N. 776 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2001
Ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dalla Corte dei Conti - Sez. giur. per la Regione Lazio sul ricorso proposto da Petroni Antonio contro Ministero del tesoro Pensioni di guerra - Persone addette alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici - Diritto a pensione limitato alla ferite, lesioni o morte riportate a causa dello scoppio di tali ordigni - Ingiustificata deroga alla piu' lata nozione di fatto bellico (adottata dal legislatore per tutti gli altri soggetti civili non militarizzati) comprensiva di qualsiasi fatto di guerra che sia stato causa violenta diretta ed immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento. - Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 9, ultimo comma. - Costituzione, art. 3.(GU n.40 del 17-10-2001 )
LA CORTE DEI CONTI Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal signor Antonio Petroni, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Martora, 18/20 presso il patronato Acli e rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cassiano con studio in Roma, via Civinini n. 12 avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2297012 del 26 gennaio 1968. Rilevato in fatto che l'ex militare Antonio Petroni ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in premessa, con il quale e' stata respinta la sua domanda di pensione di guerra non ritenendosi dipendente da fatto bellico l'infermita' "infiltrazione polmonare", contratta nel 1946 mentre prestava servizio quale sminatore; Che nel ricorso l'interessato deduce che i disagi per i patimenti sofferti negli anni 1945-46 a causa degli eventi bellici mentre era addetto allo sminamento della zona ove si svolse la battaglia di Cassino, provocarono una pleurite essudativa poi evolutasi in affezione tubercolare per la quale subi' vari accertamenti, presso il dispensario antitubercolare di Frosinone e ricoveri in sanatorio; Che a seguito di ordinanza emessa nell'udienza del 25 novembre 1997, e' stata acquisita relazione peritale del Collegio medico legale il quale - sulla base della documentata storia clinica tubercolare del Petronio - ha espresso parere favorevole in ordine alla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'evento bellico e la patologia polmonare con giudizio di ascrivibilita' alla 6a categoria con assegni di cura dal 1946 dell'infermita' in questione; Che nell'udienza del 29 maggio 2001 l'avv.ssa Marina Milli, intervenuta su delega dell'avv. Cassiano difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con riferimento al parere dell'organo peritale mentre la dott.ssa A. Maria Alimandi, costituitasi per l'amministrazione resistente, ha sollecitato il rigetto del gravame nel rilievo che nella specie non sussiste il fatto bellico (scoppio di ordigno) cui e' subordinato il diritto alla pensione di guerra per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati; Considerato in diritto che l'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dispone all'ultimo comma che sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave; Che tale norma, che e' stata poi riprodotta negli stessi termini nell'art. 8 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvate col d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sostanzialmente subordina il riconoscimento del diritto degli specifici destinatari (sminatori) alla condizione che le ferite o infermita' siano collegabili all'esplosione di ordigno bellico individuando tale circoscritto evento nel fatto bellico; Che, lo stesso art. 9, nel prendere in considerazione tutti i soggetti civili non militarizzati, oltre all'ipotesi dello scoppio di ordigno bellico per la quale stabilisce una presunzione, configura il fatto bellico in una nozione piu' lata comprensiva di qualsiasi fatto di guerra che sia stata causa, violenta, diretta e immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento; Che la menzionata condizione limitativa sembra porsi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole che, per infermita' insorte a causa dei disagi connessi agli eventi bellici, si venga ad operare una discriminazione nei confronti dei soggetti (addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati) che si sono trovati a svolgere la loro attivita' nelle stesse particolari condizioni connesse agli eventi bellici, dei civili in genere; Che, d'altro canto, la scelta di introdurre un diverso trattamento che si ponga come eccezione rispetto alla disciplina di carattere generale non pare possa nella specie costituire espressione di discrezionalita' legislativa proprio perche' esercitata in modo irragionevole; che ritiene pertanto questo giudice di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313 nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati, alle ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico; Che la questione non manifestamente infondata appare rilevante ai fini della decisione del presente ricorso; Che conseguentemente, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli adempimenti di legge specificato in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 u.c. della legge 18 marzo 1968, n. 313, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del 29 maggio 2001. Il giudice: Bisogno 01C0990