N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 agosto 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Localizzazione di nuovi impianti - Obbligo per gestori e concessionari di dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilita' degli impianti stessi ai fini dell'operativita' del servizio - Contrasto con il principio di buon andamento dell'organizzazione amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza. - Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Determinazione dei criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione - Attribuzione del relativo potere alla giunta regionale - Invasione di competenza riservata dalla legge quadro al Presidente del Consiglio dei ministri - Contrasto con l'esigenza di una disciplina uniforme a tutela dell'interesse nazionale. - Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 5, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 127, comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 4. Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Assoggettamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale e comunitaria - Esorbitanza dalla materia urbanistica di spettanza regionale. - Delibera legislativa della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, art. 12, comma 1. - D.P.R. 12 aprile 1996; direttiva 97/11/CE; legge 31 luglio 1997, n. 247, art. 2, comma 6, lett. a).(GU n.42 del 31-10-2001 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria "Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 2001, riapprovata nella seduta del 30 luglio 2001 e comunicata al commissario del Governo il 3 agosto 2001. Il rinvio del commissario del Governo ha avuto ad oggetto, tra gli altri, gli artt. 2.1, 5.1, lettera c) e l'art. 12.1 della legge, articoli che sono stati riapprovati senza modifiche e senza, quindi, rimediare alle illegittimita' costituzionali denunciate. Art. 2.1. La norma richiede ai gestori ed ai concessionari la dimostrazione delle ragioni obiettive della indispensabilita' degli impianti ai fini della operativita' del servizio. Va tenuto presente che gli operatori sono imprese che operano con criteri economici, per definizione non interessate ad eseguire opere, tra l'altro molto costose, se queste non sono necessarie per i propri fini produttivi. Tra gli obiettivi attuali ai quali mira lo Stato, ed ai quali dovrebbero mirare anche gli enti, come le regioni, titolari di poteri normativi, e' quello della semplificazione dei procedimenti amministrativi. Per la normativa preesistente questo ha comportato un intervento del legislatore rivolto alla eliminazione degli adempimenti privi di utilita' pratica (ne e' un esempio la legge n. 59/1997); per le leggi nuove la impossibilita' di richiedere quegli adempimenti. Non si tratta solo di un orientamento imposto da leggi dello Stato, sia pure di principio, ma di un vincolo fissato dalla Costituzione nell'art. 97 a norma del quale la legge deve perseguire il buon andamento nella organizzazione dell'amministrazione. L'art. 2.1 della legge regionale in linea di principio avrebbe potuto avere una sua funzione se poi la regione avesse potuto giudicare sulla indispensabilita' degli impianti per la operativita' del servizio e sul carattere obiettivo della ragioni addotte. La regione non ha questi poteri. Le informazioni richieste attengono alla economicita' della gestione dell'impresa. L'impegno di mezzi finanziari ingenti per costruire impianti non necessari o che, comunque, non siano i piu' adatti in vista dei risultati produttivi programmati e' segno di una cattiva gestione dell'impresa, gestione che sfugge ad ogni controllo della regione. Il fatto stesso che sia richiesta una autorizzazione e non, per esempio, una concessione sta a significare che la valutazione economica dell'attivita' esercitata e' estranea ai poteri di intervento dell'amministrazione. L'autorizzazione, secondo un insegnamento consolidato, e', infatti, l'atto con il quale l'amministrazione valuta la compatibilita' di un'attivita', di interesse e di iniziativa privata, con interessi generali che ne potrebbero essere pregiudicati. Secondo la legge regionale, tenuto conto degli obiettivi perseguiti (art. 1), la regione e' competente ad esprimersi sulla compatibilita' degli impianti con la tutela della salute, sulla loro dislocazione, in quanto, per ipotesi, pregiudizievole all'ambiente, ma non ha nessuna possibilita' di verificare la economicita' dell'iniziativa. La documentazione richiesta, in quanto attiene a questo aspetto, viene a risultare del tutto inutile con violazione, pertanto, dell'art. 97 della Costituzione e, in ogni caso, con violazione del principio generale di ragionevolezza perche' non e' sicuramente