N. 658 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  24  maggio  2001  dal tribunale di Gorizia nel
procedimento civile vertente tra Fincantieri S.p.a. e I.N.P.S.

Previdenza  e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione
  degli   oneri  sociali  -  Inapplicabilita',  stabilita  con  norma
  innovativa,   autoqualificata   interpretativa,   ai  contratti  di
  formazione  e lavoro - Lesione dei principia di ragionevolezza e di
  uguaglianza,  nonche'  di certezza del diritto e di affidamento del
  cittadino  - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento
  alle  sentenze  della  Corte costituzionale nn. 155/1990, 376/1995,
  211/1997, 229/1999 e 416/1999.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
                        IL GIUDICE DEL LAVORO
(GU n.36 del 19-9-2001 )
    A  scioglimento  della  riserva  assunta all'udienza del 5 aprile
2001;
    Rilevato che la societa' ricorrente agisce per l'accertamento del
proprio diritto al riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione
degli oneri sociali ai lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro e per la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al
rimborso  parziale  della  contribuzione  versata  per  i  lavoratori
assunti  con  contratto  di  formazione e lavoro nel periodo 1 luglio
1988/30 giugno    1998,   per   un   importo   pari   a   complessive
L. 315.282.351, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
    Rilevato  che  nella materia oggetto del presente procedimento e'
intervenuto  l'art. 68,  comma 5, legge n. 388/2000 a norma del quale
"l'art. 3,  comma  quarto  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di
formazione  e  lavoro  non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali";
    Ritenuto  che  la  disposizione  contenuta nell'art. 68, comma 5,
legge  n. 388/2000  non  ha  natura  di interpretazione autentica; ed
invero,  deve  ritenersi  che  la  natura  interpretativa  e' propria
soltanto  di quelle leggi o di quelle disposizioni che, saldandosi ad
altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente
sul    significato    normativo   di   queste   ultime,   chiarendone
esplicitamente  il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone
o  enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fme in ogni caso
di  imporre all'interprete un significato normativo gia' insito nella
disposizione  interpretata  (cfr.  Corte  costituzionale n. 233/1998;
Corte costituzionale n. 15/1995).
    Nel  caso  di  specie,  risulta  per contro evidente che il testo
della  norma interpretante non appare connesso con quello della norma
interpretata,  posto  che  l'art. 3,  quinto  comma del decreto-legge
n. 726/1984  prevede  che  "per i lavoratori assunti con contratti di
formazione  e  lavoro  la  quota di contribuzione e' dovuta in misura
fissa  corrispondente  a  quella  prevista  per gli apprendisti dalla
legge  19  gennaio  1955,  n. 25  e  successive  modificazioni, ferma
restando  la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle misure
previste per la generalita' dei lavoratori".
    La  norma  interpretata,  dunque, non ha riguardo all'elemento ed
alla  materia  della  fiscalizzazione  degli oneri sociali, bensi' si
occupa di stabilire l'aliquota contributiva applicabile ai c.f.l. (al
riguardo,  si  veda  anche  la  successiva  legge n. 173/1988, che ha
fissato tale aliquota al 50%, nonche' la legge n. 407/1990, che a sua
volta  ha  fissato  l'aliquota stessa al 25%); cio' appare ancor piu'
evidente  ove si consideri che tutta la giurisprudenza, sia di merito
che   di  legittimita',  che  in  passato  ha  unanimamente  ritenuto
applicabile  anche  ai c.f.l. la fiscalizzazione degli oneri sociali,
non  e'  giunta  a  tale  conclusione  sulla  base di una determinata
interpretazione   dell'art. 3,   quinto   comma   del  decreto  legge
n. 726/1984,   bensi'  sulla  scorta  del  combinato  disposto  della
disciplina  dettata  dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 e dall'art. 3,
quinto comma decreto-legge in oggetto, il quale ultimo stabilisce che
"ai  contratti  di  formazione  e lavoro si applicano le disposizioni
legislative  che  disciplinano  i  rapporti  di lavoro subordinato in
quanto non siano derogate dal precedente decreto".
