  Contributi  di  previdenza  e
  assistenza  sociale,  a  carico  dei  lavoratori,  versati al Fondo
  nazionale   di  previdenza  per  gli  impiegati  delle  imprese  di
  spedizione  e  delle  agenzie  marittime  -  Esclusione  dalla base
  imponibile  contributiva  - Incidenza sul principio di solidarieta'
  sociale  -  Ingiustificato  trattamento di privilegio rispetto alla
  disciplina  dei  contributi  relativi alla previdenza complementare
  conseguente alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/1990 e
  421/1995 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- D.L.  1 marzo 1985, n. 44, art. 1, 4o comma, convertito in legge 26
  aprile 1985, n. 155.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 38, secondo comma.
(GU n.36 del 19-9-2001 )
                             IL PRETORE

    Il  pretore  di  Bolzano  in  funzione  di  giudice del lavoro ha
pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella  causa  previdenziale
n. 381/1994  r.g.l.  promossa con ricorso depositato il 4 maggio 1994
dalla  Societa'  casa  di  spedizioni Gasperat S.r.l. rappresentata e
difesa  dagli  avvocati Gerhard Gostner e Claudio d'Alessandro giusta
procura  in  calce  al  ricorso  contro  l'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Luigi Mosna
giusta  procura generale alle liti in atti, in opposizione al decreto
ingiuntivo di questo pretore n. 724/1994:
                        Osservato e ritenuto
    Che   in  sede  monitoria  l'istituto  opposto  ha  azionato  nei
confronti  della  societa' opponente il credito di L. 64.553.592 - di
cui   L. 15.734.000  -  per  contributi  sulla  quota  a  carico  dei
lavoratori  dei  contributi  versati  al  fondo  di  previdenza delle
imprese  di  spedizione  e  delle  agenzie  marittime dal maggio 1985
all'ottobre   1990   ed   il   residuo  importo  per  recupero  della
fiscalizzazione  degli oneri sociali e per somme aggiuntive calcolate
sino al 9 dicembre 1993;
        che  nella  presente  sede  di  opposizione  l'INPS,  oltre a
chiedere   la   conferma   dell'impugnato   decreto   ingiuntivo   in
applicazione  dell'art. 12  della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla
deduzione  che  tale  disposizione non sarebbe stata derogata, per la
quota  di  contributo  a  carico  dei dipendenti, dall'art. 1, quarto
comma  del  decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge
26 aprile  1985,  n. 155,  domanda in via riconvenzionale la condanna
della  societa'  opponente  al pagamento per lo stesso periodo di cui
sopra  del  contributo di solidarieta' introdotto dall'art. 9-bis del
decreto-legge 29 marzo  1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno
1991,  n. 166,  sostenendo  che  tale  disposizione  avrebbe abrogato
quella   di   cui  al  quarto  comma  dell'art. 1  del  decreto-legge
n. 44/1985  cit.  ed eccependo in via subordinata e con richiamo alla
sentenza  n. 427/1990  della  Corte  costituzionale  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 44 cit. per
violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione;
        che  l'assunto  dell'INPS della intervenuta abrogazione della
disposizione  da  ultimo  citata ad opera dell'art. 9-bis della legge
n. 166/1991  cit.,  non  puo'  essere condiviso dato che quest'ultima
norma  (il  cui  comma  1,  primo  periodo  e'  stato  poi dichiarato
illegittimo  dalla  sentenza n. 421/1995 della Corte costituzionale e
quindi   sostituito   dall'art. 1,  comma  193  della  recente  legge
23 dicembre   1996,   n. 662)   esclude  dalla  base  imponibile  dei
contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale le contribuzioni e
somme  versate  o accantonate dal datore di lavoro a finanziamento di
