N. 719 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000
Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rizzo Nicola ed altri contro Ministero della sanita' ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76.(GU n.38 del 3-10-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5303/2000 proposto da Nicola Rizzo, Vittorio Volterra, Carlo Flamigni, Maurilio Marcacci, Roberto Binazzi, Luciano Bovicelli, Stefano Venturoli, Brunella Guerra, Marco Filicori, Giuseppe Pelusi, Roberto Paradisi, Domenico De Aloysio, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia ed Antonio Cerullo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Contro Ministero della sanita'; MURST; Universita' degli studi di Bologna, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento: del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita' libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministazioni come da verbale; Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto 1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o per l'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi. 2. - In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit: si' che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta' giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato. 3. - Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorita' emanante il provvedimento impugnato nonche' ai Ministeri della sanita' e dell'universita': il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo status del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione - ed al relativo giudizio di costituzionalita' - la regione resta in definitiva estranea. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001). 01C0943