N. 692 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  31 maggio 2001 dal giudice di pace di Vercelli
nel  procedimento civile vertente tra Baldassarre Nicola e prefettura
di Vercelli

Circolazione   stradale  -  Violazioni  del  codice  della  strada  -
  Notificazione    dell'ordinanza    ingiunzione    prefettizia    al
  contravventore   -  Termine  -  Mancata  previsione  -  Conseguente
  possibilita'  di  notifica  entro  il  termine  della  prescrizione
  quinquennale decorrente dalla violazione - Incidenza sul diritto di
  difesa,  sui  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento della
  pubblica   amministrazione,   del   giusto  processo  e  di  tutela
  giurisdizionale.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 24, 97, 111 e 113; legge 7 agosto 1990, n. 241,
  art. 1.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Con   l'ordinanza   di   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale,  promuove  il giudizio di legittimita' costituzionale
dell'art. 204  del  decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice
della  strada)  nella  parte  in  cui non prevede un termine entro il
quale   deve   essere   notificato   il   provvedimento   prefettizio
dell'ordinanza-ingiunzione.
    Ritiene  tale omissione legislativa in evidente contrasto con gli
artt. 24, 97, 111 e 113 della Corte costituzionale.

                              F a t t o

    L'opponente  nella  persona  di Baldassare Nicola rappresentato e
difeso  dall'avv. Anna M. Casalone del foro di Vercelli, proponeva in
data 13 dicembre 1999 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del
prefetto  di  Vercelli,  con cui veniva confermato un verbale elevato
dal Comando di P.M. di Vercelli.
    La  difesa  dell'opponente lamentava che l'ordinanza del prefetto
emessa  in  data 21 giugno 2000 veniva notificata in data 28 dicembre
2000 ad oltre un anno dal deposito del ricorso.
    La  rappresentante dell'amministrazione prefettizia, presente nel
giudizio,  faceva rilevare che tale ritardo non dipendeva dal proprio
ufficio,  ma  dall'ufficio  notifiche  dell'organo  accertatore e nel
contempo faceva notare che se l'art. 204 del C.d.s. non prevede alcun
termine  per la notifica, gli uffici dell'amministrazione prefettizia
hanno tempo di notificare e quindi far conoscere le proprie decisioni
sino  al  termine  dei  cinque  anni previsti per la prescrizione del
diritto  di  riscuotere  le  somme  dovute (art. 28 legge n. 689/81),
decorrenti dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