fondi  di  previdenza  complementare  estranee  in  quanto  tali alla
nozione  di retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge
n. 153  cit.  e  suscettibili  di  formare  oggetto  soltanto  di  un
contributo  di  solidarieta' (cfr. sent. n. 421/1995 cit., art. 9-bis
comma  2  della legge n. 166/1991 cit., art. 12 della legge 21 aprile
1993,  n. 124, art. 1, comma 194 della legge n. 662/1996 cit.) mentre
il  fondo  degli  impiegati  delle imprese di spedizione e' "un fondo
integrativo  del trattamento di fine rapporto il quale puo' chiamarsi
"fondo  di  previdenza  solo  nel senso in cui il trattamento di fine
rapporto   si  definisce  come  retribuzione  differita  in  funzione
previdenziale" (Corte cost. n. 427/1990);
        che  la  non riconducibilita' del fondo in questione ai fondi
integrativi   previdenziali   e'   confermata  anche  dal  comma  195
dell'art. 1 della legge n. 662/1996 cit. che esclude l'applicabilita'
ai  "contributi"  versati  tra  il settembre 1985 e il giugno 1991 al
fondo  di  cui  al  decreto-legge  n. 44/1985  del comma 194 relativo
all'obbligo  dei  datori  di  lavoro  che  hanno  omesso di versare i
contributi   previdenziali   sulle   contribuzioni  e  somme  di  cui
all'art. 9-bis  comma  1  della legge n. 166 cit. di pagare il 15 per
cento  sui contributi omessi da devolversi, ai sensi dell'art. 9-bis,
comma 2, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore;
        che   il  tenore  letterale  dell'art. 1,  quarto  comma  del
decreto-legge  n. 44/1985,  che  esclude invero dalla base imponibile
dei  contributi  di  previdenza  e  assistenza sociale i "contributi"
versati  al fondo de quo senza operare alcuna distinzione tra quota a
carico  dei  datori di lavoro e quota a carico del lavoratore e senza
escludere i versamenti effettuati dal datore per conto dei dipendenti
mediante trattenuta sulla retribuzione, impedisce d'altra parte, come
giustamente  sostiene  la societa' opponente, di accedere all'assunto
interpretativo  dell'INPS secondo il quale la disposizione avrebbe ad
oggetto esclusivamente i contributi datoriali in favore del fondo;
        che     l'interpretazione    dell'espressione    "contributi"
utilizzata dalla disposizione in questione come comprensiva anche dei
contributi  a carico dei dipendenti e' confortata dalla constatazione
che  in  altre  disposizioni come ad esempio l'art. 9-bis della legge
n. 166/1991  cit.,  dirette  a  circo  scrivere il relativo ambito di
operativita'  alle  sole  contribuzioni  datoriali,  si  fa  espressa
menzione delle somme versate dai datori di lavoro;
        che  la  circostanza  che nella sentenza n. 427/1990 la Corte
costituzionale   abbia   per   vero   ritenuto,   in   contrasto  con
l'orientamento   della   Corte   di  cassazione  (cfr.  ordinanza  di
rimessione  e sentenze nn. 4422/1987, 4023/1988, 829/1989), la natura
innovativa  e  non  interpretativa,  rispetto all'art. 12 della legge
n. 153/1969   cit.,   dell'art. 1,  quarto  comma  del  decreto-legge
n. 44/1985 cit. non puo' condurre a diversa conclusione posto che con
effetto  dalla sua entrata in vigore, e dunque per il periodo oggetto
della  presente controversia, la disposizione stessa comunque deroga,
come  la  stessa  Corte  costituzionale afferma del resto nella detta
sentenza,  al  criterio generale di determinazione della retribuzione
imponibile   escludendo   dalla   base   imponibile   dei  contributi
previdenziali  obbligatori  tutti  i  contributi  versati al fondo in
questione;
        che  a  norma  delle  fonti  istitutive (art. 20 del C.C.N.L.
corporativo  16 novembre  1933  per  il  personale impiegatizio delle
dette imprese e artt. 4 e segg. dello statuto introdotto col C.C.N.L.