    In altri termini, la giurisprudenza e' pervenuta alla conclusione
della  compatibilita'  dei due istituti in questione sulla scorta del
seguente  sillogismo  giuridico:  il contratto di formazione e lavoro
rientra  (salvo  taluni  elementi  specializzanti)  nella  piu' ampia
categoria  dei  rapporti  di  lavoro subordinato, e quindi ad esso si
applicano  le disposizioni legislative che disciplinano questi ultimi
rapporti,  salvo deroghe espresse (art. 3, quinto comma decreto-legge
n. 726/1984); per i rapporti di lavoro subordinato la normativa sulla
fiscalizzazione  degli  oneri sociali riconosce il relativo beneficio
(legge  7  aprile  1977,  n. 102);  la  suddetta normativa non ha mai
escluso   ne'  esplicitamente  ne'  implicitamente  il  contratto  di
formazione e lavoro dal suo ambito applicativo; nessuna esclusione e'
ravvisabile  neppure  nella  normativa  in  materia  di  contratto di
formazione e lavoro; ergo: la f.o.s. e' applicabile anche ai c.f.l.;
    Ritenuto,  alla  stregua  di quanto sopra, che la disposizione di
cui  all'art. 68,  comma  5, legge n. 388/2000 introduce per la prima
volta  l'elemento della fiscalizzazione degli oneri sociali del tutto
assente  nella disposizione interpretata, con l'effetto che la stessa
non  puo'  definirsi  di interpretazione autentica (invero, del tutto
inconferente   e',  sotto  lo  specifico  profilo,  l'autodefinizione
contenuta   nella   norma),  difettando  l'ineludibile  finalita'  di
chiarire  il  significato  di  una  disposizione  oscura o polisensa,
bensi'  norma  innovativa  con efficacia retroattiva; cio' che appare
confermato:
        dall'assenza  di  qualunque  contrasto  giurisprudenziale  in
ordine   all'interpretazione   della  normativa  de  qua,  avendo  la
giurisprudenza  sia  di  legittimita'  (cfr.  Cass.  3114/2001; Cass.
5305/2000;  Cass. 576/1998; Cass. 9495/1997) che di merito (cfr., tra
le  tante, trib. Torino 7 febbraio 1997; trib. Milano 5 ottobre 1996;
trib.  La  Spezia  18  dicembre 2000) unanimamente affermato la piena
applicabilita'  della  f.o.s.  anche  ai  contratti  di  formazione e
lavoro;
        dalla sussistenza di un notevole lasso di tempo (ben 16 anni)
tra la norma (asseritamente) interpretata e quella interpretante;
    Ritenuto  che il contrasto tra il fine perseguito dal legislatore
e  lo  strumento utilizzato configura "un caso esemplare di sviamento
strumentale  della  funzione  legislativa",  costituente  di  per se'
motivo  di  incostituzionalita' (Corte costituzionale n. 187/1981), e
che   laddove  la  normativa  impugnata  non  si  presenti  realmente
interpretativa,  venendo  a  sostituire  la  precedente  disposizione
anziche'  a  renderne  inequivoco  il  significato,  si prospetta una
violazione   dell'art. 3   Cost.,   per  intrinseca  irragionevolezza
dell'intervento  legislativo,  ravvisabile  nell'avere il legislatore
distorto   la   funzione   tipica   dell'interpretazione   autentica,
utilizzando  uno  strumento non coerente con il contenuto (cfr. anche
Corte costituzionale n. 155/1990);
    Rilevato,  peraltro,  che  alla  stregua  di  altro  orientamento
espresso  dalla Corte costituzionale "e' irrilevante, nel giudizio di
costituzionalita',   verificare   se   una   norma   abbia  carattere
interpretativo   ovvero   abbia   portata  innovativa  con  efficacia
retroattiva,  perche'  in  entrambi  i  casi  la  legge e' pur sempre
soggetta   al   controllo   di  conformita'  al  canone  generale  di
ragionevolezza"  (Corte  costituzionale  n. 432/1997); in particolare
"il   principio   di   irretroattivita'  ha  garanzia  costituzionale
specifica solo con riguardo alla materia penale e, se e' pur vero che
esso  mantiene per le altre materie valore di principio generale, non
impedisce  al  legislatore  di  adottare  norme  dotate  di efficacia
retroattiva,  ove  queste  vengano a trovare adeguata giustificazione
sul  piano  della  ragionevolezza  e  non si pongano in contrasto con
altri   principi   o   valori   costituzionalmente  protetti"  (Corte
costituzionale  n. 376/1995  nonche', da ultimo, Corte costituzionale
n. 229/1999);
    Rilevato   che   tra  i  "principi  o  valori  costituzionalmente
protetti"  la  giurisprudenza  costituzionale annovera "l'affidamento
del   cittadino  nella  sicurezza  giuridica  che,  quale  essenziale
elemento dello stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni
retroattive,  le  quali  trasmodino  in un regolamento irrazionale di
situazioni  sostanziali  fondate  su  leggi  precedenti" (Corte cost.