                            D i r i t t o

    Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    Premesso  che  se  di impossibilita' ad agire per la tutela di un
proprio  diritto  ed  interesse legittimo e di violazione del diritto
alla  difesa  nel  caso  in esame non e' possibile parlare, pero', in
senso   lato  entrambi  questi  diritti  previsti  dall'art. 24  sono
compresi e resi piu' difficoltosi nel loro esercizio.
    L'opponente  Baldassarre  ha  dovuto  aspettare oltre un anno dal
deposito  del  proprio  ricorso (23 dicembre 1999) per apprendere gli
esiti,  conosciuti con notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 28
dicembre 2000.
    Ma  queste  ordinanze  prefettizie,  sopratutto  da  parte  delle
prefetture  della  grandi  citta',  sono  rese  note  tramite la loro
notifica  dopo  svariati  anni  ed  in  non pochi casi anche oltre il
limite   della  prescrizione  quinquennale  che  non  e'  sorvegliato
dall'organo incaricato della notifica.
    Tutto   cio',   indubbiamente,   rende   difficoltosa  la  tutela
giurisdizionale del cittadino, pur concessa.
    Da  non  trascurare  la circostanza che in caso di archiviazione,
l'organo  decidente  e  quelle  incaricato della notifica non dovendo
rispettare  alcun  termine  portano  a conoscenza la decisione quando
vogliono.
    In  questo  modo  il  ricorrente  puo'  rimanere  anche  per anni
nell'incertezza se il proprio ricorso e' stato accolto o meno.
    Violazione dell'art. 97 della Costituzione.
    Se   questo   articolo   afferma   come   principio   da  seguire
nell'organizzazione   dei   pubblici   uffici   il   buon   andamento
dell'ammistrazione  pubblica, non e' possibile pensare che gli uffici
delle prefetture (i piu' importanti uffici dello Stato nei capoluoghi
di  provincia) si comportino in una materia cosi' delicata (si tratta
di  toccare  i patrimoni dei singoli cittadini) in maniera cosi' poco
ordinata  e  senza vincoli di termini nell'espletamento delle proprie
funzioni.
    I costituenti nell'indicare i due principi del buon "andamento" e
"dell'imparzialita'",  quest'ultimo  e' nell'interesse del cittadino,
mentre    il    primo    va    inteso   anche   come   organizzazione
dell'amministrazione  statale  che  tramite  i  propri  uffici lavora
nell'interesse  dei  cittadini  ma  anche  per  quelle generale dello
Stato.
    Dato  che  nel caso in esame si tratta di far pagare al cittadino
somme  dovute,  si viene a creare un vuoto temporaneo sia nella cassa
dello Stato che in quelle dei singoli comuni, in cui somme di denaro,
se  ritenute  dovute,  arrivano  in  forte  ritardo di anni, senza la
maggiorazione degli interessi di legge.
    Sia  l'art. 18  della legge n. 689/1981 che l'art. 204 del C.d.s.
non  lo  prevedono,  entrambi  gli  articoli parlano solo di spese di
notifica in aggiunta all'ammontare della sanzione.
    Come  questa  Corte  in  recenti e non recenti passati ha assunto
coraggiose  decisioni nell'interesse di vaste categorie di cittadini,
pensionati  e  non,  che per il loro numero hanno creato forti uscite
dall'erario,  cosi'  si  spera  che con l'accoglimento della presente
ordinanza  voglia  mettere  un  rimedio  nel  settore, garantendo che
ingenti  somme  di  denaro arrivino ogni giorno tempestivamente nelle
casse dello Stato e nei molti comuni d'Italia.
    Violazione dell'art. 111 della Costituzione.
    Oggi con la modifica dell'art. 111 originario, il principio della
"ragionevole  durata"  di  ogni procedimento e' divenuto di rilevanza
costituzionale.
    E'  possibile  parlare  di una giusta e conveniente durata se per
quanto  riguarda  la  fase  del procedimento amministrativo avanti al
prefetto,  possono  passare  anche  cinque  anni, a cui si aggiunge i
tempi  di  durata per il primo grado avanti all'autorita' giudiziaria
ed una eventuale supplemento di tempo per il ricorso in cassazione.
    Evidentemente  l'art. 204  del  C.d.s.  dovra' ora adeguarsi alla
ragionevole durata del procedimento.
    Violazione dell'art. 113 della Costituzione.
    Se  la  Costituzione  prevede  all'art. 113  che  la  legge  deve
determinare  quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della  pubblica  amministrazione nei casi e con gli effetti previsti,
la  legge n. 689/1981 e le norme del C.d.s. individuate le prefetture
delle   applicate   sanzioni   amministrative,   sia  principale  che
accessorie,  la  conoscenza  di questi effetti non possono dilungarsi
nel  tempo, sia in caso di rigetto che di archiviazione, lasciando in
sospeso  per  cosi'  tanto  tempo  situazioni  giuridiche  in capo ai
numerosi ricorrenti.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  l'illustrissima  Corte  costituzionale adita dal
sottoscritto   giudice   rimettente   voglia  dichiarare  illegittimo
l'art. 204  del  D.L.  30  aprile  1992 n. 285 nella parte in cui non
prevede   un   termine   preciso   per   la  notifica  dell'ordinanza
prefettizia,  cio'  che  invece sarebbe costituzionalmente necessario
prevedere.
    Il   sottoscritto   giudice   nell'evidenziare   l'illegittimita'
derivante    dall'assenza    della   previsione   normativa,   chiede
all'illustrissima  Corte  di  integrare  la  previsione normativa che
ripristini la legalita' costituzionale.
    Giusto e congruo potrebbe essere il termine per la notifica entro
trenta giorni dall'emissione dell'ordinanza prefettizia.
    Nel  concludere  si vuole sottoporre a questa illustrissima Corte
l'importanza della decisione per i motivi appresso indicati:
        a)  l'art. 204 del C.d.s. nella parte in cui non prevede cio'
che  dovrebbe prevedere non e' adeguato soprattutto oggi al principio
della "ragionevole durata" di qualsiasi procedimento;
        b)  tale articolo si pone anche in contrasto con i principi e
criteri  contenuti nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 cioe'
l'economicita' e l'efficacia dell'attivita' amministrativa;
        c) la lacunosita' dell'art. 204 del C.d.s. porta a gravissime
conseguenze  negative  non solo per gli utenti della strada ma per le
casse dell'erario e quelle dei singoli comuni.
    Ai  sensi  dell'art. 23,  secondo  e  quarto comma della legge 11
marzo 1953 n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   della  presente  ordinanza
all'illustrissimo  Presidente della Corte costituzionale a cura della
cancelleria  (palazzo  della  Consulta,  piazza del Quirinale n. 41 -
00187 Roma).
    Viene  sospeso  il  procedimento n. 65/2001 R.G. dell'ufficio del
giudice  di  pace  di  Vercelli  tra  il ricorrente Baldassare Nicola
contro la Prefettura di Vercelli;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata:
        al  ricorrente Baldassare Nicola, assistito dall'avv. Anna M.
Casalone del foro di Vercelli;
        alla prefettura di Vercelli;
        al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri (Palazzo Chigi,
piazza Colonna n. 370, 00100 Roma).
    Tale ordinanza viene anche comunicata:
        al Presidente del senato (piazza Madama - 00186 Roma);
        al Presidente della Camera dei deputati (Palazzo Montecitorio
- 00186 Roma).
          Vercelli, addi' 31 maggio 2001
                     Il giudice di pace: Mancuso
01C0913