corporativo  25 gennaio  1936,  fonti rimaste in vigore in virtu' del
d.leg. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e puntualmente richiamate dalla
contrattazione  collettiva  postcorporativa: si vedano ad esempio gli
artt. 37  del C.C.N.L. 26 luglio 1979 e 41 del C.C.N.L. 1 marzo 1991)
il  fondo  e'  invero  alimentato  da  contributi,  pari  al 5% dello
stipendio,  suddivisi  in  parti  uguali  tra  lavoratore e datore di
lavoro,  tenuto  a  trattenere  la  quota a carico del lavoratore e a
versarla contemporaneamente alla propria quota al fondo che, all'atto
del   "licenziamento"  (e  cioe'  al  momento  della  cessazione  del
rapporto)  eroghera'  al  dipendente  l'intero  ammontare  del  conto
individuale  in  aggiunta alle indennita' di "licenziamento" (e cioe'
di fine rapporto) contrattualmente previste;
        che interpretata come afferente sia alla quota contributiva a
carico  del  datore di lavoro che a quella a carico dei lavoratori la
disposizione  di  cui  all'art. 1,  quarto  comma  del  decreto-legge
n. 44/1985 non puo' sfuggire alle censure di violazione degli artt. 3
e 2 della Costituzione mosse dall'istituto opposto;
        che  con  la piu' volte citata sentenza n. 427/1990, la Corte
costituzionale,     richiamando     un    consolidato    orientamento
interpretativo  della  s.c.  favorevole alla imposizione contributiva
dei  fondi integrativi del trattamento di fine rapporto ivi compreso,
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del decreto-legge n. 44/1985,
quello   in   questione,  ha  invero  affermato  l'assoggettamento  a
contribuzione  previdenziale  quali quote di retribuzione accantonata
delle  somme  versate  al  fondo  dai datori di lavoro osservando che
esonerandole  il  decreto-legge n. 44/1985, ha aggiunto all'elenco di
cui  al  secondo  comma dell'art. 12 della legge n. 153/1969 cit. una
nuova  voce  che  in  sede  di  lavori parlamentari "si e ritenuto di
giustificare  per  lo  stretto  legame  esistente tra l'indennita' di
anzianita'  e  le prestazioni del fondo" e ponendo in serio dubbio il
grado di plausibilita' di tale ratio;
        che  a  questo  pretore  non  sfugge  che in una piu' recente
sentenza  (5  ottobre 1992 n. 10876) la Corte di cassazione ha negato
l'assoggettabilita'   a   contribuzione   dei  versamenti  sui  conti
destinati  ad  alimentare  il  fondo di previdenza dei dipendenti dei
consorzi  agrari  sulla  base  dell'esclusione prevista dall'art. 12,
n. 3, della legge n. 153/1969 cit. ritenendo l'applicabilita' di tale
norma  in  ragione della sostanziale identificazione delle erogazioni
del  detto fondo, avente funzione integrativa del trattamento di fine
rapporto, con l'indennita' di anzianita';
        che  come emerge dalla motivazione di tale sentenza, prodotta
in  extenso  dalla  societa'  opponente, il principio ora riferito e'
tuttavia  stato  affermato  dalla  Corte  di cassazione con esclusivo
riguardo  ai  versamenti  effettuati  dal  datore di lavoro sui conti
aziendali  in  favore  del  fondo dei dipendenti dei consorzi agrari,
alimentato  il  resto  da  versamenti  autonomamente  effettuati  dai
lavoratori su distinti conti individuali;
        che  anche  a  voler  ritenere  applicabile  alle  erogazioni
datoriali  in  favore  del  fondo  degli  impiegati  delle imprese di
spedizione  il  principio  affermato  dalla  s.c.  con  riguardo alle
erogazioni  datoriali in favore del fondo dei dipendenti dei consorzi
agrari  e  a voler conseguentemente individuare la ratio dell'art. 1,
quarto  comma  del decreto-legge n. 44/1985, per la parte relativa ai
"contributi"  datoriali  al  fondo,  nell'assimilabilita'  di  questi
versamenti   alle   somme   accantonate  dal  datore  di  lavoro  per
trattamento  di  fine  rapporto,  tale  assimilabilita' va negata per
quanto attiene alle quote di "contributo" a carico degli impiegati;
        che  diversamente  dalle somme accantonate per t.f.r. e dalla
quota  a  carico  dei datori di lavoro dei "contributi" in questione,
rapportate    bensi'    alla    retribuzione    ma   accantonate   e,
rispettivamente,  versate  al  fondo  in  aggiunta  alla retribuzione
corrisposta,  la  quota a carico del lavoratore e' invero trattenuta,
come  risulta  dai  fogli  paga  in  atti,  dalla  retribuzione lorda
maturata  dal dipendente cosi' che essa altro non e' se non una parte
della  retribuzione  corrisposta  e  contestualmente  "sottratta"  al
lavoratore;
        che   la   sostanziale   natura  di  erogazione  strettamente
retributiva  dalla  quota  di  "contributo"  a carico degli impiegati
delle   imprese   di   spedizione   impedisce  dunque  di  ricondurne
l'esenzione   dall'imposizione   contributiva   obbligatoria  sancita
dall'art. 1,   quarto   comma   del   decreto-legge  n. 44/1985  alla
previsione  di esclusione dalla nozione di retribuzione imponibile di
