N. 776 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2001

Ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dalla Corte dei Conti - Sez. giur.
per  la  Regione Lazio sul ricorso proposto da Petroni Antonio contro
Ministero del tesoro

Pensioni  di guerra - Persone addette alle operazioni di bonifica dei
  campi  minati  o  di  rastrellamento di ordigni esplosivi bellici -
  Diritto  a pensione limitato alla ferite, lesioni o morte riportate
  a  causa dello scoppio di tali ordigni - Ingiustificata deroga alla
  piu'  lata  nozione  di fatto bellico (adottata dal legislatore per
  tutti  gli  altri soggetti civili non militarizzati) comprensiva di
  qualsiasi  fatto  di guerra che sia stato causa violenta diretta ed
  immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento.
- Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 9, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.40 del 17-10-2001 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal signor
Antonio  Petroni,  elettivamente domiciliato in Roma, via G. Martora,
18/20  presso  il  patronato  Acli e rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo  Cassiano  con  studio in Roma, via Civinini n. 12 avverso il
decreto del Ministro del tesoro n. 2297012 del 26 gennaio 1968.
    Rilevato  in  fatto che l'ex militare Antonio Petroni ha proposto
ricorso  avverso  il provvedimento indicato in premessa, con il quale
e'   stata  respinta  la  sua  domanda  di  pensione  di  guerra  non
ritenendosi  dipendente  da fatto bellico l'infermita' "infiltrazione
polmonare",   contratta  nel  1946  mentre  prestava  servizio  quale
sminatore;
    Che nel ricorso l'interessato deduce che i disagi per i patimenti
sofferti  negli  anni 1945-46 a causa degli eventi bellici mentre era
addetto  allo  sminamento  della  zona  ove si svolse la battaglia di
Cassino,   provocarono  una  pleurite  essudativa  poi  evolutasi  in
affezione tubercolare per la quale subi' vari accertamenti, presso il
dispensario antitubercolare di Frosinone e ricoveri in sanatorio;
    Che  a  seguito  di ordinanza emessa nell'udienza del 25 novembre
1997,  e'  stata  acquisita  relazione  peritale  del Collegio medico
legale  il  quale  -  sulla  base  della  documentata  storia clinica
tubercolare  del  Petronio  - ha espresso parere favorevole in ordine
alla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'evento bellico
e  la  patologia  polmonare  con  giudizio  di ascrivibilita' alla 6a
categoria con assegni di cura dal 1946 dell'infermita' in questione;
    Che  nell'udienza  del  29 maggio  2001  l'avv.ssa  Marina Milli,
intervenuta  su delega dell'avv. Cassiano difensore del ricorrente ha
insistito  per  l'accoglimento  del ricorso con riferimento al parere
dell'organo   peritale   mentre   la   dott.ssa  A.  Maria  Alimandi,
costituitasi  per  l'amministrazione  resistente,  ha  sollecitato il
rigetto  del  gravame  nel  rilievo  che nella specie non sussiste il
fatto bellico (scoppio di ordigno) cui e' subordinato il diritto alla
pensione  di  guerra  per gli addetti alle operazioni di bonifica dei
campi minati;
    Considerato  in  diritto  che l'art. 9 della legge 18 marzo 1968,
n. 313, dispone all'ultimo comma che sono conferite pensioni, assegni
o  indennita'  di  guerra  ai  personali  addetti  alle operazioni di
bonifica  dei  campi  minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi
bellici,  svolte  alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale,
che  abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite
o  lesioni  e,  in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia
stato dolo o colpa grave;
    Che  tale norma, che e' stata poi riprodotta negli stessi termini
nell'art. 8  del  Testo  unico  delle norme in materia di pensioni di
guerra approvate col d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sostanzialmente
subordina  il  riconoscimento del diritto degli specifici destinatari
(sminatori)   alla  condizione  che  le  ferite  o  infermita'  siano
collegabili  all'esplosione  di  ordigno  bellico  individuando  tale
circoscritto evento nel fatto bellico;
    Che,  lo  stesso  art. 9,  nel prendere in considerazione tutti i
soggetti civili non militarizzati, oltre all'ipotesi dello scoppio di
ordigno bellico per la quale stabilisce una presunzione, configura il
fatto bellico in una nozione piu' lata comprensiva di qualsiasi fatto
di  guerra  che  sia  stata  causa,  violenta,  diretta  e  immediata
dell'invalidita' o del suo aggravamento;
    Che la menzionata condizione limitativa sembra porsi in contrasto
con   il   principio   di   eguaglianza   sancito  dall'art. 3  della
Costituzione,  apparendo  irragionevole che, per infermita' insorte a
causa  dei  disagi  connessi agli eventi bellici, si venga ad operare
una   discriminazione   nei  confronti  dei  soggetti  (addetti  alle
operazioni  di  bonifica  dei  campi  minati)  che  si sono trovati a
svolgere  la  loro  attivita'  nelle  stesse  particolari  condizioni
connesse agli eventi bellici, dei civili in genere;
    Che,   d'altro   canto,   la  scelta  di  introdurre  un  diverso
trattamento  che  si ponga come eccezione rispetto alla disciplina di
carattere generale non pare possa nella specie costituire espressione
di  discrezionalita'  legislativa  proprio perche' esercitata in modo
irragionevole;  che  ritiene  pertanto  questo  giudice  di sollevare
d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
ultimo  comma,  della  legge  18 marzo 1968 n. 313 nella parte in cui
limita   l'attribuzione  del  diritto  alla  pensione  di  guerra  al
personale  addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati, alle
ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico;
    Che la questione non manifestamente infondata appare rilevante ai
fini della decisione del presente ricorso;
    Che    conseguentemente,   ai   sensi   degli   artt. 134   della
Costituzione,  della  legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  va disposta la sospensione del
presente   giudizio   e   la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  oltre  agli  adempimenti  di  legge  specificato  in
dispositivo.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni
di  cui  in  motivazione  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 9  u.c.  della  legge 18 marzo 1968, n. 313, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  Camera di consiglio del 29 maggio
2001.
                         Il giudice: Bisogno
01C0990