N. 658 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2001
Ordinanza emessa il 24 maggio 2001 dal tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Fincantieri S.p.a. e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilita', stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principia di ragionevolezza e di uguaglianza, nonche' di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990, 376/1995, 211/1997, 229/1999 e 416/1999. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5. - Costituzione, art. 3. IL GIUDICE DEL LAVORO(GU n.36 del 19-9-2001 )
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 aprile 2001; Rilevato che la societa' ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al rimborso parziale della contribuzione versata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo 1 luglio 1988/30 giugno 1998, per un importo pari a complessive L. 315.282.351, oltre interessi e rivalutazione monetaria; Rilevato che nella materia oggetto del presente procedimento e' intervenuto l'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 a norma del quale "l'art. 3, comma quarto del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali"; Ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 non ha natura di interpretazione autentica; ed invero, deve ritenersi che la natura interpretativa e' propria soltanto di quelle leggi o di quelle disposizioni che, saldandosi ad altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime, chiarendone esplicitamente il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fme in ogni caso di imporre all'interprete un significato normativo gia' insito nella disposizione interpretata (cfr. Corte costituzionale n. 233/1998; Corte costituzionale n. 15/1995). Nel caso di specie, risulta per contro evidente che il testo della norma interpretante non appare connesso con quello della norma interpretata, posto che l'art. 3, quinto comma del decreto-legge n. 726/1984 prevede che "per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro la quota di contribuzione e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori". La norma interpretata, dunque, non ha riguardo all'elemento ed alla materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, bensi' si occupa di stabilire l'aliquota contributiva applicabile ai c.f.l. (al riguardo, si veda anche la successiva legge n. 173/1988, che ha fissato tale aliquota al 50%, nonche' la legge n. 407/1990, che a sua volta ha fissato l'aliquota stessa al 25%); cio' appare ancor piu' evidente ove si consideri che tutta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', che in passato ha unanimamente ritenuto applicabile anche ai c.f.l. la fiscalizzazione degli oneri sociali, non e' giunta a tale conclusione sulla base di una determinata interpretazione dell'art. 3, quinto comma del decreto legge n. 726/1984, bensi' sulla scorta del combinato disposto della disciplina dettata dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 e dall'art. 3, quinto comma decreto-legge in oggetto, il quale ultimo stabilisce che "ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal precedente decreto". In altri termini, la giurisprudenza e' pervenuta alla conclusione della compatibilita' dei due istituti in questione sulla scorta del seguente sillogismo giuridico: il contratto di formazione e lavoro rientra (salvo taluni elementi specializzanti) nella piu' ampia categoria dei rapporti di lavoro subordinato, e quindi ad esso si applicano le disposizioni legislative che disciplinano questi ultimi rapporti, salvo deroghe espresse (art. 3, quinto comma decreto-legge n. 726/1984); per i rapporti di lavoro subordinato la normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali riconosce il relativo beneficio (legge 7 aprile 1977, n. 102); la suddetta normativa non ha mai escluso ne' esplicitamente ne' implicitamente il contratto di formazione e lavoro dal suo ambito applicativo; nessuna esclusione e' ravvisabile neppure nella normativa in materia di contratto di formazione e lavoro; ergo: la f.o.s. e' applicabile anche ai c.f.l.; Ritenuto, alla stregua di quanto sopra, che la disposizione di cui all'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 introduce per la prima volta l'elemento della fiscalizzazione degli oneri sociali del tutto assente nella disposizione interpretata, con l'effetto che la stessa non puo' definirsi di interpretazione autentica (invero, del tutto inconferente e', sotto lo specifico profilo, l'autodefinizione contenuta nella norma), difettando l'ineludibile finalita' di chiarire il significato di una disposizione oscura o polisensa, bensi' norma innovativa con efficacia retroattiva; cio' che appare confermato: dall'assenza di qualunque contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione della normativa de qua, avendo la giurisprudenza sia di legittimita' (cfr. Cass. 3114/2001; Cass. 5305/2000; Cass. 576/1998; Cass. 9495/1997) che di merito (cfr., tra le tante, trib. Torino 7 febbraio 1997; trib. Milano 5 ottobre 1996; trib. La Spezia 18 dicembre 2000) unanimamente affermato la piena applicabilita' della f.o.s. anche ai