n. 416/1999, nonche' Corte costituzionale n. 211/1997 e 390/1995);
    Ritenuto che la disposizione in commento si pone in contrasto con
l'art. 3  della  Costituzione  sotto  il profilo della violazione del
principio di affidamento, quale si estrinseca nella regola per cui un
soggetto  deve  poter  conoscere lo stato di diritto in base al quale
opera,  senza  che questo possa essere poi arbitrariamente modificato
con  effetti  retroattivi  nuovi e non prevedibili al momento del suo
agire   e,   in  particolare,  dell'adozione  di  determinate  scelte
imprenditoriali;  in  particolare,  la  violazione  del  principio di
affidamento  si  ritiene  violato, nel caso di specie, soprattutto in
considerazione:
        della   gia'   sottolineata   sussistenza   di  un  indirizzo
giurisprudenziale  sia  di  merito  che di legittimita' che ha sempre
unanimamente  ritenuto  applicabile  il  beneficio  della  f.o.s.  ai
contratti di formazione e lavoro;
        della  gia',  pure  sottolineata,  sussistenza di un notevole
lasso   di  tempo  intercorrente  tra  la  normativa  (asseritamente)
interpretata  e  la  disciplina  dettata  dall'art. 3, comma 5, legge
n. 388/2000;
        dalla  inconfigurabilita', allo stato, di un'adeguata ragione
giustificativa  dell'efficacia  retroattiva della norma a fronte, per
converso,    di   precise   argomentazioni   volte   a   giustificare
l'applicabilita' della f.o.s. ai contratti di formazione e lavoro, in
primis  quella  per  quale  scopo  della  fiscalizzazione degli oneri
sociali   e'  quello  di  incrementare  l'occupazione  attraverso  un
sostegno  economico  alle  imprese,  mentre  scopo  dei  contratti di
formazione  e  lavoro e' quello di favorire l'occupazione giovanile e
di  migliorare  la qualificazione professionale del lavoratore, donde
la  piena  e plausibile compatibilita' tra i due istituti; del resto,
la  circostanza che la misura del beneficio contributivo accordato ai
c.f.l.  e'  andata,  dal  1 giugno 1988, progressivamente decrescendo
fino  a  ridursi,  dal  1 gennaio 1991 in poi, a un beneficio pari al
solo  25%  in  meno  dei  contributi normalmente dovuti dal datore di
lavoro  (venendo  anche  meno,  per  effetto del d.l. 30 maggio 1988,
n. 173,  convertito  nella  legge n. 291/1988, l'equiparazione con la
categoria  degli  apprendisti,  la  sola che, in qualche modo, poteva
offrire  un  appiglio  alla  diversa tesi dell'inapplicabilita' della
f.o.s.  ai c.f.l.), rafforza l'assunto della piena compatibilita' dei
due istituti;
    Ritenuto,  pertanto,  che  appare non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dedotta  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione dalla societa' ricorrente;
    Ritenuto,  altresi',  che  la  questione  e'  rilevante anche nel
presente   giudizio,   in  cui  la  societa'  ricorrente  agisce  per
l'accertamento  del  proprio  diritto al riconoscimento del beneficio
della  fiscalizzazione  degli oneri sociali ai lavoratori assunti con
contratto  di  formazione  e  lavoro  e  per  la conseguente condanna
dell'Istituto  previdenziale al rimborso parziale della contribuzione
versata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
nel  periodo 1 luglio 1988/30 giugno 1998, per un importo complessivo
pari a L. 315.282.351, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata in relazione
all'art. 3  Cost.,  sotto il profilo della violazione dei principi di
ragionevolezza   e   affidamento,   la   questione   di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 68,  comma 5,  legge  n. 388/2000  laddove
stabilisce  che  "l'art. 3, quinto comma del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
ai  contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni
in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali";
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Gorizia, addi' 24 maggio 2001
                        Il giudice: Masiello
01C0878