N. 751 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  5  luglio  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio sul ricorso proposto da Castrogiovanni Paolo ed
altri contro Ministero della sanita' ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o rinnovo
  dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
  l'attivita'  libero professionale extramuraria - Termine perentorio
  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
  decreto  legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale
  della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto,
  alla   scelta  dell'attivita'  assistenziale  esclusiva  -  Mancata
  subordinazione  dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa concreta
  disponibilita'  di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
  assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza - Contrasto con il
  principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuria     -     Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.39 del 10-10-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3339/2000
proposto da Paolo Castrogiovanni, Mario Montagnani, Edoardo Motolese,
Aldo  Caporossi,  Noe'  Battistini, Walter Gioffre', Carlo D'Aniello,
Antonio  Federico,  Ranuccio  Nuti,  Fausto  Lore',  Umberto  Maffei,
Stefano  Gonnelli,  Vincenzo  Mittica,  rappresentati  e difesi dagli
avvocati   Fabio   Merusi,  Giuseppe  Toscano  e  Piero  d'Amelio  ed
elettivamente  domiciliati  presso lo studio dell'ultimo in Roma, via
della Vite n. 7;
    Contro:  Ministero  della  sanita';  Universita'  degli  studi di
Siena;  Azienda  ospedaliera  Senese,  rappresentati e difesi come in
atti;
    Per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
della   attivita'   assistenziale   intramuraria   o   dell'attivita'
libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi dell'art. 5, d.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1.  - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario;  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero-professionale  extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne
derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente
vari  ordini  di  censure:  alcune, intese alla demolizione dell'atto
impugnato;  altre,  dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento
del  diritto  al  non  esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano
sull'assunto  della  incostituzionalita',  sotto  vari profili, della
normativa che la detta opzione impone.
    Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la "sostanza"
dell'operato  dell'amministrazione  e,  come  tale,  si  presenta  di
secondaria portata.
    La  doverosa  graduazione  delle  questioni  dedotte  conduce  ad
assegnare    priorita'    assoluta    alle   censure   di   rilevanza
costituzionale,  ferma  restando ogni ulteriore verifica di merito in
ordine  a  quelle concernenti profili accessori: tale verifica potra'
svolgersi  -  anche  in ragione di principi attinenti all'economia di
giudizio  -  dopo  l'esame  della  Corte  costituzionale,  sempre che
l'esito  del  medesimo,  eventualmente  in toto favorevole alla parte
ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.
    3. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e'  imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre
1999   n. 517   cit.:   si'   che,   dovendosi  fare  necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale  azionato,  mentre  le  altre censure sollevano questioni
che,  ove  fondate,  assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
all'interesse   stesso   e   si  presentano  logicamente  subordinate
all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
    4. - Sempre  in  punto di rilevanza - e prescindendo, ovviamente,
dall'esame  di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a
paralizzare  il  giudizio  sul merito dell'impugnativa o che mirano a
precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare - il
collegio  osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile
un  abbozzo  di  individuazione delle strutture non viene ad incidere
sul  giudizio di rilevanza: la manifestazione di volonta' (in uno con
i  primi  adempimenti  di  regolamentazione) dell'amministrazione, di
agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture
medesime  resta  sul  piano  dei meri intenti operativi, mentre e' la
prescrizione  normativa  in  questa  sede  contestata che, per essere
conforme  -  ad  avviso  di questo giudice - ai canoni costituzionali
(secondo  le  considerazioni  di  cui infra), avrebbe necessariamente
richiesto  l'introduzione della previsione di concreta disponibilita'
delle   strutture   medesime   quale   condizione   per   l'esercizio
dell'opzione per cui e' causa.
    Quanto   alla   completezza   del  contradditorio,  in  relazione
all'eccepita   omessa   notifica  del  gravame  alla  regione,  basti
considerare  che il ricorso risulta notificato all'autorita' emanante
il  provvedimento  impugnato  nonche'  ai  Ministeri  della sanita' e
dell'universita':  il  che  deve ritenersi sufficiente, ai fini della
rituale  instaurazione  del  contradditorio,  facendosi  nella specie
questione,    sostanzialmente,    di   riconoscimento   del   diritto
all'esercizio  di  funzioni  caratterizzanti  (in tesi) lo status del
personale  sanitario  docente  universitario,  anche alla stregua dei
principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi,
alla  cui normazione - ed al relativo giudizio di costituzionalita' -
la Regione resta in definitiva estranea.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.
01C0976