contratti di formazione e lavoro; dalla sussistenza di un notevole lasso di tempo (ben 16 anni) tra la norma (asseritamente) interpretata e quella interpretante; Ritenuto che il contrasto tra il fine perseguito dal legislatore e lo strumento utilizzato configura "un caso esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa", costituente di per se' motivo di incostituzionalita' (Corte costituzionale n. 187/1981), e che laddove la normativa impugnata non si presenti realmente interpretativa, venendo a sostituire la precedente disposizione anziche' a renderne inequivoco il significato, si prospetta una violazione dell'art. 3 Cost., per intrinseca irragionevolezza dell'intervento legislativo, ravvisabile nell'avere il legislatore distorto la funzione tipica dell'interpretazione autentica, utilizzando uno strumento non coerente con il contenuto (cfr. anche Corte costituzionale n. 155/1990); Rilevato, peraltro, che alla stregua di altro orientamento espresso dalla Corte costituzionale "e' irrilevante, nel giudizio di costituzionalita', verificare se una norma abbia carattere interpretativo ovvero abbia portata innovativa con efficacia retroattiva, perche' in entrambi i casi la legge e' pur sempre soggetta al controllo di conformita' al canone generale di ragionevolezza" (Corte costituzionale n. 432/1997); in particolare "il principio di irretroattivita' ha garanzia costituzionale specifica solo con riguardo alla materia penale e, se e' pur vero che esso mantiene per le altre materie valore di principio generale, non impedisce al legislatore di adottare norme dotate di efficacia retroattiva, ove queste vengano a trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti" (Corte costituzionale n. 376/1995 nonche', da ultimo, Corte costituzionale n. 229/1999); Rilevato che tra i "principi o valori costituzionalmente protetti" la giurisprudenza costituzionale annovera "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti" (Corte cost. n. 416/1999, nonche' Corte costituzionale n. 211/1997 e 390/1995); Ritenuto che la disposizione in commento si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di affidamento, quale si estrinseca nella regola per cui un soggetto deve poter conoscere lo stato di diritto in base al quale opera, senza che questo possa essere poi arbitrariamente modificato con effetti retroattivi nuovi e non prevedibili al momento del suo agire e, in particolare, dell'adozione di determinate scelte imprenditoriali; in particolare, la violazione del principio di affidamento si ritiene violato, nel caso di specie, soprattutto in considerazione: della gia' sottolineata sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale sia di merito che di legittimita' che ha sempre unanimamente ritenuto applicabile il beneficio della f.o.s. ai contratti di formazione e lavoro; della gia', pure sottolineata, sussistenza di un notevole lasso di tempo intercorrente tra la normativa (asseritamente) interpretata e la disciplina dettata dall'art. 3, comma 5, legge n. 388/2000; dalla inconfigurabilita', allo stato, di un'adeguata ragione giustificativa dell'efficacia retroattiva della norma a fronte, per converso, di precise argomentazioni volte a giustificare l'applicabilita' della f.o.s. ai contratti di formazione e lavoro, in primis quella per quale scopo della fiscalizzazione degli oneri sociali e' quello di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese, mentre scopo dei contratti di formazione e lavoro e' quello di favorire l'occupazione giovanile e di migliorare la qualificazione professionale del lavoratore, donde la piena e plausibile compatibilita' tra i due istituti; del resto, la circostanza che la misura del beneficio contributivo accordato ai c.f.l. e' andata, dal 1 giugno 1988, progressivamente decrescendo fino a ridursi, dal 1 gennaio 1991 in poi, a un beneficio pari al solo 25% in meno dei contributi normalmente dovuti dal datore di lavoro (venendo anche meno, per effetto del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge n. 291/1988, l'equiparazione con la categoria degli apprendisti, la sola che, in qualche modo, poteva offrire un appiglio alla diversa tesi dell'inapplicabilita' della f.o.s. ai c.f.l.), rafforza l'assunto della piena compatibilita' dei due istituti; Ritenuto, pertanto, che appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dedotta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla societa' ricorrente; Ritenuto, altresi', che la questione e' rilevante anche nel presente giudizio, in cui la societa' ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al rimborso parziale della contribuzione versata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo 1 luglio 1988/30 giugno 1998, per un importo complessivo pari a L. 315.282.351, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e affidamento, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, comma 5, legge n. 388/2000 laddove stabilisce che "l'art. 3, quinto comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali"; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Gorizia, addi' 24 maggio 2001 Il giudice: Masiello 01C0878