ragionevole una norma che impone al privato delle formalita' onerose che non preludono a nessun controllo o interventi da parte dell'amministrazione competente. Ed e' significativo il fatto nella relazione presentata al Consiglio l'aggravio del procedimento sia stato giustificato con la mancanza di una pianificazione in materia senza indicare per l'esercizio di quali competenze quell'aggravio sarebbe stato utile. Art. 5.1, lettera c). Alla giunta regionale e' attribuito il potere di fissare con regolamento i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Malgrado nell'art. 4.1 si precisi che la giunta dovra' disciplinare la materia "nel rispetto della legge n. 36/2001", e' la stessa norma regionale che viola quest'ultima. L'art. 4.4 della legge n. 36/2001 nella lett. d) attribuisce allo Stato le funzioni attinenti alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 9. E nel comma 4 e' precisato che a quella determinazione provvede con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. La norma regionale contestata prevede che con il regolamento la giunta regionale fissi proprio quei criteri, incorrendo in illegittimita' costituzionale almeno sotto due profili: perche' la materia e' riservata allo Stato e perche', se possono residuare spazi di attribuzione regionale, questi spazi potranno essere desunti solo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non e' ancora intervenuto. Nella relazione gia' richiamata la ragione della conferma della norma e' indicata nel fatto che la normativa statale si riferirebbe ai soli elettrodotti, materia che la norma regionale non avrebbe disciplinato proprio per non incorrere in eventuali censure. L'art. 4.1, lett. d) della legge n. 36/2001 ha ad oggetto i piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, nel quale e' previsto che si debba porre rimedio ai "piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico". Poiche' anche gli impianti radioelettrici possono essere fonte di inquinamento elettromagnetico, non e' possibile che la regione provveda circa questi ultimi prima che lo Stato abbia fissato i livelli consentiti di inquinamento ed i criteri per porvi rimedio. E', questa, una materia che richiede necessariamente una disciplina uniforme su tutto il territorio dello Stato, in modo che sia adeguatamente tutelato l'interesse nazionale che l'art. 127, terzo comma, della Costituzione pone come limite al potere legislativo delle regioni. Andando di avviso contrario si arriverebbe alla conclusione che ogni regione potrebbe prevedere criteri propri, non uniformi, dando per presupposto che la struttura biologica dei rispettivi abitanti e la loro capacita' di resistenza siano diversi. Art. 12.1. La norma impone la procedura di valutazione di impatto ambientale "nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 5". La fonte dell'attribuzione regionale non puo' essere, naturalmente, il regolamento richiamato. Nella relazione che ha accompagnato la legge in seconda lettura la fonte e' vista nella normativa in materia urbanistica alla quale, secondo la regione, rientrerebbe anche la V.I.A. Cosi' non e', tanto e' vero che circa la V.I.A. lo Stato ha competenze ampie e non contestate. Non solo manca la base normativa per le attribuzioni regionali, ma per queste c'e' una espressa smentita normativa. Gli impianti radioelettrici e di radiodiffusione non sono tra quelli che il d.P.R. 12 aprile 1996 e la direttiva n. 97/11/CE sottopongono a V.I.A.. Questa normativa si coordina con l'art. 2.6, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 247 che attribuisce all'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni la competenza a fissare la localizzazione degli impianti con un piano articolato che consenta di realizzare i molteplici obiettivi fissati nella stessa norma. Il piano, per quello che riguarda l'ubicazione degli impianti,viene redatto sentite le regioni che in quella sede potranno esporre il loro punto di vista anche per quanto riguarda gli effetti ambientali. Punti di vista che, se anche diversi, dovranno trovare nel piano il loro coordinamento. Resta escluso, pertanto, che poi ogni regione possa valutare autonomamente le determinazioni del piano con la possibilita' che ne possa provenire un danno anche ad altre regioni.
P. Q. M. Si conclude perche' sia dichiarata costituzionalmente illegittima la deliberazione legislativa della Regione Umbria 30 luglio 2001 negli artt. 2.1, 5.1, lettera c) e 12.1. Si produrranno: 1) stralcio della legge regionale riapprovata; 2) relazione della commissione regionale; 3) deliberazione del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001. Roma, addi' 14 agosto 2001. Avvocato dello Stato: Glauco Nori 01c0940