cui al n. 3, dell'art. 12 della legge n. 153/1969 cit.;
        che  per  la  parte  relativa  ai  "contributi"  a carico dei
dipendenti   l'art. 1,  quarto  comma  del  decreto-legge  n. 44/1985
introduce     pertanto     un'eccezione    alla    regola    generale
dell'assoggettamento  degli emolumenti retributivi alla contribuzione
sociale obbligatoria sancita dalla disposizione generale dell'art. 12
della  legge n. 153/1969, eccezione che appare dettata dall'esclusiva
finalita'  di  favorire  le  quote contributive in questione rispetto
alla  generalita'  delle  erogazioni  retributive  cosi' da risultare
irragionevole e ingiustificatamente discriminatrice;
        che  in  accoglimento della sollecitazione fatta dalla stessa
Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n. 427/1990,  sia  pure con
riferimento   alla   quota   contributiva  datoriale,  deve  pertanto
ritenersi   la   non   manifesta   infondatezza  della  questione  di
illegittimita'   costituzionale,  sollevata  dal1'INPS,  dell'art. 1,
quarto   comma  del  decreto-legge  n. 44/1985  cit.  per  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione, non senza ricordare che il criterio
secondo  il quale "l'operativita' del principio di uguaglianza non e'
unidirezionalmente  e necessariamente diretta ad estendere la portata
di una disciplina piu' favorevole evocata come tertium comparationis,
ma  puo'  dispiegarsi  anche  nel senso di rimuovere l'ingiustificato
privilegio  di  una  disciplina  piu'  favorevole  rispetto  a quella
indicata  a comparazione", gia' affermato nella sentenza n. 427/1990,
e'  stato  ribadito  dalla Corte nella ricordata sentenza n. 421/1995
dichiarativa   dell'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 9-bis,
comma  1  primo  periodo  del decreto-legge n. 103/1991 cit. aggiunto
dalla legge di conversione n. 166/1991 cit.;
        che  la  disposizione  di  cui  all'art. 1,  quarto comma del
decreto-legge n. 44/1985 cit. sembra in contrasto anche col principio
di  solidarieta'  enunciato  dall'art. 2 della Costituzione correlato
all'art. 38,  secondo  comma  della  Costituzione  che  non  consente
l'esenzione  integrale da contribuzione previdenziale obbligatoria di
quote  di  retribuzione  (cfr.  ancora  sentt. n. 427/1990 e 421/1995
della Corte costituzionale);
        che  e'  appena  il caso di aggiungere che la rilevanza della
questione  -  comportata dalla circostanza che all'accoglimento della
domanda   monitoria   dell'INPS   e'   d'ostacolo   la   disposizione
discriminatrice    dell'art. 1,    quarto comma   del   decreto-legge
n. 44/1985  come sopra interpretata - non puo' essere posta in dubbio
dall'invalidazione, sancita dall'art. 4, undicesimo comma della legge
29 maggio  1982,  n. 297,  delle  clausole  contrattuali regolanti la
materia  del  trattamento  di  fine rapporto e di quelle istitutive e
regolatrici  dei  fondi  aziendali integrativi del t.f.r. (cfr. cass.
29 novembre 1996, n. 10681, e 18 luglio 1995, n. 7774, in fattispecie
relative    peraltro    al    diverso    istituto   dell'integrazione
dell'indennita'  di  anzianita'  disposta dalla citata contrattazione
collettiva  in  favore dei dipendenti esclusi dal fondo previdenziale
de  quo)  posto  che a prescindere dalle modalita' di restituzione ai
lavoratori delle quote di "contributo" indebitamente trattenute dalla
societa' opponente sulle retribuzioni degli impiegati dal maggio 1985
all'ottobre  del  1990  la  detta invalidazione non fa comunque venir
meno,  per  le  ragioni piu' sopra esposte, la natura sostanzialmente
retributiva  delle quote di "contributo" a carico dei lavoratori e la
conseguente   assoggettabilita'   delle   stesse  alla  contribuzione
previdenziale  obbligatoria, impedita dalla disposizione censurata di
incostituzionalita';
        che  per  gli  esposti motivi va dichiarata la rilevanza e la
non   manifesta   infondatezza   della  questione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  quarto  comma del decreto-legge 1 marzo
1985,  n. 44,  convertito  nella  legge  26 aprile 1985, n. 155, come
sopra interpretato, in relazione all'art. 3 nonche' in relazione agli
artt. 2 e 38, secondo comma della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
all'art. 3  della  Costituzione  nonche'  agli  artt. 2 e 38, secondo
comma,   della   Costituzione,   la   questione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  quarto  comma del decreto-legge 1 marzo
1985,  n. 44, convertito nella legge n. 26 aprile 1985, n. 155, nella
parte  in  cui  esclude  dalla  base  imponibile  dei  contributi  di
previdenza  e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei
contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due camere del Parlamento.
    Bolzano, addi' 9 luglio 1997.
                        Il pretore: Muscetta
01C0870