N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 settembre 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 settembre 2001 (del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri) Regione Marche - Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria approvata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., recante "disciplina transitoria in attuazione dell'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1" - Previsione secondo cui, in caso di morte o impedimento permanente del presidente della giunta regionale, subentra nell'esercizio delle relative funzioni il vicepresidente (o l'assessore in carica piu' anziano) - Denunciata non consentita modifica parziale dello statuto approvato dalla legge statale - Contrasto con le disposizioni di rango costituzionale concernenti l'ipotesi di morte o impedimento del presidente della giunta regionale. - Deliberazione legislativa statutaria approvata dalla Regione Marche in seconda votazione il 24 luglio 2001. - Costituzione, artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma (come sostituiti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 2, lett. b).(GU n.42 del 31-10-2001 )
Ricorso per il Governo della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato. Nei confronti della Regione Marche e del consiglio regionale delle Marche, in persona rispettivametne del presidente della giunta e del presidente del consiglio regionale. Avverso la deliberazione legislativa statutaria "disciplina transitoria in attuazione dell'art. 3 della legge Cost. 22 novembre 1999 n. 1" approvata in seconda votazione nella seduta del 24 luglio 2001 (conforme a quella adottata nella seduta del 23 maggio 2001) e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 91 del 9 agosto 2001. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 agosto 2001. Trattandosi del primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 123, secondo comma, periodo terzo Cost., come sostituito dalla citata legge costituzionale del 1999, il ricorso stesso e' stato tuzioristicamente proposto anche per il Governo della Repubblica; pare pero' che pure per questa tipologia di controversie debba trovare applicazione (salvo il diverso termine a ricorrere) l'art. 31, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'espressione Governo della Repubblica essendo presente anche nell'art. 127 Cost. Parimenti non necessaria appare la notifica del ricorso anche al Presidente del consiglio regionale. La deliberazione legislativa statutaria che si sottopone a giudizio non e' stata promulgata, in osservanza dell'art. 123, terzo comma Cost. (come novellato nel 1999). Le disposizioni costituzionali citate non risolvono in modo espresso la questione se essa possa essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale, decorsi i tre mesi previsti per la richiesta di referendum confermativo e qualora questo non sia richiesto; e neppure esaminano la delicata questione se, in pendenza del giudizio costituzionale, possa essere fissata la data della consultazione referendaria. Nell'attesa di interpretazioni integratrici ad opera di codesta Corte, questa difesa - ancorche' orientata a ritenere debba darsi risposta negativa su entrambe le questioni - rappresenta l'esigenza di una pronuncia per quanto possibile sollecita sul presente ricorso, che e' proposto per i motivi che seguono. 1. - Lo Statuto della Regione Marche e' tuttora quello posto con legge statale 22 maggio 1971 n. 345, salva le modifiche conseguenti alla legge costituzionale n. 1 del 1999. La deliberazione statutaria in esame prodotta esclusivamente dal consiglio regionale, integrerebbe e modificherebbe l'anzidetta legge statale, e cosi' porrebbe in essere un insieme normativo statutario "misto". Senonche' l'art. 123 primo e secondo comma Cost. attribuisce al legislatore regionale la potesta' di prima approvare "uno statuto" (e deve intendersi uno statuto organico e completo) e poi eventualmente di modificarlo ("lo statuto e' approvato e modificato dal consiglio regionale con legge ..."), non anche la potesta' di modificare mediante piccoli interventi parziali il vigente statuto approvato con legge statale. La razionalita' della regola costituzionale menzionata e' palese: la molteplicita' e parcellizzazione di atti normativi autodefinentisi statutari in assenza di uno statuto interamente prodotto dalla Regione potrebbe ingenerare difficolta' interpretative (anche per possibili diversita' di tecnica legislativa) e rendere oscuro il disegno istituzionale complessivo sia al Governo della Repubblica legittimato a ricorrere a codesta Corte sia al corpo eventualmente interpellato mediante consultazione referendaria; 2. - La deliberazione legislativa statutaria in esame contrasta manifestamente con l'art. 122, ultimo comma e con l'art. 126, terzo comma Cost. (come sostituiti nel 1999) nonche' con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Secondo queste norme costituzionali, la morte, l'impedimento permanente e le dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale comportano le dimissioni della giunta, lo scioglimento del consiglio regionale, e la necessita' di procedere a nuove elezioni, ovviamente anche del consiglio regionale. Questo argomento e' sottratto alla potesta' statutaria delle regioni; potesta' che comunque non puo' essere esercitata in contrasto con regole costituzionali. La deliberazione statutaria in esame non riguarda anche il caso - politicamente piu' rilevante - delle dimissioni volontarie del presidente della giunta ed inoltre e' esplicitamente transitoria; cio' pero' non attenua la rilevata incompatibilita' di essa con le menzionate norme costituzionali.
P. Q. M. Si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa statutaria menzionata e di inibirne la promulgazione. Si esibiranno la predetta deliberazione e la deliberazione del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 4 settembre 2001 Vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara Relata di notifica Il sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Ancona ha notificato altri esemplari del presente ricorso alla Regione Marche in persona del presidente della giunta, presso la sede di essa in Ancona. 01C1006